TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-12-20, n. 201902706
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2019
N. 02706/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02791/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L G, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Lavater, 5;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;
nei confronti
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso principale:
- del provvedimento della Prefettura di Como-UTG Ufficio antimafia prot. n. 0024322 in data 11/10/2018, con cui è stata rigettata l'istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia emessa il 27.04.2016 a carico della società -OMISSIS-, presentata in data 10.03.2017 e successivamente integrata (da ultimo in data 30.08.2018);
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e comunque conseguenti ivi compresi: - la nota prot. 0010926 in data 02 05 18 della Prefettura di Como e la nota prot. 0597668/2018 in data 04 10 18 del Nucleo di Polizia economico – finanziaria di Como – Guardia di Finanza;
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento della Prefettura di Como UTG in data 11/03/2019 prot. 7881, di conferma dell’interdittiva a carico della ricorrente, a valle del riesame imposto dall'ordinanza cautelare n. 7/19 in data 10 01 19, di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, ivi compresi in particolare le note del Comando provinciale Carabinieri di Como in data 16.5.2018 prot. 0162235/18-12 e in data 18.2.2019 prot. 162235/18-17, nonché della nota del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Como, in data 19.2.2019, prot. 0113965/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Como e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, la società -OMISSIS- impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.
Si costituisce in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza delle impugnazioni avversarie, di cui chiede il rigetto.
Con ordinanza n. 7/2019, depositata in data 10 gennaio 2019, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso principale, sospendendo il provvedimento impugnato e disponendo il riesame della fattispecie da parte dell’amministrazione.
All’esito del riesame, l’amministrazione ha confermato l’interdittiva, adottando il decreto datato 11/03/2019, prot. 7881, contestato con il ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 532/2019, depositata in data 8 maggio 2019, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti, sospendendo il provvedimento confermativo dell’interdittiva.
Le parti producono memorie e documenti.
All’udienza del 6 novembre 2019, la causa viene trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) In via preliminare deve essere evidenziata l’improcedibilità del ricorso principale, in quanto il provvedimento con esso impugnato risulta sostituito dalla nuova interdittiva adottata dalla Prefettura di Como, con decreto n. prot. 7881, datato 11 marzo 2019, all’esito del riesame dell’intera fattispecie, eseguito dopo la decisione cautelare del Tribunale.
Ne deriva che l’eventuale fondatezza dell’impugnazione principale, con conseguente annullamento dell’atto gravato, non arrecherebbe alcun concreto vantaggio, giuridicamente rilevante, alla ricorrente, in quanto il provvedimento è stato sostituito dalla nuova interdittiva contestata mediante il ricorso per motivi aggiunti.
In definitiva, il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2) Con il ricorso per motivi aggiunti, -OMISSIS- impugna il provvedimento della Prefettura di Como, datato 11 marzo 2019, prot. 7881, recante la conferma dell’interdittiva antimafia già disposta a carico della ricorrente.
Sul piano motivazionale ed istruttorio, la nuova interdittiva, da un lato, ribadisce integralmente le argomentazioni già sviluppate dalla Prefettura di Como con il provvedimento n. 7775/2016, adottato in data 27 aprile 2016 – oggetto di separato giudizio – dall’altro, ritiene che la situazione attuale dell’azienda sia tale da palesare un pericolo di concreta infiltrazione criminale.
In relazione al primo profilo, il decreto evidenzia che:
- la società -OMISSIS-, opera nei settori del trasporto e deposito in proprio e in conto terzi, nonché della compravendita di prodotti petroliferi e derivati e presentava, al tempo di adozione dell’interdittiva, un capitale sociale di 11 milioni di euro, ripartito tra -OMISSIS-, il marito -OMISSIS-, i figli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con la precisazione che usufruttuario di una parte delle quote di -OMISSIS- e di tutte le quote dei suoi figli è -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-;
- la società è gestita da un consiglio di amministrazione, composto da -OMISSIS-, legale rappresentante della società, che rivestiva la carica di Presidente a decorrere dal 1998, nonché di consigliere delegato e responsabile tecnico a decorrere dal 1997; viceversa, -OMISSIS- rivestiva la carica di consigliere delegato a decorrere dal 1998, mentre -OMISSIS- (parimenti legale rappresentante dell'impresa) rivestiva la carica di consigliere a decorrere dal 2005;
- al di là di alcune denunce a carico di -OMISSIS-, la Prefettura evidenzia che -OMISSIS- annovera una condanna in data 28.07.2004, da parte del Tribunale di Como, per uso e detenzione di misure e pesi con falsa impronta (con successiva riabilitazione ottenuta il 18.03.2010) e una denuncia risalente al 2014 per violazione della disciplina sulle accise e imposte indirette e frode nell'esercizio del commercio;
- sempre -OMISSIS- è risultato coinvolto nell’indagine denominata Insubria, condotta dal Reparto Anticrimine dei Carabinieri di Milano, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Como e Lecco, che ha portato, nel novembre 2014, all’arresto di 38 persone affiliate alla 'ndrangheta; in particolare -OMISSIS- è espressamente compreso tra le “figure di imprenditori che entrano in rapporti con la 'ndrangheta”;
- la documentazione in atti – cfr. relazione della la Direzione Distrettuale Antimafia - evidenzia che -OMISSIS- “ha conferito l'incarico di recupero di un proprio credito pari ad euro 300.000, vantato nei confronti di -OMISSIS-, a -OMISSIS-, noto capo della locale associazione ‘ndrangetista di F Mornasco, nonché a -OMISSIS- e -OMISSIS-, affiliati alla medesima associazione criminale;
- la sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano in data 26.05.2015 e depositata in data 29.06.2015, specifica che: a) il credito per il quale -OMISSIS- ha commissionato il recupero, ha natura imprenditoriale, tenuto conto che il debitore si identifica nella -OMISSIS- e c. snc con sede in -OMISSIS-, società operante nel campo dell'impiantistica e dichiarata fallita nel 20.12.2012 dal Tribunale di Como, facente capo appunto a -OMISSIS- e al padre -OMISSIS-; b) seppure -OMISSIS- non è stato né indagato, né imputato nel procedimento penale in questione, atteso che, come esplicitato in sentenza, “la condotta criminosa è rimasta a livello programmatico, cessando dopo alcuni sopralluoghi presso l’abitazione del debitore”, resta fermo che l’azione di recupero crediti commissionata nei confronti di -OMISSIS- è stata oggettivamente accertata a livello di indagine; c) le varie intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate palesano che “il rapporto tra -OMISSIS- e gli appartenenti alla 'ndrangheta è stato mediato da un altro calabrese, il dott. -OMISSIS-”, il quale fungeva da “tramite di -OMISSIS- anche per altri recupero-crediti, per i quali egli si rivolge sempre a -OMISSIS-”; d) il programma criminoso di cui si è detto ha avuto luogo nel periodo novembre 2013 - luglio 2014 e si è concretizzato, dapprima, nell’effettuazione di alcuni sopralluoghi da parte di -OMISSIS-, unitamente ad altri esponenti della criminalità, volti a verificare l’ubicazione dell’abitazione di -OMISSIS-, nonché l’assenza di telecamere di sorveglianza e, successivamente, nella minacciosa richiesta di pagamento delle somme asseritamente non pagate da -OMISSIS-; e) tale richiesta è stata esternata personalmente da -OMISSIS-, il quale, presentatosi in veste di delegato del -OMISSIS-, a casa del -OMISSIS-, interloquiva con la moglie di quest’ultimo, -OMISSIS-, suscitando in lei forte timore e preoccupazione, tanto da indurla a contattare telefonicamente il marito per farlo comunicare direttamente con lo sconosciuto, che, presentatosi presso l’abitazione, continuava a stazionare presso il cancello; d) la sentenza precisa che il programma criminale descritto, pur non