TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-11-29, n. 202207440

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-11-29, n. 202207440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207440
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 07440/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03279/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P N, rappresentata e difesa dagli avvocati P A, M L R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, alla via Diaz n.11;

nei confronti

M D F, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 20624 del 04.06.2021 a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania, recante esclusione della sig.ra P N dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783 del 2020 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di prime e secondo grado su posto comune e di sostegno, gestita dall'USR Campania per le classi di concorso di BB02 “conversazione in lingua straniere (inglese)”;

- del decreto prot. n. 23729 del 25.06.2021 adottato dal Direttore generale dell'USR Campania di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso BB02-CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)”- per le regioni Campania, Puglia e Sicilia, in parte qua, per la regione Campania, non è inserita la prof. P N;

- del provvedimento prot. n. 9089 del 07.06.2021 dell'USR Campania recante “esiti della prova scritta” del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso BB02, “conversazione in lingua straniera (inglese)” in parte qua non è inserita, tra i candidati esaminati, la prof.ssa P N;

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l’annullamento, previa sospensione:

- degli atti e provvedimenti depositati in giudizio dall'Avvocatura di Stato in data 11.10.2021, e cioè:

• nota prot. n. 36836 del 30.09.2021 a firma del Dirigente dell'U.S.R. Campania, Ufficio II;

• verbale della Commissione del concorso per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente - D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 - Classe di Concorso BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE, come nominata con decreto dirigenziale n° 34913 del 29/10/2020 in parte qua è specificato che alla candidata P N “non è stato validato il titolo di accesso perchè non ha indicato la dichiarazione di valore”;

• nota prot. n. 2710 del 15.07.2021 a firma del Presidente della Commissione, in parte qua è precisato “la candidata N P il documento che ha inviato non è la dichiarazione di valore emessa dall'autorità diplomatica italiana competente nel Paese presso il quale il titolo di studio è stato conseguito. La Dichiarazione di Valore è un documento che attesta la validità del titolo di studio e la facoltà di essere ammesso all'Università”;

• del provvedimento C.M. 212 (prot. n. 18623/Jr) di estremi e contenuti ignoti perché mai depositato, richiamato nella nota prot. n. 2710 del 15.07.2021, nonché del D.M. 28 giugno 1992, pure richiamato nella predetta nota, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

- Del provvedimento prot. n. 20624 del 04.06.2021 a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania, recante esclusione della sig.ra P N dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783 del 2020 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di prime e secondo grado su posto comune e di sostegno, gestita dall'USR Campanai per le classi di concorso di BB02 “conversazione in lingua straniere (inglese)”;

- Del decreto prot. n. 23729 del 25.06.2021 adottato dal Direttore generale dell'USR Campania di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso BB02-CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)”- per le regioni Campania, Puglia e Sicilia, in parte qua, per la regione Campania, non è inserita la prof. P N;

- Del provvedimento prot. n. 9089 del 07.06.2021 dell'USR Campania recante “esiti della prova scritta” del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso BB02, “conversazione in lingua straniera (inglese)” in parte qua non è inserita, tra i candidati esaminati, la prof.ssa P N;

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con D.D. n. 510 del 23.04.2020, come modificato ed integrato con D.D. n 783, del 08.07.2020, il Ministero dell’Istruzione ha indetto la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi.

La prof.ssa P N inoltrava domanda di partecipazione per la classe di concorso BB02 “conversazione in Lingua straniera (inglese)” per la Regione Campania allegando, quale titoli di Studi, il Diploma di Scuola Secondaria di II grado conseguito in data 20. 08.2013 presso la Capitol Hight School di Phoenix, Arizona, USA. In uno al Diploma, allegava, altresì, la Traduzione Giurata innanzi al Tribunale Civile e Penale di Nola, del 20.06.2014, prot. n. 331/14, del Diploma suddetto, nonché la cd. “dichiarazione di valore” del titolo di studi conseguito all’estero, rilasciato dal Consolato degli Stati Uniti D’America “Consulate General of The United States of America” in data 26.09.2014.

Sennonchè, con decreto prot. n. 20624 del 04.06.2021, è stata esclusa dal concorso atteso che, a seguito della verifica dei titoli, è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 2, comma 1, lettera c) del D.D. 510/2020, per la classe di concorso BB02 “conversazione in Lingua straniera (inglese).

La ricorrente ha, quindi, impugnato il decreto di esclusione, unitamente agli atti in epigrafe indicati, ribadendo di essere in possesso di tutti i titoli prescritti dal bando per l’ammissione al concorso.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione per resistere al ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 6120, del 30.09.2021, il Tribunale ordinava al Ministero resistente di fornire una dettagliata relazione sui fatti di causa onde chiarire le ragioni della esclusione della ricorrente dal concorso, anche in considerazione delle censure da essa espressamente formulate in sede di ricorso.

In esecuzione dell’ordinanza, il Ministero depositava, tra l’altro, la nota n. 0036836 del 30.09.2021 ove l’USR per la Campania rilevava che la ricorrente non aveva presentato una vera e propria “dichiarazione di valore”, in quanto l’attestato allegato al titolo di studio era stato rilasciato dal consolato americano e non dal consolato italiano competente nel Paese estero presso il quale il titolo era stato conseguito.

La ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali, nell’impugnare la C.M. 212 (prot. n. 18623/Jr), di contenuti ignoti, richiamata nella nota dell’USR Campania prot. n. 36836 del 30.09.2021, nonché ogni altro provvedimento, di estremi e contenuti ignoti, che limita la validità delle dichiarazioni di valore dei titoli stranieri alle sole dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e/o consolati italiani nel luogo dove il diploma è stato rilasciato, ribadiva la piena idoneità della certificazione rilasciata dal Consolato degli Stati Uniti D’America “Consulate General of The United States of America” in data 26.09.2014 ad assurgere a “dichiarazione di valore”.

Con ordinanza del 16 febbraio 2022 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Alla udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

La ricorrente, nell’impugnare il provvedimento n. 20624, del 04.06.2021, di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 510 del 23.04.2020, come modificato ed integrato con D.D. n 783, del 08.07.2020, deduce che la dichiarazione di valore offerta sarebbe pienamente idonea allo scopo per la quale è stata rilasciata ovvero accertare la validità del titolo professionale posseduto. Ed invero, la ricorrente è in possesso del “Diploma di Scuola Secondaria di II grado” conseguito presso la Capitol Hight School di Phoenix, Arizona, USA, in data 20.08.2013. In uno al Diploma, la ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione al concorso la Traduzione Giurata innanzi al Tribunale Civile e Penale di Nola, prot. n. 331/14, resa il 20.06 2014, del Diploma suddetto, nonché la cd. “dichiarazione di valore” del titolo di studi conseguito all’estero, rilasciato dal Consolato degli Stati Uniti D’America “Consulate General of The United States of America” in data 26.09.2014.

Il certificato consolare indicato, in particolare, operata una descrizione del curriculum scolastico elementare americano e il ciclo di studi sino al completamento del 12 grado, all’esito del quale si consegue il Diploma di Hight School, reca l’accertamento del titolo professionale posseduto dalla ricorrente e, in particolare, attesta e certifica che “P N ha conseguito il diploma di hight School presso l’Istituto di Istruzione a distanza “Capitol Hight School”, sito a Phoenix, nello stato dell’Arizona, in data 20.08.2013. Si certifica che la suddetta scuola è legalmente riconosciuta dalle autorità americane competenti. Si certifica inoltre che, secondo l’ordinamento degli Stati Uniti D’America, il diploma di hight school è uno dei requisiti per l’ammissione al college o all’università americane e consenti quindi il proseguimento degli studi a livello universitario”

Alcun rilievo, quindi, potrebbe assumere la circostanza che tale attestazione non provenga dal consolato Italiano esistente nel Paese presso il quale il titolo di studi è stato rilasciato in quanto, in primo luogo, il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America presente in Italia, che ha rilasciato la dichiarazione di valore alla ricorrente, ha competenza alla verifica ed attestazione dei titoli di studio rilasciati nel proprio territorio. Quanto dichiarato nell’attestato, poi, corrisponde al vero poiché certificato da Organo competente.

Il Bando di gara, ancora, così come le disposizioni normative e regolamentari in esso richiamate, che ne disciplinano lo svolgimento e le modalità, non prevedono, tampoco a pena di esclusione, che la dichiarazione di valore debba necessariamente essere effettuata dal consolato italiano presente nel luogo dove è stato rilasciato il diploma. Né tale requisito è prescritto dalla normativa di settore che regola la materia. Seguendo la tesi dell’Amministrazione, si introdurrebbe, arbitrariamente ed illegittimamente, una clausola di esclusione dalla procedura concorsuale non prescritta dalla lex specialis ed anzi contraria al principio del “favor admissionis” che garantisce la massima partecipazione di tutti i candidati alle procedure concorsuali.

Nei motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la C.M. 212 (prot. n. 18623/Jr), richiamata nella nota dell’USR Campania prot. n. 36836/2021, nonché ogni altro provvedimento allo stato mai comunicato né conosciuto volto a limitare la validità delle dichiarazioni di valore dei titoli stranieri alle sole dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e/o consolati italiani nel luogo dove il diploma è stato rilasciato rilevandone il contrasto con la normativa di settore vigente che, con specifico riferimento ai posti di concorso di insegnante tecnico pratico, quale è la classe di concorso BB02 – Conversazione in lingua straniera – prevede, alla Tabella B del D.P.R. n. 19 del 14.02.2016, quale titolo di studio abilitante, il “Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali”.

Deduce, ancora, la ricorrente che sarebbe, altresì, illogico e sperequativo dare importanza al solo dato formale della natura del soggetto da cui promana la dichiarazione di valore, obliterando in tal modo il dato sostanziale della identità e uguaglianza delle valutazioni effettuate e delle relative dichiarazione, ovvero dei contenuti, ai fini della prova della validità del titolo rilasciato all’estero, della dichiarazione resa dall’Ambasciata Italina in loco e di quella resa dal Consolato Americano in Italia.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’assunto della ricorrente non sia meritevole di accoglimento.

Ed invero, l’esclusione della ricorrente dal concorso è stata motivata sulla base della carenza del requisito di ammissione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del D.D. 510/2020, a mente del quale, tra i requisiti di accesso, per il posto comune, è indicato “il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita' concorsuale nella specifica classe di concorso.”

La tabella C allegata al D.M. 39/9, poi, per la classe di concorso 3/C (ex bb02), prevede, quale titolo di ammissione, il “Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali.”

Orbene, nella ricostruzione operata dall’USR Campania, la cd. “dichiarazione di valore” che deve accompagnare il titolo conseguito all’estero deve essere necessariamente rilasciata dalla Autorità diplomatica italiana competente nel Paese presso il quale il titolo di Studio è stato conseguito, nella specie Stati Uniti d’America. Tale ricostruzione appare corretta e coerente con la finalità dell’istituto che è proprio quella di certificare la validità del titolo di studio conseguito all’estero in un sistema di istruzione differente da quello italiano. La Dichiarazione di Valore, infatti, ha il precipuo scopo di descrivere il titolo conseguito nel Paese estero ai fini del suo riconoscimento o equipollenza o ancora del suo utilizzo nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni e per l’esercizio di professioni regolamentate italiane. Il rilascio della suddetta certificazione deve, quindi, essere richiesto alle autorità diplomatiche italiane del Paese estero ove il titolo viene conseguito, il che appare non irragionevole e coerente con le finalità dell’istituto come sopra descritte, anche in una logica di prossimità territoriale che vede coinvolte le autorità competenti per zona, vale a dire le autorità più vicine al luogo in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

In conclusione, deve, quindi, ritenersi che l’operato della Amministrazione resistente sia, nella specie, corretto e che l’attestazione di valore prodotta dalla ricorrente, poiché proveniente dal consolato Americano in Italia, non possa qualificarsi quale “dichiarazione di valore” richiesta dalle disposizioni regolamentari sopra menzionate. Per tale assorbente ragione, il ricorso va respinto.

La natura della controversia e la novità della questione giustificano, tuttavia, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi