TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-02-12, n. 201502499
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Testo completo
N. 02499/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03965/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P V, rappresentato e difeso dall'avv. D D R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S D C in Roma, Via Aureliana, 63;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, e l’Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giuseppe Cocchetti, Angelo Di Egidio;
per l'annullamento
- del diniego all'abilitazione nazionale del ricorrente alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle costruzioni”, indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012;
- degli atti della commissione esaminatrice;
- della nota circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11 gennaio 2013 “su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- di ogni atto e provvedimento, comunque connesso, consequenziale e presupposto rispetto a quelli impugnati;
e sui motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2014
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 2437 del 15 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 5 agosto 2014, con il quale è stata indetta una procedura per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di ingegneria civile ambientale del Politecnico di Milano per il settore concorsuale al quale appartiene il ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. Venini ha partecipato alla procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 08/B2 – “Scienza delle costruzioni”.
L'esito della valutazione è stato sfavorevole.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell'art.16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. violazione dell’articolo 17 della legge n. 400/1988.
Il decreto ministeriale n. 76/2012 sarebbe illegittimo in quanto sarebbe stato approvato con un procedimento diverso rispetto a quello prescritto dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 240/2010 secondo cui i regolamenti attuativi della medesima legge devono essere approvati mediante il procedimento delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988;
2) violazione dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 228 del 2012.
La commissione per l’abilitazione scientifica avrebbero operato oltre i termini previsti secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, del d.p.r. 222/2011.
In particolare, l’art. 16, comma 2, della legge n. 240/2010, prevede che le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di abilitazione sarebbero state stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
Il successivo comma 3 dell'art. 16 dispone, alla lettera c), che il regolamento di cui al comma 2 deve prevedere che i lavori delle Commissioni dovranno concludersi entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando.
Il d.P.R. 222/2011, che costituisce il regolamento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. 240/10, all'art. 8, comma 6, ha stabilito che i lavori delle commissioni si sarebbero dovuti concludere entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando, che tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.
L'art. 1, comma 389, della legge 228/2012, prevede che il termine per la conclusione di lavori delle commissioni può essere prorogato fino al 30 giugno 2013 con decreto direttoriale.
Il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge 228/12, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia, il termine del 30 giugno può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Il bando per la prima tornata di abilitazione nazionale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2012 per cui il termine di cinque mesi stabilito dall'art. 8, comma 6, del d.p.r. 222/11, sarebbe scaduto il 27 dicembre 2012.
Tale termine è stato prorogato di 60 giorni, in applicazione dell'art. 8, comma 6 del d.p.r. n. 222/11, dal d.d. n. 801/12, con il quale è stata nominata la commissione.
I successivi DPCM in data 19 luglio 2013 e 26 settembre 2013, con i quali è stato prorogato il termine per la conclusione dei lavori per le commissioni, rinviando ad un successivo decreto direttoriale del ministero dell’Università e della ricerca, sarebbero illegittimi perché le norme sopra richiamate escluderebbero la possibilità di delegare tale funzione ad un organo diverso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge 241/1990 e degli 3, 4 e 5 concernenti la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia; mancata valutazione analitica di pubblicazioni e titoli; violazione e falsa applicazione del D.M. 76/2012; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.
La commissione avrebbe applicato in modo contraddittorio e parziale i criteri di valutazione previsti dal DM n. 76/2012.
Essa non avrebbe effettuato una valutazione analitica delle pubblicazioni. La valutazione sarebbe stata effettuata in un periodo di tempo eccessivamente breve, che avrebbe impedito un’adeguata e approfondita valutazione dei titoli delle pubblicazioni di ogni candidato;
4) violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale