TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-08-01, n. 201100628
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N. 00628/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00694/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 1998, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Azienda Sanitaria N.5 di Jesi;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE RECANTE SANZIONE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER 1 GIORNO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna la nota 11.5.1998 prot. 1249 con cui l'Azienda Sanitaria n. 5 – Jesi comunicava l'intervenuta irrogazione della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno, in relazione ai fatti avvenuti all'interno del Reparto di Oculistica nei giorni 19, 20 e 27 febbraio, 10 e 13 marzo.
La stessa ricorrente riferisce che tali fatti (trasportare malati e svolgere mansioni gravose per il rachide) riguardavano disposizioni di servizio impartite in contrasto con il suo stato di salute (formalmente riconosciuto attraverso visita medico-collegiale effettuata dalla medesima Azienda Sanitaria) e che, pertanto, si era rifiutata di eseguire.
Con ordinanza 27.1.2011 n. 75 venivano acquisiti gli atti del procedimento disciplinare, da cui emerge che la ricorrente, a seguito di visita collegiale, veniva riconosciuta idonea alle mansioni specifiche di infermiera generica, con consiglio di non adibirla a lavori di reparto e comunque di evitare il trasporto di malati o altre incombenze che aggraverebbero la sua patologia del rachide.
La sanzione disciplinare, oggetto di gravame, veniva disposta a seguito del rifiuto di accompagnare, dalla sede di degenza alla sala visite presso la Divisione Oculistica, anche pazienti deambulanti.
Quest’ultima circostanza di fatto non viene contestata dalla ricorrente, che nulla accenna, al riguardo, nei propri atti difensivi.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La mansione di accompagnare i pazienti in grado di deambulare non si pone in contrasto con quanto consigliato dalla Commissione medica, al fine di evitare aggravamenti alla patologia del rachide.
Di conseguenza il rifiuto di eseguire detta mansione configura certamente violazione dei doveri d’ufficio e, in particolare, delle disposizioni impartite dal Primario dell’Unità Operativa di Oculistica.
La fattispecie risulta correttamente ascritta all’ipotesi di cui all’art. 30 comma 5 lett. b), riferita al comma 4 lett. a) stesso articolo, del