TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-10-14, n. 202004495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-10-14, n. 202004495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004495
Data del deposito : 14 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2020

N. 04495/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01519/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G C ed A D P, rappresentati e difesi dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ciro Sito in Napoli, Centro Direzionale, isola E/2, Scala A e con recapito digitale come PEC da Reginde;

contro

Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. Ro in Napoli, via Atri n.23 e con recapito digitale come PEC da Reginde;

per l'annullamento:

A) quanto al ricorso introduttivo:

dell'ordinanza n.8, prot. 2688, del 20 gennaio 2016, notificata il successivo 21 di intimazione alla demolizione di opere abusive.

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

dell’ordinanza prot. n. 33633/U del 28 luglio 2016 (prat. N. 6204) recante la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.p.r. 380/2001, per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8/2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Vista la nota dell’8 ottobre 2019, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. G P e uditi per le parti l’avv. Manfredonia e l’avv. Canciello;


1.- Con ricorso introduttivo, notificato il 18 marzo 2016 e depositato il successivo 6 aprile, G C e A D P hanno impugnato, per l’annullamento, l’ordinanza n.8, prot. 2688, del 20 gennaio 2016, notificata il successivo 21, con la quale l’amministrazione comunale di Pompei ha intimato la demolizione di opere presunte abusive, compiute in via Masseria del Curato n. 2, consistenti in:

- un deposito per attrezzi e macchine agricole di circa 16 metri quadrati (punto 1 dell’ordinanza);

- un altro deposito per prodotti agricoli posto in adiacenza ad una serra già esistente (punto 2);

- in un tettoia antistante il manufatto residenziale con sottostante parete attrezzata, ricavata da un muro di recinzione (punto 3);

- cucina esterna ed un forno in muratura per la cottura domestica di farinacei (punto 4).

2.- I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, le seguenti censure:

- violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione;
degli artt. 3, 6, 10, 31 d.p.r. 380/2001;
eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza del presupposto, illogicità manifesta, violazione del diritto di proprietà;
violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost.;
mancata individuazione dell’interesse pubblico perseguito.

Con memoria depositata il 4 maggio 2016, si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale di Pompei ed ha argomentato per l’infondatezza del ricorso nel merito, chiedendo to il suo rigetto.

3.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 ottobre 2016 e depositato il successivo 8 novembre, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza prot. n. 33633/U del 28 luglio 2016 (prat. n. 6204), notificata il successivo 1° agosto, recante la sanzione pecuniaria dell’importo di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis d.p.r. 380/2001, per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione

4.- Hanno dedotto, in sintesi, le seguenti censure:

Violazione dell’art. 27 e dell’art. 31, comma 4-bis, d.p.r. 380/2001;
violazione del principio di legalità;
eccesso di potere per erroneità del presupposto e difetto d’istruttoria, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost;
dell’art. 11 L. n. 689/1981.

5.- La causa era stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 12 maggio 2020, calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell’arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell’art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a.

Parte ricorrente, con istanza depositata il 27 aprile 2020, aveva tuttavia chiesto la rimessione in termini - ai sensi dell’art. 83, comma 5, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 - non essendo stato possibile effettuare il deposito di documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 13 ottobre 2020, anch’essa calendarizzata in attuazione del predetto Piano di riduzione dell’arretrato;
parte ricorrente aveva in data 8 ottobre 2020 depositato nota con la quale ha fatto presente di non avere più interesse alla decisione.

6.- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

E’ principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso.

In quest’ultimo caso il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

4.- In relazione alla pronuncia in rito ed in assenza di indicazioni in senso contrario provenienti dall’amministrazione comunale resistente, si ravvisano le giuste ed eccezionali per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, salvo il contributo unificato che rimane a carico dei ricorrenti.

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