TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300348
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00348/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02276/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2006, proposto da
P S, A M e V M, rappresentati e difesi dagli avvocati A C e R S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, viale Ionio, 87;



contro

l’Ente Parco dell'Etna, non costituito in giudizio;
il Comune di Biancavilla (Ct), non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di diniego di rilascio del nulla osta per opere edilizie abusivamente realizzate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I coniugi Venero Maccarrone e P S nel 1980 hanno iniziato i lavori per la realizzazione di un fabbricato sito a Biancavilla, in contrada Stagliata, ultimandoli nel febbraio 1981, ma hanno formalizzato l'acquisto del terreno su cui avevano già costruito l'immobile solo nel febbraio 1984. In data 26.06.1986 i coniugi Maccarrone hanno presentato la domanda di sanatoria di cui alla L. n. 47/1985 e L.R. n. 37/1985 per gli abusi edilizi eseguiti. Nelle more, i coniugi Maccarrone-Sangiorgio, in data 25.02.1999, hanno donato ai figli A M e Vincenzo Maccarone, rispettivamente, il primo piano ed il piano terra dell'edificio in sanatoria.

Con comunicazione del 27.02.2006 prot. n. 1278/06, l'Ente Parco dell'Etna ha preannunciato il proprio diniego di nulla-osta, avendo rilevato una discordanza circa la data di ultimazione dei lavori fra la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dalla Sangiorgio ed il contenuto dell'atto pubblico notarile del 9/02/1984, Rep n. 75571, e comunque escludendo l'ammissibilità della sanatoria, in quanto la destinazione abitativa dell'edificio ricadente in zona C del Parco appare incompatibile con l’imposizione del vincolo, ed in quanto la costruzione risulta ricadente nella fascia di rispetto dell'area boscata. La Sangiorgio ha riscontrato la suindicata comunicazione con lettera del 6.03.2006, nella quale ha chiarito le ragioni dell'apparente discordanza sulla data di ultimazione dei lavori, correlata all'impossibilità di menzionare nell’atto di compravendita del terreno l’edificio già abusivamente realizzato dagli acquirenti per non viziare l’atto di nullità.

L'Ente Parco dell'Etna ha nondimeno adottato il preannunciato provvedimento di diniego di nulla osta con atto prot. n. 205/2006 del 19/05/2006.

I Sig.ri P S, A M e Vincenzo Maccarone proponevano ricorso nei confronti dell’Ente Parco e del Comune di Biancavilla.

Non si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.

In data 28 novembre 2022 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo avere dato avviso ai difensori delle parti, a norma dell’art. 73 c.p.a., del rilievo d’ufficio di una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio, dipendente dal modo in cui era stata effettuata la sua notifica.

I ricorrenti, volendo evocare in giudizio tanto l’Ente Parco dell’Etna quanto il Comune di Biancavilla, a ciò hanno infatti provveduto interamente mediante notifica a mezzo posta nei confronti del secondo, e mediante una duplice notifica nei confronti del primo: ovvero presso la sua sede legale a mezzo posta, e direttamente a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede di Catania dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Tuttavia essi non hanno mai provveduto al deposito delle cartoline di ricevimento in segreteria, come invece necessario per comprovare il perfezionamento delle notifiche effettuate a mezzo posta. Il difensore dei ricorrenti ha però insistito sulla regolarità della notifica dell’atto di gravame, ed ha chiesto di essere ammesso tardivamente al deposito di copia delle due cartoline comprovanti il buon esito della notifica a mezzo posta effettuata presso la sede legale dell’Ente Parco dell’Etna e presso il Comune di Biancavilla.

Il Collegio innanzitutto esclude che la notifica effettuata direttamente a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede di Catania dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato abbia potuto assicurare la integrità del contraddittorio (quantomeno) nei confronti dell’Ente Parco dell’Etna. A tal riguardo si osserva che l’Amministrazione Regionale Siciliana, pel mezzo del suo Assessorato Territorio e Ambiente, conserva, nei confronti degli Enti Parco istituiti all’interno del suo territorio, un potere di vigilanza ex art. 9 della L.R. n. 98/1981, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. La soggezione a quel potere di vigilanza non elimina però - in base alla loro configurazione quali “ ent (i) di diritto pubblico ” ad opera del primo comma della predetta norma – la soggettività piena per l’ordinamento generale degli Enti Parco siciliani. Da ciò consegue la piana applicazione dell’art. 145 c.p.c., alla cui stregua “ la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede ”. La domiciliazione a fini processuali presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato esistenti in Sicilia sussiste quindi - in base alle previsioni dell’art. 1 del D. Lgs. n. 142/1948 - soltanto con riguardo (fra le altre Amministrazioni regionali) all’Assessorato Regionale titolare di poteri di vigilanza sugli Enti Parco siciliani, e non con riguardo agli Enti Parco vigilati. E’ Pertanto escluso che nel caso di specie potesse esservi alcuna valida domiciliazione a fini processuali dell’Ente Parco dell’Etna presso la sede di Catania dell’Avvocatura Distrettale dello Stato a norma dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933, ovvero per la “ rappresentanza e …

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