TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-11-25, n. 202000431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-11-25, n. 202000431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000431
Data del deposito : 25 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2020

N. 00431/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00111/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2020, proposto da
Multilingua Viaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Liceo Statale Giovanni Sulpicio - Veroli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

I Viaggi di Chris Tour S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del Decreto di aggiudicazione “definitiva” Stage linguistico a Londra periodo aprile 2020 del 17/01/2020, adottato a favore dell’agenzia “I Viaggi di Chris Tour”;

- della nota prot. 505 del 17/01/2020, con la quale è stata rigettata l’istanza di rideterminazione in autotutela formulata dal procuratore della dalla Multilingua Viaggi;

- del Decreto di aggiudicazione “provvisoria” Stage linguistico a Londra periodo aprile

2020 del 20/12/2019, adottato a favore dell’agenzia “I Viaggi di Chris Tour”;

- del Verbale della Commissione tecnica valutazione delle offerte per stage linguistico a

Londra, nella parte in cui la Commissione non ha escluso l’agenzia “I Viaggi di Chris Tour” per violazione del disciplinare di gara e per dichiarazione inveritiera, e, comunque, nella parte in cui ha attribuito a quest’ultima il punteggio di 97,91, formulando la proposta di aggiudicazione nei suoi confronti, piuttosto che quello corretto di 94,91, e, conseguentemente, proporre l’aggiudicazione a favore della odierna ricorrente Multilingua Viaggi che ha conseguito il punteggio di 95,65;

- della nota prot. 10864 del 19/12/2019, con la quale l’I.S.S. Sulpicio ha richiesto alla concorrente “I Viaggi di Chris Tour” integrazioni relative alla propria offerta tecnica;

- del Disciplinare di gara, nella parte in cui, all’art. 3 “la scuola si riserva il diritto di richiedere anche solo a mezzo fax (in alternativa e mail), di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata” ove tale facoltà dovesse considerarsi estesa anche all’offerta tecnica e/o all’offerta economica

e per la declaratoria del mancato accesso ai documenti

con riferimento alla annotazione presente nel casellario ANAC prot. 18266 del 05/03/2019 che la controinteressata assume avere allegato agli atti di gara, ma che non è stata acclusa dall’amministrazione resistente tra gli atti esibiti alla odierna ricorrente a fronte della rituale istanza del 03/01/2020, nonostante l’amministrazione medesima assumesse di avere trasmesso tutti gli atti di gara, compresi quelli pertinenti all’offerta della controinteressata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Liceo Statale Giovanni Sulpicio – Veroli, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 159/2020 del 15.5.2020;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 novembre 2020 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Rilevato che, ai sensi dell’art. 120, commi 6 e 10, c.p.a., nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, la sentenza è redatta ordinariamente nelle forme di cui all’art. 74 c.p.a.;

Rilevato che, con rituale ricorso a questo Tribunale, la Multilingua Viaggi S.r.l. (“Multilingua”) chiedeva l’annullamento degli atti in epigrafe relativi all’aggiudicazione definitiva dell’organizzazione di uno “Stage linguistico” a Londra nel periodo aprile 2020, adottata a favore dell’agenzia “I Viaggi di Chris Tour” s.r.l.;

Rilevato che la ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria finale, proponeva, in sintesi, le seguenti censure:

- con il primo motivo di ricorso, lamentava la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice”) nonché eccesso di potere, in quanto, da approfondimenti effettuati dalla stessa ricorrente, era emerso che la scuola inglese prescelta per lo “stage”, “Edgware Academy”, non risultava accreditata da Enti britannici e quindi non potevano essere attribuiti all’aggiudicataria i 3 punti invece calcolati; inoltre, lo stesso Istituto appaltante, con la nota di “rigetto” dell’istanza di riesame avanzata dal legale della ricorrente, aveva “ammesso” che sul punto vi era stata una

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