TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-06-06, n. 201300327
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N. 00327/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Azienda Agraria Belvedere di Giovannini Corrado e Figli S.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
; Mec di Sensini Dario S.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
; Falasca Nino S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
; Ditta Individuale Falasca Nino, in persona dell’omonimo titolare sig. N F;Palenga Autotrasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
; Movimac Due S.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Baldoni e Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
contro
- Ministero Infrastrutture, C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi
ope legis
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;
- Regione Umbria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, corso Vannucci, 30;
per l'annullamento
della delibera n. 81 dell’1 agosto 2008 con cui il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo della piattaforma logistica di Terni-Narni rientrante nel programma delle infrastrutture strategiche, piastra logistica umbra, conosciuta a seguito di comunicazione della Regione Umbria ricevuta in data 7 novembre 2009;delle deliberazioni della G.R. n. 526 del 12 maggio 2008 e n. 1046 del 28 luglio 2008, con cui la regione ha espresso parere favorevole al progetto definitivo;di ogni altro atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso, ivi inclusa la delibera del C.I.P.E. n. 15 del 27 maggio 2004, limitatamente alla parte in cui è stato approvato il progetto preliminare della piattaforma logistica Terni-Narni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Infrastrutture e del C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nonché della Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ditte ricorrenti, aventi la propria sede nel territorio di Narni Scalo, impugnano la delibera n. 81 in data 1 agosto 2008 con cui il C.I.P.E. ha approvato, nell’ambito degli “ hub interportuali”, il progetto definitivo della “piattaforma logistica di Terni-Narni”, rientrante nel programma delle infrastrutture strategiche, individuato ai sensi della legge n. 443 del 2001, nonché le deliberazioni di G.R. n. 526 del 12 maggio 2008 e n. 1046 del 28 luglio 2008 con cui la Regione Umbria ha espresso parere favorevole al progetto stesso, divenendone poi soggetto aggiudicatore ed attuatore.
La piattaforma logistica, opera di notevole impatto, costituita da tre terminali, di cui uno intermodale e due per autotrasporto, è collocata su area di proprietà dell’Azienda Agraria Belvedere S.a.s., ed a confine con gli immobili degli altri ricorrenti, per un’estensione superiore ai venti ettari.
Deducono a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 327 del 2001 e 166 del d.lgs. n. 163 del 2006 in relazione all’art. 7 della legge n. 241 del 1990;violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento, lamentando che la Regione Umbria ha pubblicato l’avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità in data 5 febbraio 2008 sul “Sole 24 Ore”, quale quotidiano a diffusione nazionale, e sul “Giornale dell’Umbria” a livello regionale, pur non risultando quest’ultimo il più diffuso. Difetta inoltre, nell’avviso in questione, la descrizione del progetto e la localizzazione dell’opera.
2) Violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 327 del 2001;violazione della normativa in tema di partecipazione del privato al procedimento, non evincendosi nel provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio;neppure risulta la data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto e la facoltà di prendere visione della relativa documentazione.
3) Violazione degli artt. 165 e 166 del d.lgs. n. 163 del 2006 in combinato disposto con la l.r. n. 11 del 1998 ed il d.lgs. n. 152 del 2006;eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nel senso che l’opera, interessante un’area ben superiore ai venti ettari, ed ubicata in parte su terreni soggetti a vincoli dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere, ed in parte su aree acquifere alluvionali, richiedeva di essere assoggettata al procedimento di V.I.A.
4) Violazione degli artt. 93 e 166 del d.lgs. n. 163 del 2006;eccesso di potere per carenza assoluta dei requisiti minimi, erroneità e difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, deducendosi che la relazione del progettista, attestante la rispondenza del progetto definitivo a quello preliminare, risulta smentita dalle osservazioni rese in sede di conferenza di servizi istruttoria da R.F.I.-Rete Ferroviaria Italiana. Inoltre il progetto risulta mancante della definizione di opere mitigatrici e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e sociale, come si evince dalle osservazioni presentate, sempre in sede di conferenza, dal Comune di Narni, evidenzianti anche lo sbilancio ambientale per mancato rispetto dei parametri minimi di superficie permeabile. Quelle ora enunciate ed ulteriori carenze inferibili dalle prescrizioni allegate alla delibera C.I.P.E. n. 81/08 dimostrano che il progetto è stato frettolosamente approvato, senza una seria campagna di indagine geologica e geotecnica dell’area interessata. Parimenti, non sono stati rispettati i limiti ed i vincoli imposti dalla normativa del piano di assetto idrogelogico, né sono state valutate le effettive ricadute sul territorio dell’opera.
5) Violazione dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alle N.T.A. del piano di assetto idrogeologico e del P.R.G. del Comune di Narni, nell’assunto che, nella fattispecie in esame, mancano sia la dichiarazione di interesse pubblico dell’opera che i presupposti di indelocalizzabilità della stessa. Il parere favorevole espresso dall’Autorità di bacino è del resto condizionato alla garanzia della coerenza del progetto con la normativa tecnica dei piani stralcio elaborati dalla stessa Autorità.
6) Violazione dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006;eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, lamentandosi che non sono state prese in considerazione, in sede di approvazione definitiva, le prescrizioni dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere, e neppure quelle del Comune di Narni in ordine alla necessità di adeguare il progetto alla normativa tecnica del P.R.G.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate e la Regione Umbria eccependo l’irricevibilità del ricorso nei confronti delle delibere C.I.P.E., pubblicate in G.U., l’inammissibilità per carenza dell’attualità dell’interesse, e comunque la sua infondatezza nel merito.
Con un primo atto di motivi aggiunti l’Azienda Agraria Belvedere S.a.s. ha impugnato la determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività-Servizio Opere Pubbliche della Regione Umbria n. 9701 del 21 dicembre 2011, comunicata con nota del 3 maggio 2012, di approvazione del piano di esproprio del progetto esecutivo riguardante la realizzazione della piattaforma logistica di Terni-Narni, ed interessante, in particolare, la particella n. 223/p del foglio 28, di proprietà della ricorrente, per una superficie complessiva di mq. 21.120.
Con tale provvedimento la Regione ha aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica al R.T.I. costituito tra Giovannini Costruttori S.a.s. di Giovannini Francesco &C e TRA.MO.TER S.r.l. Il piano particellare relativo al progetto esecutivo trasmesso alla Regione interessa alcune particelle non comprese nel piano di esproprio afferente alla progettazione definitiva, pure essendo le stesse intestate a privati già individuati nel progetto definitivo. Per effetto del nuovo piano particellare l’Azienda agraria Belvedere vede interessata una superficie superiore ai 21.120 metri quadrati.
Avverso detta variante al piano particellare deduce i seguenti motivi :
7) Violazione dell’art. 169 del d.lgs. n. 163 del 2006;incompetenza e carenza di potere in concreto, lamentando che la variante è di competenza del C.I.P.E. proprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che sono state incluse nel piano nuove particelle e/o comunque è stata modificata, in aumento, l’estensione di quelle necessarie alla realizzazione del progetto.
8) Violazione dell’art. 169, dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;violazione delle norme in tema di partecipazione del privato al procedimento, nell’assunto che l’approvazione di una variante modificativa del piano particellare di esproprio, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, deve essere comunque preceduta da una nuova comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi dell’art. 166 del codice dei contratti pubblici. Al contrario, l’Azienda ricorrente ha avuto notizia della variazione del piano particellare di esproprio e del conseguente aumento della estensione delle aree di sua proprietà interessate solo dopo l’avvenuta approvazione di tale variante da parte della Regione Umbria con la comunicazione pervenuta in data 7 maggio 2012.
9) Violazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 169 del d.lgs. n. 163 del 2006;eccesso di potere per difetto dei presupposti, nella considerazione che il soggetto aggiudicatore può apportare modifiche od integrazioni nello sviluppo del progetto esecutivo al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni impartite dal C.I.P.E. in sede di approvazione del progetto definitivo, ma deve informare sia il Ministero che il Presidente della Regione interessata.
Con un secondo atto di motivi aggiunti l’Azienda Agraria Belvedere ha poi impugnato il decreto del dirigente del Servizio Urbanistica ed espropriazioni n. 2 del 12 luglio 2012 con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle aree di sua proprietà, preordinata all’espropriazione per la realizzazione della piattaforma logistica, con determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, nonché la delibera di G.R. n. 819 in data 3 luglio 2012 con cui è stato approvato il progetto esecutivo di variante-1° stralcio della piattaforma logistica, unitamente al piano particellare di esproprio e di occupazione, deducendo, alla stregua di vizi di illegittimità derivata, i motivi allegati nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, (alla cui esposizione, pre brevità, si rinvia), nonché i seguenti, ulteriori motivi :
10) Violazione dell’art. 169 del d.lgs. n. 163 del 2006;incompetenza e carenza di potere in concreto;eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, nell’assunto che il progetto esecutivo di variante al progetto definitivo della piattaforma logistica di Terni e Narni era di competenza del C.I.P.E., anche in ragione del significativo incremento dei costi.
11) Violazione dell’art. 169 del codice dei contratti sotto altro profilo;incompetenza e carenza di potere in concreto, nell’assunto che il progetto esecutivo in variante, in quanto comportante modifiche al piano particellare di esproprio, doveva essere approvato dal C.I.P.E., ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, stante anche la consistente variazione, in aumento, della superficie delle aree da assoggettare ad esproprio.
12) Violazione dell’art. 169 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto il soggetto aggiudicatore è tenuto ad informare il Ministero delle Infrastrutture ed il Presidente della Regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente;detti soggetti hanno la facoltà di rimettere, entro quarantacinque giorni, l’approvazione della variante al C.I.P.E. L’Amministrazione regionale, nel caso di specie, approvando direttamente la variante, non ha osservato l’obbligo di preventiva informativa al Ministero ed alla Regione stessa.
13) Violazione dell’art. 169 del codice dei contratti pubblici in relazione agli artt. 97 e 166 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed alla legge n. 241 del 1990;eccesso di potere per difetto di istruttoria, nella considerazione che l’istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore richiedeva, all’epoca, l’espletamento di una conferenza di servizi istruttoria, mentre nel caso di specie l’approvazione è stata effettuata dal soggetto aggiudicatore.
14) Violazione degli artt. 93, 166 e 169 del d.lgs. n. 163 del 2006;eccesso di potere per carenza e/o inadeguatezza dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, in quanto il progetto esecutivo in variante approvato dalla Regione Umbria modifica sostanzialmente il progetto definitivo, finendo per autorizzare un progetto incompleto e privo di una sua autonoma fattibilità, fruibilità e funzionalità (il progetto definitivo contemplava una piattaforma intermodale, mentre poi è stato escluso l’allaccio ferroviario alla linea Orte-Falconara).
15) Violazione degli artt. 93, 166 e 169 del d.lgs. n. 163 del 2006 sotto altro profilo in relazione all’art. 53 del d.P.R. n. 207 del 2010;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, lamentando che sono totalmente mancati da parte dell’ente regionale la verifica ed il controllo sull’affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità del progetto esecutivo della piattaforma logistica di Terni e Narni, come risulta inequivocabilmente dal fatto che l’appaltatore ha trasmesso il progetto esecutivo alla Regione in data 25 giugno 2012, il successivo 27 giugno è stato redatto il documento istruttorio, la proposta dell’assessore regionale risale al 29 giugno 2012, mentre l’approvazione è intervenuta in data 3 luglio 2012.
16) Illegittimità derivata, nella prospettiva che i vizi che inficiano la delibera giuntale di approvazione del progetto esecutivo della piattaforma logistica di Terni-Narni inficiano in via derivata il decreto di occupazione d’urgenza ed il verbale di immissione in possesso.
Resiste, con puntuali eccezioni e controdeduzioni, ai motivi aggiunti la Regione dell’Umbria.
All’udienza del 13 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, consegnato per la notifica in data 7 gennaio 2010, svolta dalle Amministrazioni resistenti nella considerazione che il termine per la proposizione del gravame decorreva dalla pubblicazione in G.U. delle delibere del C.I.P.E., avvenuta, rispettivamente, il 2 febbraio 2009 (per la delibera n. 81 dell’1 agosto 2008, di approvazione del progetto definitivo) ed il 29 dicembre 2004 (per la delibera n. 15 del 27 maggio 2004, di approvazione del progetto preliminare), con conseguente irrilevanza della diversa e successiva acquisizione di notizia da parte delle ricorrenti, ed in particolare dell’Azienda agraria Belvedere.
L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
Ed invero, con riguardo al progetto preliminare è lo stesso art. 3 del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, al comma 7, applicabile ratione temporis , a disporre, inequivocabilmente, che «l’approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore».
Con riguardo specifico, poi, alla delibera di approvazione del progetto definitivo, anche a voler prescindere dal riflesso su tale impugnativa della tardività di quella esperita avverso il progetto preliminare, occorre considerare che il regolamento interno del C.I.P.E. del 9 agosto 1998, al quale fanno riferimento le parti resistenti, senza contestazioni avversarie, prevede che le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (tale soluzione è conforme a quanto, finalmente con chiarezza, disposto dall’art. 166, comma 5 bis, del codice dei contratti pubblici, nel testo novellato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70);ne è dunque contemplata una forma di pubblicità legale.
Non si può negare come una parte della giurisprudenza, in ragione dell’assenza di una disciplina specifica di rango primario sulla pubblicità prevista per il progetto definitivo (prima della novella del 2011), abbia ritenuto che il termine dell’impugnativa iniziasse a partire dalla comunicazione individuale al soggetto proprietario dell’area interessata (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 86), ma, ad avviso del Collegio, tale soluzione contrasta con la preesistenza di un sistema di pubblicità legale.
Ne discende che il dies a quo decorre il termine per impugnare gli atti in questione è, per i soggetti non espressamente nominati, quello in cui è scaduto il periodo della pubblicazione, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza degli interessati.
Obietta l’Azienda agraria Belvedere, nella prospettiva della (necessarietà della) comunicazione individuale, che anche ai procedimenti relativi alle infrastrutture strategiche si applica l’art. 17 del t.u. in materia di espropriazione (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), prescrivente la comunicazione al proprietario della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, adempimento nel caso di specie mancato.
Si tratta peraltro di un’opinione non condivisibile, in quanto prescinde dalla disciplina speciale e dalle caratteristiche proprie (sia dal punto di vista strutturale, che funzionale) del progetto definitivo per le infrastrutture strategiche, che risulta peraltro avere un ruolo marginale, in quanto l’esistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera è già stata positivamente valutata nella fase iniziale della programmazione con l’inserimento della stessa nel DPEF, ed anche in ragione dell’immodificabilità del progetto preliminare da parte del definitivo in punto di localizzazione.
1.1. - Il ricorso introduttivo deve dunque essere dichiarato irricevibile.
2. - Procedendo alla disamina dei primi motivi aggiunti, concernenti la determina dirigenziale regionale n. 9701 del 21 dicembre 2011, di “presa d’atto” del piano di esproprio del progetto esecutivo, includente, tra l’altro, la particella 223/p del foglio 28 nel Comune di Narni intestata all’Azienda agraria Belvedere, occorre anzitutto farsi carico di esaminare l’eccezione di inammissibilità svolta dall’Amministrazione regionale, nella considerazione che non è stato evocato in giudizio il R.T.I. Giovannini-TRA.MO.TER., aggiudicatario dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
L’eccezione di inammissibilità, sotto tale profilo, è infondata, atteso che la ricorrente si limita a censurare, sotto vari profili (che vanno dalla competenza alla mancata instaurazione della partecipazione procedimentale), la variante al piano particellare di esproprio relativo al progetto esecutivo (rispetto a quello allegato al progetto definitivo), senza contestare l’aggiudicazione, in favore del preteso controinteressato, peraltro risalente alla determina dirigenziale n. 3368 del 16 maggio 2011, e senza neppure criticare nel merito le variazioni rispetto al progetto esecutivo.
2.1. - La Regione eccepisce altresì l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, assumendo che le modifiche al piano particellare apportate dalla delibera gravata, resesi necessarie per risolvere alcune interferenze, non hanno interessato la proprietà dell’azienda ricorrente.
L’eccezione non appare condivisibile proprio in ragione di quanto comunicato alla ricorrente con la nota del 3 maggio 2012, ove si prospetta «l’esproprio della particella n. 223/p del foglio 28, nel Comune di Narni, per la superficie complessiva di mq. 21.120,00, intestata alla S.V.».
La Regione Umbria allega e documenta che il piano particellare di esproprio prevede una superficie da espropriare pari a mq. 16.554,00, indicata anche nel provvedimento d’occupazione d’urgenza (di cui al decreto dirigenziale n. 2 del 12 luglio 2012), e che mq. 21.120,00 sono contemplati solamente nel piano particellare di esproprio relitti, trattandosi dunque di un’area acquisibile dall’Amministrazione a richiesta della espropriata.
Peraltro, anche in questa prospettiva, e cioè ritenendo che l’indicazione del “relitto” di terreno sia fatta al solo fine della copertura di spesa (melius, di indennizzo di esproprio), è difficile sul piano oggettivo negare che vi sia stata una variazione rispetto al piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo.
3. - Con i motivi aggiunti si allega, in sintesi, la competenza del C.I.P.E. alla variazione, rilevante anche sotto l’aspetto localizzativo, del piano particellare ed il mancato rispetto delle regole sulla partecipazione procedimentale, in violazione di quanto prescritto dall’art. 169 del codice dei contratti pubblici.
I motivi non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento, in quanto la determina n. 9701 del 21 dicembre 2011 si limita a «prendere atto del piano particellare di esproprio del progetto esecutivo in corso di redazione… trasmesso dall’impresa Giovannini Costruttori S.a.s. in qualità di capogruppo del R.T.I.», disponendo di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai privati interessati alla procedura espropriativa per le nuove particelle non incluse nel piano di esproprio del progetto definitivo, e di rimandare a successivo atto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 169 del codice dei contratti.
Il provvedimento impugnato con i primi motivi aggiunti non reca dunque approvazione del progetto esecutivo, ma è atto allo stesso prodromico, con il quale l’Amministrazione ha dato avvio ad adempimenti partecipativi e di pubblicità notiziale, in conformità di quanto disposto dall’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Conseguentemente sono infondate le censure dedotte, concernenti la disciplina delle varianti da apportare al progetto definitivo che si rendano necessarie in sede di redazione del progetto esecutivo, ovvero in fase di realizzazione delle opere, proprio perché, nel caso di specie, con la determina impugnata, che non contiene, come esposto, l’approvazione del progetto esecutivo, non si è ancora “entrati” nella fase esecutiva o realizzativa dell’opera, vertendosi in un momento anteriore nel quale si prende atto delle modifiche apportate al piano di esproprio.
3.1. - I primi motivi aggiunti devono dunque essere disattesi, in quanto infondati.
4. - Con il secondo atto di motivi aggiunti l’Azienda agraria Belvedere impugna poi il provvedimento di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, di cui al decreto dirigenziale n. 2 del 12 luglio 2012, nonché la delibera di G.R. n. 819 del 3 luglio 2012, recante l’approvazione del progetto esecutivo di variante (1° stralcio) per la costruzione della piattaforma logistica nei Comuni di Terni e Narni.
Vengono anzitutto reiterate, alla stregua di vizi di illegittimità derivata, le censure svolte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
Essendo il ricorso introduttivo stato ritenuto irricevibile, la trattazione può prendere le mosse dalla disamina dei (primi) motivi aggiunti.
Con il primo, al quale si può associare, per analogia, il primo dei (secondi) motivi aggiunti, si deduce l’incompetenza della Regione ad adottare la variante al piano di esproprio, nell’assunto che, essendo intervenuta una variante sostanziale al progetto definitivo, il potere doveva essere esercitato dal C.I.P.E.
I mezzi sono infondati, in quanto si tratta di variante non rilevante sotto l’aspetto localizzativo, non comportante altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato, né l’attribuzione di nuovi finanziamenti, con conseguente competenza del soggetto aggiudicatore.
La variante ha interessato infatti, come si inferisce dal piano particellare di esproprio, dal piano particellare di esproprio relitti e dal decreto di occupazione d’urgenza, superfici modeste situate ai margini dell’area di intervento;alle stesse si applica la disposizione di cui all’art. 169, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui «non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell’ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici».
5. - Il secondo mezzo, al pari dell’analogo secondo dei secondi motivi aggiunti, ruota intorno ad un’asserita posticipazione delle comunicazioni rispetto alla modificazione del piano di esproprio.
I motivi appaiono infondati, atteso che l’art. 169, comma 6, del codice dei contratti pubblici prevede, in caso di varianti che comportino modificazioni del piano di esproprio, una nuova approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;le comunicazioni di cui all’art. 166, cui la disposizione in esame fa rinvio, debbono precedere l’approvazione del progetto;il che è esattamente quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 9701 del 21 dicembre 2001, al punto sub 2) del dispositivo.
6. - Anche il terzo dei primi e dei secondi motivi aggiunti, con i quali si deduce la violazione dell’art. 169 del codice dei contratti pubblici, devono essere disattesi, in quanto nell’approvazione della variante al progetto esecutivo, contenuta nella delibera di G.R. n. 819 del 3 luglio 2012, è prevista la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura Tecnica di Missione Legge Obiettivo. Copia della predetta delibera di G.R. risulta trasmessa al Ministero con nota prot. n. 104463 del 5 luglio 2012, cui ha fatto seguito la nota prot. n. 119212 del 31 luglio 2012, che ha integrato la documentazione con allegazione del progetto in formato digitale su Cd-Rom.
7. - Procedendo ora allo scrutinio dei motivi-vizi propri sviluppati con i secondi motivi aggiunti, e che sono residuati dalla precedente trattazione, occorre ricordare come con il quarto ed il sesto, tra loro complementari, si deduca il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Regione nella valutazione della variante al progetto esecutivo, senza neppure procedere alla conferenza di servizi contemplata dall’art. 166, nel testo antecedente alla riforma del 2011, cui il successivo art. 169 fa rinvio.
Anche tali censure sono infondate ed ai limiti dell’inammissibilità per genericità.
Il documento istruttorio recepito dalla delibera di G.R. n. 819 del 2012 appare invero adeguatamente approfondito nella sua interna articolazione.
Quanto all’iter procedimentale, e tenendo conto del principio del tempus regit actum , è sufficiente osservare che il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di variante è del luglio 2012, mentre la variante del piano per le espropriazioni risale al dicembre 2011, e quindi entrambe sono assoggettate alla nuova formulazione dell’art. 166, in vigore dal 13 luglio 2011. In ogni caso, va ancora aggiunto che le modalità di cui all’art. 166 si applicano, secondo quanto disposto dall’art. 169, comma 5, alla istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore, e dunque non alla fattispecie oggetto della presente controversia.
8. - Con il quinto motivo aggiunto si ribadisce, in sostanza, il difetto di istruttoria ed in qualche misura l’inadeguatezza/incompletezza che caratterizzerebbe il progetto esecutivo, escludente, diversamente dal progetto definitivo, tra l’altro, l’allaccio alla linea ferroviaria Orte-Falconara.
La censura non può essere positivamente valutata involgendo valutazioni tecniche sottratte al sindacato giurisdizionale, in quanto non manifestamente illogiche (in relazione alle motivazioni inferibili dal documento istruttorio).
9. - Infine, alla stregua di quanto esposto, deve essere disatteso anche l’ultimo motivo aggiunto con cui si deduce l’illegittimità derivata dall’invalidità della delibera giuntale di approvazione del progetto esecutivo del decreto di occupazione d’urgenza.
10. - In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile, mentre i motivi aggiunti vanno respinti, in quanto infondati.
La complessità della vicenda, con inevitabili margini di opinabilità, giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.