TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-03-06, n. 202003026
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Pubblicato il 06/03/2020
N. 03026/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14688/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14688 del 2015, proposto da
C C, A A, L D, D L I, B M, A M, A d V C, Z F, D'Alonzo Gianfranco, V L, S F, B I, P T M B, M G, B C, M F, F C, D'Acchille Tiziana, S C, rappresentati e difesi dall'avvocato C D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giorgio Scalia, 39;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del d.p.c.m. del 26.06.15 recante " definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale " nella parte in cui equipara il personale docente di prima fascia e di seconda fascia (laureato) delle accademie di belle arti all'area III F1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Riferiscono i ricorrenti, nel ricorso introduttivo del giudizio, di essere tutti docenti di prima fascia del comparto “AFAM”- Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica.
Essi hanno impugnato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo del quale sono state fissate le tabelle di equiparazione previste dall’art. 29 bis del D. L.vo 165/2001, finalizzate a favorire la mobilità del personale dal predetto comparto “AFAM” al comparto “Ministeri”, decreto che i ricorrenti ritengono lesivo delle rispettive posizioni in quanto equipara i docenti di prima fascia del comparto “”AFAM” all’area ministeriale III-F1, quest’ultima indicativa della fascia cui appartengono i docenti degli istituti di istruzione secondaria (medie superiori).
A sostegno del ricorso hanno dedotto, in sostanza, che gli istituti di istruzione inclusi nel comparto “AFAM” sono costituiti da accademie equiparabili agli istituti universitari, e, dunque, per tale ragione risulta illogica l’equiparazione dei docenti delle accademie ai docenti degli istituti di istruzione secondaria.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato chiamato, ed introitato in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2020, in occasione della quale il Collegio ha prospettato a parte ricorrente possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e legittimazione attiva, in relazione alla circostanza che i ricorrenti non risultano essere passati al comparto “Ministeri” né aver presentato presentato domanda di mobilità.
Come anticipato in udienza, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile.
L’atto impugnato ha indubbiamente natura di atto generale ed è destinato ad essere applicato solo nei confronti dei soggetti che, a seguito di procedura di mobilità, passano alle dipendenze di un ministero, provenendo da altra amministrazione.
I ricorrenti non solo non sono ancora alle dipendenze di un Ministero, ma neppure hanno presentato domanda di mobilità, come il Collegio ha accertato anche nel corso dell’udienza pubblica, prospettando la questione di inammissibilità. Alla attualità, pertanto, essi non possono essere in alcun modo destinatari del Decreto impugnato, ed agiscono in giudizio solo per evitare di presentare una domanda di mobilità, senza avere la certezza che l’inquadramento contrattuale alle dipendenze di un Ministero sarà per loro soddisfacente.
Il principio dell’interesse ad agire, che costituisce uno dei cardini fondamentali del processo amministrativo, richiede, però, che già al momento in cui si promuove il giudizio la parte ricorrente abbia un interesse alla decisione correlato ad una situazione specifica , concreta ed attuale, e non meramente futura ed eventuale: opinando il contrario si finirebbe per mutare la natura del processo amministrativo, che diventerebbe il mezzo per promuovere un sindacato generalizzato sugli atti amministrativi, anche a prescindere dalla utilità che il ricorrente possa trarne.
A diversa conclusione il Collegio avrebbe potuto pervenire ove i ricorrenti avessero quantomeno documentato di aver presentato una domanda di mobilità, dimostrando di avere i requisiti per vedersela accogliere: in tal modo essi avrebbero dimostrato di avere un interesse attuale e concreto a passare alle dipendenze di un Ministero, e quindi ad ottenere una revisione del Decreto impugnato in senso a loro più favorevole.
Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire.
Nulla per le spese in assenza di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.