TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-06-08, n. 201803875

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-06-08, n. 201803875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803875
Data del deposito : 8 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2018

N. 03875/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04940/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4940 del 2017, proposto da:
Coedil Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 19;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Gruppo Gedi S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota prot. 344/IV.6 del 16.11.17 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania – Napoli, recante rigetto dell'istanza di accesso agli atti presentati dalla ricorrente in data 13.11.17;

b) della nota prot. 350/IV.6 del 21.11.17 del 21.11.17 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania – Napoli, recante conferma del rigetto dell'istanza di accesso agli atti;

c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.

e per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia del contratto stipulato in data 9.11.17 con la Gruppo Gedi s.r.l.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che: a) la ricorrente ha partecipato a una gara indetta dal Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione penitenziaria avente a oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso ex Cavallerizza, per la realizzazione di aule bunker per il Tribunale di Napoli Nord;
b) essendosi classificata al secondo posto della graduatoria, essa ha impugnato l’aggiudicazione alla Gruppo Gedi s.r.l. con ricorso respinto dalla sentenza n. 1912 del 7 aprile 2017 di questo Tribunale;
c) successivamente, avendo appreso che la Gruppo Gedi s.r.l. aveva presentato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentava una istanza di annullamento dell’aggiudicazione rimasta senza riscontro;
d) avendo quindi ricevuto in data 10 novembre 2017 avviso di avvenuta stipulazione del contratto tra l’amministrazione e la Gedi Gruppo s.r.l. in base all’articolo 79, comma 5, lett. b-ter d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, il successivo 13 novembre 2017 presentava una istanza di accesso avente a oggetto il rilascio di copia del contratto;
e) con nota del 16 novembre 2017 il ministero respingeva l’istanza ritenendo non sussistente l’interesse richiesto dall’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) la ricorrente presentava quindi il successivo 17 novembre una istanza di riesame facendo presente di aver un evidente interesse alla conoscenza del contratto, essendo la seconda classificata della gara e avendo altresì segnalato in precedenza profili di illegittimità dell’aggiudicazione definitiva;
la ricorrente richiamava altresì un precedente giurisprudenziale reso su fattispecie analoga e richiamava altresì la recente normativa in materia di “accesso civico” che ammette questo tipo di accesso senza che sia richiesta una motivazione della richiesta;
g) la nota 21 novembre respingeva l’istanza di riesame, facendo tra l’altro presente che il richiamo all’accesso civico non risultava pertinente alla fattispecie non venendo in rilievo un atto soggetto a pubblicazione obbligatoria dato che la normativa non prevede la pubblicazione del contratto ma solo che sia data notizia della sua stipulazione (onere puntualmente assolto);

Premesso che la ricorrente ha proposto il ricorso all’esame con cui impugna le due note del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania – Napoli citate sostenendo che esse si pongono in contrasto con quanto prevedono in materia di accesso gli articoli 79, comma 5-quater d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Premesso che Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania – Napoli si è costituito in giudizio e resiste al ricorso;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto la ricorrente, quale seconda classificata della gara cui si riferisce il contratto richiesto, ha interesse a conoscere le vicende successive all’aggiudicazione non potendosi escludere che da siffatta conoscenza possano scaturire iniziative preordinate alla tutela di suoi interessi giuridici;
anche a ritenere che il contratto si collochi al di fuori del procedimento di gara e quindi non sia applicabile alla fattispecie l’articolo 79, comma 5- quater , d.lg. n. 163, come sostenuto dall’amministrazione, la ricorrente avrebbe titolo all’accesso in base alle previsioni generali dell’articolo 22 della legge n. 241;
in questa prospettiva appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dal precedente invocato in ricorso (cioè T.A.R. Lombardia, Milano, 22 ottobre 2014, n. 2531) secondo cui il concorrente alla “ gara poi vinta dalla controinteressata, conserva tuttora un interesse concreto, attuale e personale al controllo degli atti successivi all’aggiudicazione, al fine di attivare potenziali istanze di annullamento o revoca in autotutela o, ancora, azioni risarcitorie basate su successivi comportamenti pregiudizievoli tenuti dalla stazione appaltante, in quanto non coerenti con le motivazioni in base alle quali si era proceduto all’esclusione della concorrente Tale interesse non è soltanto eventuale, in quanto proprio il contratto può fare luce, se del caso, su distorsioni dell’attività amministrativa successiva alla fase dell’aggiudicazione, e non prelude ad alcun controllo generalizzato della p.a., in quanto radicato in un soggetto che ha partecipato a pieno titolo alla procedura concorsuale” . Tra l’altro nel precedente citato il richiedente l’accesso era un concorrente escluso dalla gara mentre nella fattispecie la ricorrente è la seconda classificata, il che comporta un interesse di maggiore consistenza alla conoscenza delle vicende successive all’aggiudicazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso vada accolto con conseguente ordine all’amministrazione di rilasciare alla ricorrente copia del contratto richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;

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