TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-04-07, n. 202302159
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 02159/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04294/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4294 del 2020, proposto da
SE CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Mastrantuono, in Napoli, alla via Crispi, n. 27 e domicilio digitale come da p.e.c.: luigi.roma@avvocatismcv.it;
contro
Comune Villa di Briano, in persona del legale rappresentante p.t.. non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
a) del provvedimento del Comune di Villa di Briano prot. n. 8732 del 25.09.2020 di annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 113/1995 del 04.11.2002 (rectius 04.10.2002), richiesta presentata in data 24.02.1995 prot. n. 656/95 notificato in data 28.09.2020;
b) per quanto di ragione, del verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 32/93 del 12.11.1993 prot. n. 2756, notificato a SE CI in data 10.07.2020;
c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, conseguente e/o conseguenziale, per quanto di ragione, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto esistenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Viste le ordinanze n. 2307 del 4 dicembre 2020, n. 4922 del 15 luglio 2021 e n. 111 del 7 gennaio di questa Sezione;
Relatore alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 il dott. Vincenzo Cernese;
Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, SE CI - nella dedotta qualità di acquirente, unitamente al coniuge G.A., di un appezzamento di terreno in località “Spirito Santo delle Rocce” del Comune di Villa di Briano, distinto al catasto terreni al F.10 part.lla 132/a, di mq 704 - riferisce, in fatto che:
- sul lotto iniziarono la costruzione di un immobile predisposto per le future abitazioni dei componenti il nucleo familiare, senza alcuna autorizzazione urbanistica, sicché in data 12.11.1993 fu emessa ordinanza di demolizione delle opere costruite abusivamente (n° 32/93);
- con l’entrata in vigore della legge n. 724/94, i committenti avanzarono ed ottennero richieste di sanatoria degli abusi commessi: a) concessione edilizia in sanatoria n° 114 in data 7 agosto 1996 per il piano interrato ed il secondo piano fuori terra; b) concessione edilizia in sanatoria n° 113/95 in data 4 ottobre 2002 per il piano rialzato ed il piano mansardato;
- con entrambe le concessioni edilizie in sanatoria veniva condonato e sanato l’intero immobile;
- lo stato di fatto ad oggi coincide con quello assentito con le concessioni in sanatoria, tranne che per alcune tramezzature interne perfettamente assentibili, sotto il profilo urbanistico-edilizio:
a) il piano seminterrato è realizzato conformemente al progetto in sanatoria;
b) il piano rialzato e il secondo piano sono realizzati con pareti di chiusura non del tutto conformi ai grafici di assentiti, ma la loro demolizione e ricostruzione nei limiti della progettazione assentita è possibile in quanto non incidenti sulla stabilità strutturale;
c) le variazioni per rendere conformi le opere riguardano parziali tratti di muro e consistono nell’arretramento dei tompagni per soli 30 cm dal filo esterno dei pilastri;
- lo stato di fatto dell’ultimo piano, quello mansardato, è anch’esso leggermente non rispondente allo stato di progetto assentito con la sanatoria, ma comunque ripristinabile, così come dettagliatamente descritto nel seguito;
- essendo il condono stato richiesti a struttura realizzata, ritiene parte ricorrente che vi sia stato un mero errore del tecnico rilevatore nel riportare la quota della falda pari a m 2.20, anziché 2.63 e 2.70 m., mentre le quote di colmo sono le stesse sia per lo stato di fatto che per quello di progetto;
- il confronto tra lo stato di fatto con quello dei progetti assentiti con le concessioni in sanatoria sopra riportate è così sintetizzato:
- Piano cantinato: non vi sono variazioni tra progetto e stato di fatto;
- Piano rialzato e primo piano: le variazioni riguardano tratti di chiusure perimetrali che
nello stato di fatto risultano arretrati di 30 cm rispetto al filo esterno dei pilastri;
- Piano mansarda: la quota a filo parete della falda non è rilevante ai fini dell’ammissibilità al condono;
- pur essendo evidente che lo stato di fatto non sia riconducibile a quello del progetto assentito, è pur vero che esso è determinato da un errore del tecnico rilevatore al momento della richiesta di condono essendo essa stessa stata presentata a struttura già ultimata, per la qual cosa poteva procedersi con la rettifica della quota in progetto o in alternativa, ricondurre la volumetria di piano coincidente con quella assentita, spostando all’interno la chiusura perimetrale, in muratura di laterizio in modo da recuperare il volume in accesso derivante dalla minore inclinazione della falda;
- nella specie, dunque, è evidente che nella fase di completamento dei lavori e comunque prima della richiesta di agibilità ad uso abitativo degli alloggi, le suddette variazioni possono essere eliminate nel rispetto della conformità ai grafici progettuali assentiti e che nel caso di specie, sul fabbricato sono state rilasciate le concessioni edilizie in sanatoria già menzionate;
- il Comune di Villa di Briano, in data 09/07/2020 notificava al ricorrente comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla esecuzione dell’ordine di abbattimento di cui alla sentenza n. 93/97 della Pretura Circondariale di EN-Ducenta, per violazione di norme in materia urbanistica realizzate sull’immobile di sua proprietà, mostrando di non avere avuta contezza che, in conseguenza dell’intervenuta legittimazione del fabbricato, della genesi del processo penale e dell’istruttoria dell’amministrazione, non compiuta, il predetto immobile si giovava di ben 2 concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune, a seguito di presentazione della domanda di condono edilizio, circostanza che, in virtù del disposto dell’art. 38 e dell’art. 44 della legge 47/85 cui rinvia espressamente l’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, comportava la sospensione dei procedimenti penali e di quelli amministrativi relativi alle opere edilizie abusive; i reati sono estinti per gli effetti della oblazione e della concessione in sanatoria;
- il Comune di Villa di Briano, ossia lo stesso Ente che aveva rilasciato le concessioni, avrebbe dovuto diversamente conformare la sua attività e, soprattutto, alla luce delle osservazioni che regolarmente e nei termini il ricorrente presentava con nota prot. n. 6834 in data 17 luglio 2020, diversamente definire il procedimento in oggetto.
Date tali premesse e preso atto che, senza specificamente riscontrare le osservazioni offerte dal ricorrente, il Comune di Villa di Briano in data 28.09.2020, aveva notificato il provvedimento prot. n. 8732 del 25.09.2020 di annullamento, per le motivazioni ivi riportate, della concessione edilizia in sanatoria n. 113/1995 del 04.11.2002, richiesta presentata in data 24.02.1995 prot. n. 656/95,
SE CI, nella spiegata qualità, propone la formale impugnativa in epigrafe.
Con l’ordinanza n. 2307 del 4 dicembre 2020 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, mentre con successive ordinanze n. 4922 del 15 luglio 2021 e n. 111 del 7 gennaio 2022 ha disposto incombenti istruttori.
Il Comune di Villa di Briano, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio ed alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di cui appresso.
Nel merito, con la prima censura è dedotta la violazione di legge (art. 38 e art. 44 della legge n. 47/85 cui rinvia espressamente l’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; artt. 3, 21 octies e 21 nonies della l. n.241 del 1990; art. 97 Cost. per violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio dell’affidamento, oltre all’eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, carenza dei presupposti travisamento dei fatti, sviamento, manifesta illogicità ed ingiustizia).
Si premette che il Comune di Villa di Briano, notificava il provvedimento in epigrafe impugnato prot. n. 8732 del 25.09.2020, avente ad oggetto l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 113/1995 del 04.11.2002, richiesta presentata in data 24.02.1995 prot. n. 656/95, adducendo tre ordini di questioni:
1) il ricevimento, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C. V. per il tramite della P.G. delegato, di notizia di R.E.S.A. sull’immobile in oggetto, proc. es. pen. N° 93./1997 emessa dalla Pretura Circondariale di S. Maria C. V. sezione distaccata di EN;
2) il superamento del limite volumetrico del fabbricato;
3) la ultimazione entro il 31.12.1993.
Orbene, in relazione alla prima delle questioni oggetto del provvedimento la parte ricorrente rileva che:
- in virtù del disposto dell’art. 38 e dell’art. 44 della legge 47/85, cui rinvia espressamente l’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, la presentazione della domanda di condono edilizio comportava la sospensione dei procedimenti penali e di quelli amministrativi relativi alle opere edilizie abusive; i reati oggetto notizia di R.E.S.A. sull’immobile in oggetto, proc. es. pen. N° 93./1997 emessa dalla Pretura Circondariale di S. Maria C. V. sezione distaccata di EN, sono estinti per gli effetti della oblazione e della concessione in sanatoria;
- con l’articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, il legislatore aveva riaperto i termini di condono