TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-05-19, n. 202200234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-05-19, n. 202200234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200234
Data del deposito : 19 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2022

N. 00234/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- della determinazione n. 464/2-0/2021 di protocollo del 2 agosto 2021 (notificata il 6 agosto 2021) con il quale il Comandante del Comando Provinciale Carabinieri -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall'Appuntato scelto -OMISSIS-avverso:

- la determinazione n. 132/10 di protocollo del 5 giugno 2021 (notificata il 9 giugno 2021), con cui il Comandante della Compagnia Carabinieri -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente di avergli inflitto la sanzione di corpo di «

GIORNI

1 DI CONSEGNA» per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: «Appuntato Scelto Q.S. in servizio presso la Stazione -OMISSIS-, denotando minor contegno ed imparzialità della vita privata, in data 8 febbraio 2021, pubblicava tramite il proprio profilo Facebook un post di critica nei confronti dell'operato del Consigliere di Minoranza di Forni Sopra. Gli stessi in data 2 marzo 2201 inoltravano al Comandante della

Compagnia ed ai Comandanti delle Stazioni di Forni di Sopra ed -OMISSIS- una lettera di doglianze in merito».

- tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, Appuntato scelto Q.S. dell’Arma dei Carabinieri, per avere pubblicato in data 8 febbraio 2021, su un “gruppo privato” (denominato “Forni di Sopra” ) del social network “Facebook”, un post del seguente tenore e contenuto: «Pensiero di oggi … personale … Mi domando perché – soprattutto nei comuni medio-piccoli, dove la buona amministrazione deriva non tanto dalle ideologie quanto da una spesa oculata, da una valorizzazione delle risorse (anche umane) e da una buona pianificazione urbanistica – i rappresentanti delle opposizioni non uniscano i loro talenti e condividano il lavoro, così che ogni provvedimento della maggioranza trovi chi lo scandagli alla luce di una specifica competenza.

I risultati dovrebbero poi essere resi pubblici, offrendo a tutti il massimo di informazione, e quindi lasciati all’elaborazione e al giudizio politico di ciascun gruppo secondo le proprie idee di riferimento.

In tal modo il ‘conoscere per deliberare’ evolverebbe nel ‘conoscere di più per deliberare meglio’.

Cosa che l’opposizione attuale non sa fare…sa solo CRITICARE…non sa creare qualcosa da proporre…quindi è un’opposizione INUTILE e soprattutto NON COSTRUTTIVA PER IL BENE DEL PAESE».

Il comportamento tenuto dal medesimo in siffatta circostanza è stato, infatti, ritenuto costituire “una mancanza dell’art. 732 del Codice dell’ordinamento militare <Contegno del militare>, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in relazione all’art. 423 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri” e punito, per l’appunto, con la sanzione di corpo di «

GIORNI

1 DI CONSEGNA»
per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: «Appuntato Scelto Q.S. in servizio presso la Stazione -OMISSIS-, denotando minor contegno ed imparzialità della vita privata, in data 8 febbraio 2021, pubblicava tramite il proprio profilo Facebook un post di critica nei confronti dell’operato dei Consiglieri di minoranza di Forni Sopra. Gli stessi in data 2 marzo 2021 inoltravano al Comandante della Compagnia ed ai Comandanti delle Stazioni di Forni di Sopra ed -OMISSIS- una lettera di doglianze in merito»

Tale provvedimento e quello con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso lo stesso, entrambi in epigrafe compiutamente indicati, sono oggetto di gravame, in quanto ritenuti afflitti da violazione delle garanzie fondamentali di cui all’art. 21 della Costituzione della Repubblica, eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dei canoni di proporzionalità.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza a difesa dell’attività provvedimentale posta in essere.

Il ricorrente ha brevemente replicato, insistendo nelle conclusioni già rassegnate ovvero invocando l’annullamento dei provvedimenti opposti.

Celebrata la pubblica udienza dell’11 maggio 2022, l’affare è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ritiene, invero, il Collegio che la sanzione inflitta al militare ricorrente assuma a proprio presupposto fondante unicamente la conclusiva critica espressa dal medesimo nel proprio post nei confronti dell’operato della minoranza consiliare, decontestualizzandola, tuttavia, dalla complessiva opinione espressa dal medesimo e traendone, irragionevolmente, un negativo apprezzamento in termini di “minor contegno ed imparzialità della vita privata”, che, peraltro, non pare nemmeno propriamente riconducibile alle fattispecie contemplate nelle norme di cui il Comando dei Carabinieri ha assunto la violazione.

Infatti - in disparte il fatto che l’art. 732 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 stabilisce, ai fini in cui può latamente assumere rilievo, unicamente che “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

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