TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-11-02, n. 200906758
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N. 06758/2009 REG.SEN.
N. 03440/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3440 del 2005, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M R ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. G T in Napoli, Piazza Francese 1/3;
contro
Comune di San Telesino in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. N L ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale is. F 12;
ASL BN 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n.4 del 19/2/2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di San Telesino;
Vista la documentazione depositata dal Comune di San Telesino;
Vista la memoria depositata dal Comune di San Telesino;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere G N alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che nel dicembre 2003, a seguito di tempesta di vento, venivano danneggiate le coperture dei capannoni della stressa ricorrente, informando la competente ASL della necessità di rimuovere materiale contenente amianto in matrice compatta con cui erano state realizzate dette coperture. Veniva predisposto un piano di lavoro, inviato all’ASL nel febbraio 2004, che nel successivo aprile esprimeva il suo nulla-osta;nel luglio 2004 venivano ultimati i lavori con relazione dell’ASL che dava atto della mancata rimozione di una parte della copertura, per la quale veniva delegata l’ARPAC per l’effettuazione di analisi. Nel successivo novembre 2004 l’ARPAC comunicava all’ASL i risultati dei campioni, di cui quello della copertura mostrava fibre di amianto di tipo Crisolito, posti a base dell’ordinanza impugnata.
Il Comune di San Telesino si è costituito per sostenere l’inammissibilità, la tardività e comunque l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione del Decr. Legisl. n.277/1991 e del DM 6/9/1994, nonché l’eccesso di potere.
2. Il Collegio ritiene nella fattispecie di ribadire (27.1.2009, n.408) come il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.
D’altra parte il Decr. Legisl. n.152/2006 ha rimarcato, sotto il versante delle tecniche di intervento, l’importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi: principio che, in buona sostanza, è correlato a quello di proporzionalità. Similmente, alla stregua del principio di precauzione che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è consentito all’Amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il primo, cioè con il principio di proporzionalità, non potendo chiaramente prefigurarsi la prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale devono essere assistite – in relazione, per l’appunto, alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile.
2.1 In tale materia sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica;detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680), anche se l’obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini ((T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.6.2009, n.5726;Cons. Stato, V, 7.4.2003, n.1831;2.4.2001, n.1904;Cass. Civ., SS.UU., 17.1.2002, n.490)
3. Nella fattispecie il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni sollevate attesa l’infondatezza nel merito.
Il provvedimento impugnato, per come adottato ai sensi dell’art.54 del Decr. Legisl. n.267/2000, è infatti immune dalle censure dedotte in sede ricorsuale. In particolare sussistevano gli estremi di una situazione di pericolo per l’incolumità dei cittadini, come comprovata dagli accertamenti tecnici posti a base dell’ordinanza sindacale in questione;correttamente è stata dunque approntata l’opportuna tutela inibitoria che, in tema di bonifica dal materiale in amianto, impone l’adozione nel provvedimento nei riguardi del proprietario dell’area in ragione del carattere indifferibile ed urgente dell’intervento (T.A.R. Puglia, Bari, III, 5.9.2007, n.2087).
3.1 Peraltro la stessa parte ricorrente si era inizialmente persuasa della necessità di procedere alla rimozione del materiale contenente amianto in matrice compatta con cui erano state realizzate le coperture interessate dagli agenti atmosferici che avevano provocato la aerodispersione di detto materiale altamente inquinante;del tutto legittimo si appalesa dunque il successivo provvedimento che, per come non smentito in fatto, è stato originato dalla mancata rimozione di una parte della copertura che mostrava fibre di amianto di tipo Crisolito “…in evidente stato di degradazione e presenza di licheni e di prolungata esposizione ad agenti atmosferici”, circostanza indiscutibilmente idonea a giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l’incolumità dei cittadini, laddove, viceversa, nel ricorso si pretenderebbe ritenere che non esisteva un pericolo concreto per la salute umana.
4.