TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-07-13, n. 201509339

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-07-13, n. 201509339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201509339
Data del deposito : 13 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13816/2014 REG.RIC.

N. 09339/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13816/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13816 del 2014, proposto da:
Seagull Yachting s.r.l. (già Seagull Yachting s.a.s. di F O & C.), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. F C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. B G in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 115



contro

Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. prof. Stefano Vinti, presso il cui studio in Roma, Via Emilia n. 88, ha eletto domicilio



per l'annullamento

del provvedimento 5.8.2014, prot. n. 15089, con cui Invitalia ha comunicato la decadenza della deliberazione del 27.6.2013 di concessione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazzione di un’iniziativa imprenditoriale finalizzata all' erogazione di servizi di charter nautico

e per la condanna

dell’amministrazione al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica dell’8 maggio 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14.10/15.10.2014 (dep. il 12.11), la società Seagull Yachting, premettendo di avere ottenuto l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego opposto da Invitalia su un’istanza di ammissione alle agevolazioni ex art. 1- bis l. n. 236/93 per l’esercizio di un’attività di charter nautico (l’istanza risale al 18.2.2002 e il diniego al 26.11.2004; questo atto è stato annullato con sentenza di questo Tribunale 18 aprile 2011, n. 3341, confermata da Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2012, n. 5114), ha dedotto:

- che a seguito dell’instaurazione di un giudizio per il risarcimento dei danni (con ricorso depositato innanzi a questo Tribunale l’1.3.2013, distinto al n. 2062/2013 r.g.), Invitalia aveva infine provveduto positivamente sulla sua domanda di agevolazioni, avendo adottato la deliberazione del 27.6.2013 di riconoscimento dei benefici (contributo a fondo perduto pari al 48% delle spese di investimento sino a un massimo di euro 247.121,85, e finanziamento agevolato al tasso dello 0,6%, fino al medesimo ammontare), subordinatamente al rilascio di “idonee garanzie” (nel termine di un anno);

- che con nota del 4.7.2013 Invitalia aveva chiesto di acquisire entro il 27.6.2014, a pena di decadenza, una “dichiarazione [di] terzo datore di ipoteca di assenso all’iscrizione in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti […] e/o fideiussione bancaria con autentica notarile di firma, fino a concorrenza dell’importo di euro 296.547,00” (all. 5 ric.);

- di avere pertanto presentato la documentazione necessaria, con la precisazione che “la società non necessita di dazione di ipoteca da parte di terzi o di fideiussione, atteso che l’ipoteca sarà iscritta sulle imbarcazioni da acquistare” (nota 24.3.2014; all. 6 ric.); ciò a seguito della disponibilità nel frattempo manifestata da Invitalia per questa soluzione;

- di avere adempiuto (il 10.6.2014) anche alla successiva richiesta di Invitalia di acquisire, tra l’altro, i preventivi delle imbarcazioni (nota 29.4.14), essendosi sviluppata un’ulteriore interlocuzione sulla data di immatricolazione dei natanti (anche ai fini dell’eventuale iscrizione dell’ipoteca);

- di avere infine ricevuto la nota del 5.8.2014, con cui Invitalia, richiamata la deliberazione ammissiva del 27.6.2013, ha comunicato la decadenza dagli incentivi, non avendo la ricorrente “ provveduto ad individuare beni utili ad iscrivere idonea garanzia ” ai sensi dell’inerente normativa, preclusiva dell’iscrizione di “ ipoteca sulle imbarcazioni, atteso che queste ultime sono beni mobili registrati e non beni immobili ”.

Tanto premesso, la società Seagull ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo atto, deducendo:

i) violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90: nel periodo successivo alla deliberazione di ammissione agli incentivi, nel quale si sarebbero dovute perfezionare le conclusive fasi della progettazione esecutiva (da svolgere con i servizi di tutoraggio predisposti ai sensi delle linee guida vigenti al tempo della domanda) e della stipula del contratto, Invitalia non solo non avrebbe offerto alcun ausilio, ma non avrebbe mai previamente comunicato alla ricorrente il motivo della decadenza (legato alla programmazione finanziaria, costituente aspetto della progettazione esecutiva stessa); tale omissione avrebbe sortito il duplice effetto di indurre la società Seagull a confidare nell’ammissibilità delle garanzie proposte e di impedirle il rilascio di quelle poi specificamente indicate da Invitalia;

ii) violazione dell’art. 12 d.m. 250/04 e del d.lgs. n. 185/2000: il provvedimento decadenziale sarebbe in contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2000, espressamente richiamato dall’art. 12 d.m. 250/04; la disposizione farebbe riferimento alle “garanzie previste dal codice civile”, tra le quali sarebbero certamente incluse le ipoteche sulle navi ai sensi dell’art. 2810 cod. civ. (esse avrebbero peraltro un valore maggiore rispetto a quello indicato nella deliberazione di finanziamento, tenuto conto degli investimenti in concreto programmati); in realtà l’unica indicazione circa la necessità di beni immobili sarebbe contenuta nel provvedimento di ammissione agli incentivi, a sua volta confliggente con le citate previsioni;

iii) violazione della deliberazione 4 luglio 2013: la sanzione decadenziale, prevista nella deliberazione di ammissione, avrebbe dovuto trovare applicazione alle sole ipotesi di totale inerzia del beneficiario o di espresso rifiuto o impossibilità di presentare documenti essenziali, non già in quella consistente nell’assenza di un solo documento, peraltro non necessario (alla luce delle motivazioni addotte dalla ricorrente); la situazione concreta avrebbe al contrario dovuto indurre Invitalia a fare uso del potere di soccorso.

La ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno “da ritardo”.

Si è costituita in resistenza Invitalia, che con memoria del 15.12.2014 ha instato per la reiezione della domanda di annullamento, eccependo l’inammissibilità della domanda risarcitoria.

Con ordinanza n. 6616 del 19.12.2014 la domanda cautelare è stata respinta.

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato memorie (Seagull il 31.3.2015 e Invitalia il 17.4.2015), il giudizio è stato discusso e trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di annullamento della nota del 5.8.2014 esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Per consolidato orientamento, nelle controversie riguardanti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi