TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-08-22, n. 201601869
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Pubblicato il 22/08/2016
N. 01869/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2016, proposto da:
Comune di Sessa Cilento in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. A L, B I, con domicilio eletto presso A L in Salerno, Via L. Cassese,19;
contro
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C Avv. in Salerno, Via Abella Salernitana,3 c/o Av.Reg;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Ditta Cammarota Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Notti, Antonio Valerio Ferraiolo, con domicilio eletto presso Ettore Notti in Salerno, Via Terre Risaie c/o Ugatti;
per l'annullamento
per del provv.to prot. 97588/2015 con il quale la Regione Campania ha annullato la decisione di concessione dell'aiuto n. 257650 relativo al contributo, in favore del Comune ricorrente, per la realizzazione del progetto "lavori di miglioramento dell'approvvigionamento energetico delle aziende agricole;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Campania, con provvedimento n. 257650 del 10.04.2013, concedeva al Comune di Sessa Cilento il contributo di euro 1.650.077,51 per l’esecuzione di lavori di miglioramento dell’approvvigionamento energetico delle aziende agricole nell’ambito del PSR Campania 2007/2013- Misura 125- sottomisura 3.
Il Comune, approvato il finanziamento, espletava la gara di appalto e la aggiudicava alla A.T.I Cammarota e Infraterr s.r.l.
L’aggiudicazione veniva impugnata innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 297/2015, respingeva il ricorso.
Con nota n. 214646 del 27.03.2015 la Regione chiedeva al Comune una serie di chiarimenti in ordine ai vincoli esistenti nell’area interessata dai lavori, facendo particolare riferimento, tra l’altro, al vincolo paesaggistico che era stato oggetto di esame da parte del verificatore nominato dal Tribunale nel giudizio proposto avverso l’aggiudicazione.
Il Comune, con nota n. 1088 del 02.04.2015, ribadiva quanto già riportato nella dichiarazione a firma del RUP e del progettista, allegata al progetto originario del 31.01.2012, e confermava la non necessità di acquisire pareri e autorizzazioni relativamente al vincolo di cui alla legge n. 183/89, all’art. 5 del D.p.r. n. 357/97, al Dlg.vo n. 42/2004, all’art. 13 della legge n. 394/91 ed all’art. 23 legge regionale n. 11/96.
Tuttavia, lo stesso Comune procedeva a richiedere alla Soprintendenza ed all’Ente Parco il parere di compatibilità paesaggistica ed il parere attinente al vincolo idrogeologico;gli enti interpellati rendevano il parere di competenza che, con successiva nota n. 1471 del 05.05.2015, veniva inviato dal Comune alla Regione.
In data 22.05.2015 veniva effettuato un sopralluogo a seguito del quale i tecnici regionali accertavano che il Tratto 5, ricadente in zona SIC, non era dotato di alcuna linea elettrica né di strade comunali e si sviluppava lungo un’area totalmente boscata.
Con nota del 12.06.2015 la Regione comunicava al Comune l’avvio del procedimento di annullamento del provvedimento n. 257650/13 al fine di procedere alla revoca del contributo;il Comune presentava le proprie controdeduzioni.
In data 09.10.2015 il Comune presentava alla Regione un progetto di stralcio funzionale del progetto esecutivo, rinunciando alla realizzazione dell’elettrodotto nel tratto 5 relativo alla zona SIC.
Con provvedimento n. 0897588 del 23.12.2015 la Regione annullava, in via definitiva, la concessione del contributo alla luce delle seguenti motivazioni:
- il progetto necessitava dei pareri che indebitamente il Comune aeva ritenuto non necessari e quindi non poteva essere considerato progetto esecutivo;
- la mancata cantierabilità del progetto all’atto della presentazione della domanda determinava una riduzione di 14 punti, con la conseguenza che il punteggio conseguito (19) risultava inferiore al minimo previsto dal bando (30);
- il provvedimento di autotutela si giustificava con la necessità di tutelare l’ambiente;
- alcune opere migliorative aggiunte al progetto esecutivo in sede di offerta tecnica non erano pertinenti con il Bando della misura 125 del PSR 2007/2013 nel cui ambito l’intervento era stato finanziato.
Il Comune impugnava il provvedimento alla luce dei seguenti motivi:
- l’intervento progettato non era lesivo dell’ambiente ma, anzi, costituiva un palese miglioramento del territorio interessato;
- il lungo lasso di tempo trascorso dalla concessione del finanziamento ed il suo annullamento palesavano l’irragionevolezza del provvedimento gravato;
- la Regione non aveva dato conto dell’interesse dei soggetti interessati al mantenimento del finanziamento, ovvero della impresa aggiudicataria e del Comune ricorrente;
- nessun parere era stato omesso;
- il provvedimento non dava conto delle osservazioni presentate dal Comune in sede procedimentale;
- il rilievo opposto dalla Regione, secondo cui alcune opere migliorative offerte gratuitamente dalla aggiudicataria non erano pertinenti con il bando di gara, costituiva un motivo ostativo nuovo, non menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento;la Regione, poi, non aveva interesse a sindacare la gara pubblica espletata dal Comune, sulla cui legittimità, peraltro, si era già pronunciato il Tribunale;ad ogni modo, si trattava di miglioramenti offerti gratuitamente e pertinenti al bando di gara.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania contestando le avverse censure.
Deduceva, in particolare la Regione che, vista la mancata acquisizione dei pareri necessari, il progetto non poteva considerarsi come cantierabile e, per tale ragione, non gli potevano essere assegnati i punti previsti dal bando per i progetti esecutivi;il provvedimento impugnato, quindi, era pienamente motivato e legittimo quanto alla valutazione del pubblico interesse che ne aveva giustificato l’emanazione.
Interveniva in giudizio la ditta aggiudicataria Cammarota Vincenzo sostenendo, ad adiuvandum, le ragioni del Comune ricorrente.
Il ricorrente e la Regione depositavano memorie difensive in vista dell’udienza del merito del 18 maggio 2016;il Comune, in particolare, replicando alle difese della Regione, deduceva che il mancato inizio dei lavori entro il termine previsto era dovuto esclusivamente alla pendenza del giudizio proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione e che, comunque, alla fattispecie in esame non poteva applicarsi l’art. 38 comma 3 del re. CE n. 1306/2013 essendo esso entrato in vigore dopo la concessione del finanziamento.
All’udienza del 18 maggio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È posta all’esame del Collegio la verifica della legittimità del provvedimento con cui la Regione Campania, resasi conto che il progetto presentato dal Comune di Sessa Cilento non poteva considerarsi cantierabile, in quanto privo dei pareri prescritti per la verifica della compatibilità paesaggistica dell’elettrodotto, procedeva all’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione del contributo.
Il Collegio, esaminati i motivi di ricorso e le memorie difensive nonché la copiosa documentazione prodotta, ritiene di condividere la argomentazioni poste dalla Regione a sostegno del suo operato rigettando le censure sollevate dal Comune.
Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento per violazione, sotto vari profili, dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n.124/2015:
-la Regione, a suo dire, avrebbe indebitamente giustificato l’annullamento del provvedimento concessorio facendo riferimento all’esigenza di tutelare l’ambiente senza avvedersi del fatto che l’intervento proposto avrebbe migliorato il territorio dal punto di vista ambientale;
- il provvedimento, poi, sarebbe tardivo, perché emanato oltre il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21 nonses, e, comunque, in un momento non ragionevole dalla concessione del contributo, avvenuta ben trentadue mesi prima;
- il provvedimento non darebbe conto degli interessi dei destinatari del contributo al mantenimento del finanziamento già concesso.
Tali censure non sono condivisibili.
I termini per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90, non risultano operanti nel caso in esame, in forza di quanto espressamente previsto dallo stesso art. 21 nonies comma 2 bis, avendo il Comune presentato alla Regione dichiarazioni incomplete quanto alla non necessità dei pareri da allegare al progetto ai fini della concessione del finanziamento.
Il provvedimento risulta, inoltre, sufficientemente motivato avendo dato conto delle ragioni di pubbliche interesse, connesse alla tutela dell’ambiente, che hanno giustificato l’annullamento del finanziamento.
La mancata acquisizione dei pareri, infine, così come prescritti per la cantierabilità del progetto presentato dal Comune, costituisce la ragione giustificatrice del provvedimento impugnato e rende palese la sufficienza e congruità della sua motivazione nella parte in cui individua nella tutela ambientale le ragioni di pubblico interesse sottese all’annullamento del finanziamento.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso il Comune deduce che nessuno dei pareri indicati nel provvedimento impugnato doveva essere allegato, cosicchè il progetto doveva reputarsi esecutivo e meritevole del punteggio assegnato dalla Regione.
Quanto al parere paesistico, infatti, le opere assentite costituirebbero interventi di manutenzione straordinaria, non necessitanti di previa autorizzazione per espressa disposizione normativa ( art. 149 Dlgs n. 42/2004);lo stesso Ente Parco Nazionale del Cilento, con nota n. 4858 del 09.04.2015, aveva qualificato gli interventi proposti come opere di manutenzione straordinaria e così anche la Soprintendenza, con nota n. 830/E del 09.04 2015 aveva confermato che si trattava di interventi di riqualificazione dei manufatti esistenti, non idonei a modificare lo stato attuale dei luoghi.
Con riferimento, invece, al vincolo di cui all’art. 13 della legge n. 394/91, il Comune rilevava che l’art. 5 della legge regionale Campania n. 24/1995 consentirebbe, in ogni caso, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse.
Quanto, ancora, al vincolo di cui alla legge n. 183/89 l’art 27 delle norme di attuazione del Piano stralcio dell’Autorità di Bacino ammetterebbe, sia nelle aree R4 che R3 e r 2 la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti.
Quanto, infine, allo svincolo idrogeologico, il Comune ha precisato che le linee da interrare interessavano strade già esistenti, nel cui sottosuolo erano presenti altri sottoservizi, e che le cabine elettriche avrebbero subito solo in adeguamento ai nuovi standards tecnologici.
Da ultimo, quanto alla VI, necessaria per il solo tratto 5 dell’elettrodotto insistente in area SIC, il Comune ha dedotto di aver rinunciato a tale tratto, approvando, con delibera n. 98 del 30.09.2015, lo stralcio funzionale del progetto.
Sul punto, il Collegio, è, invece, dell’avvio che l’elettrodotto oggetto del finanziamento necessitasse dei pareri sopra indicati;a sostegno di tale conclusione si rileva quanto segue.
Dalla documentazione depositata agli atti di causa, e da quanto dedotto dalle stesse parti del giudizio, è emerso che i tecnici comunali, nel verbale di validazione di cui all’art. 47 del D.p.r. n. 554/99 allegato al progetto esecutivo, avevano dato atto dell’esistenza di una serie di vincoli sull’area interessata dall’intervento, ovvero del vincolo di cui alla legge n. 183/89, di cui all’art. 13 della legge n. 394/91, del vincolo paesaggistico e, per il solo tratto 5 , del vincolo di cui alla zona SIC –ZPS di ci al D.p.r. n. 357/97;gli stessi tecnici concludevano, tuttavia, che gli interventi previsti non necessitavano dei pareri né delle autorizzazioni da parte degli enti preposti alla tutela dei predetti vincoli.
Sta di fatto, però, che il Comune, di sua iniziativa, ha, poi, richiesto sia il parere paesaggistico sia il nulla osta di cui all’art. 13 della legge n. 394/91, ma a ciò ha provveduto soltanto nell’anno 2015, ovvero a distanza di più di due anni dalla presentazione del progetto;la Soprintendenza, a sua volta, con nota n. 830/E del 09.04.2015, ha rilasciato un parere positivo mentre l’Ente Parco Nazionale del Cilento, con nota n. 4858 del 09.04 2015, ha rilasciato il nulla osta a condizione che l’interramento del tratto 5 avvenisse lungo una strada o sentieri già esistenti.
Giova anche rilevare che nessuno dei due enti interpellati ha dichiarato che il parere di rispettiva competenza non fosse necessario: né lo ha fatto la Soprintendenza né l’Ente Parco, che, anzi, ha subordinato il nulla osta ad una precisa condizione;tantomeno può ritenersi, come fa il Comune, che la Soprintendenza abbia proceduto ad una classificazione dei lavori ed a una loro riconduzione nel novero dei lavori di cui all’art. 149 del D.lvo n. 42/2004 comma 1 lette a) al fine di escludere la necessità del parere paesaggistico.
Con nota n. 608733 del 14.09.2014, poi, la Regione, in riscontro alla richiesta di chiarimenti proveniente dall’UOD Servizio Territoriale di Salerno e dallo Comune di Sessa Cilento, confermava che il progetto nella sua interezza andava assoggettato, prima della sua realizzazione, alla procedura di VI. ed, in particolare, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento n. 1/2010, alla fase di Valutazione Appropriata.
Il Comune, a sua volta, non contesta la circostanza della necessità di siffatta autorizzazione, ma ritiene che la questione sia irrilevante avendo rinunciato alla realizzazione della parte del progetto interessata dal vincolo, mediante stralcio funzionale approvato con delibera G.C. n. 98/2015;sta di fatto, però, che il ricorrente non ha dato prova che tale stralcio, costituendo una modifica unilaterale del progetto, sia stato autorizzato o concordato dalla Regione e la Regione, anzi, ha espressamente contestato l’ammissibilità di una tale variazione del progetto, ribadendo che sul puto non si è mai perfezionato alcun accordo tra le parti.
Infine, deve rilevarsi che nella relazione di verificazione, disposta da questo Tribunale nel giudizi rg n. 161/2014 e n. 49472014, il verificatore ha confermato che il progetto interessava numerosi ed estesi ambiti, sottoposti ad una pluralità di vincoli preordinati alla tutela del territorio e ribadito la necessità di acquisizione preventiva della autorizzazione paesaggistica, stante la diffusa presenza di opere modificative dello stato esteriore dei luoghi.
Passando, ora, ad esaminare le ulteriori censure proposte dal Comune ricorrente, si rileva l’infondatezza del quarto motivo di ricorso con il quale il Comune contesta la mancata motivazione del provvedimento con riferimento alle deduzioni difensive da esso presentate in sede procedimentale, atteso che il provvedimento impugnato da atto di aver preso in esame le osservazioni rese dal Comune e di averle superate, ritenendole non condivisibili alla luce delle ragioni poste a sostegno della revoca del finanziamento.
Con il quinto motivo di ricorso, infine, il Comune contesta la legittimità del motivo ostativo concernente le opere migliorative offerte dall’aggiudicataria, deducendo, da un lato, che siffatto motivo non era stato comunicato nell’avvio del procedimento e, dall’altro, che non costituiva ragione valida per annullare il finanziamento, atteso che si rattava di migliorie proposte dalla A.T.I in via gratuita, senza oneri aggiuntivi per il Comune, e che tali opere aggiuntive dovevano ritenersi pertinenti al contenuto del bando di gara;la Regione, comunque, non aveva interesse a censurare la gara pubblica già espletata dal Comune.
Il Collegio ritiene che il Comune non abbia interesse a censurare il motivo ostativo così impugnato in quanto tale motivo ostativo, seppur menzionato nel corpo dell’atto gravato, non è entrato a far parte del suo corredo motivazionale, avendo la Regione annullato il provvedimento concessorio per la sola circostanza della mancata acquisizione dei pareri sopra indicati.
Analogamente, sono ininfluenti ed irrilevanti le argomentazioni che il Comune adduce per giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori, non costituendo esse la ragione del provvedimento gravato.
In conclusione, come correttamente rilevato dalla Regione, il progetto presentato dal Comune non era un progetto cantierabile, perché non risultava corredato, al momento della sua presentazione, da tutti i pareri necessari per la sua immediata esecutività;il progetto, quindi, privato del punteggio massimo previsto dal bando per i progetti cantierabili (14 punti), indebitamente assegnato, non raggiungeva il minimo di 30 punti previsto dal bando.
Per tale ragione l’operato della Regione risulta legittimo.
Conseguentemente, il ricorso va respinto.
La complessità della vicenda, tuttavia, unitamente alle sue peculiarità, giustificano la compensazione delle spese di lite.