TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202403519

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202403519
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403519
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 03519/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01278/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza del Dirigente del settore mobilità e trasporti del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha eliminato cinque stalli riservati agli autocaravan in -OMISSIS-, istituendo il divieto di sosta permanente agli autocaravan.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria nr. 885 del 5 marzo 2024;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2024 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, ricorre -OMISSIS-, che espone di rappresentare sin dal 1985 gli utenti in autocaravan, per l’annullamento del provvedimento impugnato con il quale il Comune di -OMISSIS- ha modificato l’organizzazione del parcheggio dell’area denominata -OMISSIS-, eliminando i cinque stalli riservati ai predetti automezzi, previsti dalla precedente ordinanza n. -OMISSIS-.

In punto di legittimazione, premette di avere, tra i propri scopi statutari, quello di “ tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan ”, e quello di “ promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan ”.

Nel merito dell’azione, riferisce che alla base del predetto divieto vi sarebbero episodi di campeggio abusivo, così come indicato dal Comune con la nota prot. n. -OMISSIS-.

Con istanza del 14.05.2019 l’Associazione deducente chiedeva la revoca in autotutela dell’ordinanza, senza ottenere alcun riscontro da parte dell’Amministrazione resistente.

Con l’odierno ricorso impugna quindi l’ordinanza in epigrafe che censura per le seguenti ragioni di illegittimità.

I. Incompetenza.

L’ordinanza sarebbe viziata da incompetenza, in quanto adottata dal Comune anziché dalla Capitaneria di Porto, attesa la natura demaniale dell’area in esame.

In subordine, in ogni caso, la competenza ad emettere ordinanze di regolamentazione della circolazione sul territorio comunale spetterebbe al Sindaco e non al Dirigente.

II. Violazione di legge.

a) Violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992, attesa l’assenza di un segnale verticale di divieto di sosta permanente alle autocarovan;

b) violazione dell’art. 185, d.lgs. n. 285/1992 poiché l’ordinanza impugnata non terrebbe conto della distinzione tra sosta e campeggio, stabilita dalla norma calendata, impedendo la sosta per motivi che nulla avrebbero a che vedere con la circolazione stradale, essendo invece relativi al campeggio, mentre la sosta, anche delle auto-caravan, che appartengono alla stessa categoria M1 delle autovetture (art. 47, comma 2, lett. b), del codice della strada), alle quali sono equiparate ai fini dei divieti e delle limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 c.d.s., non necessiterebbe né di appositi impianti né di attrezzature;

c) violazione degli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 in quanto – rilevato che l’art. 6, comma 4, lett. b), richiamato dall’art. 7, comma 1, lett. a) del c.d.s., consente all’ente proprietario di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alle “categorie” di utenti e “in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” – il divieto de quo non sarebbe imposto ad una categoria di utenti, bensì a un singolo tipo di veicolo, ed inoltre che non sussisterebbero esigenze della circolazione o caratteristiche strutturali delle strade che possono essere messe in relazione con il divieto de quo ;

d) violazione dell’art. 120, d.p.r. n. 495/1992 atteso che, in spregio alla normativa in materia, per cui il segnale di divieto di sosta “può essere corredato da pannelli integrativi per limitare la portata del divieto” prevedendo giorni, ore o eccezioni, nel caso in esame

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