TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-09-21, n. 202200621
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Testo completo
Pubblicato il 21/09/2022
N. 00621/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2021, proposto da
P.R. Motori Service S.r.l., Pilloni Romano S.r.l. e Officina Catta Giuseppe S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati N N e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. N N in Cagliari, via Malta, n. 25;
contro
ARST - Azienda Regionale Sarda Trasposti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M V e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. M V in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;
nei confronti
Pagliani Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori ed Elisa Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italmeccanica S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 21847 del 10.11.2021 a firma dell'Amministratore Unico, avente ad oggetto “ Vs. nota del 09.11.2021 – Richiesta proroga del termine per la sottoscrizione del contratto ”, nella parte in cui l'Amministrazione intimata ha concesso all'aggiudicatario la proroga del termine per la sottoscrizione del contratto fino al 3.12.2021, conosciuta a seguito di accesso in data 15.11.2021;
- della nota prot. n. 20763 del 26.10.2021 a firma dell'Amministratore Unico, avente ad oggetto “ Vs. nota del 23.10.2021 ”, nella parte in cui l'Amministrazione intimata ha concesso all'aggiudicatario un termine per provvedere all'adeguamento delle strutture, conosciuta a seguito di accesso in data 15.11.2021;
- della nota prot. n. 20477 del 22.10.2021 a firma del Direttore Centrale, avente ad oggetto “ Comunicazione esito sopralluoghi del 08.10.2021 ”, nella parte in cui l'Amministrazione intimata ha concesso all'aggiudicatario un termine per provvedere all'adeguamento delle strutture, conosciuta a seguito di accesso in data 15.11.2021;
- della nota prot. n. 16335 del 3.9.2021 a firma del Direttore Centrale, avente ad oggetto “ Comunicazione esito sopralluoghi e riscontro Vs. nota del 09.08.2021 prot. ARST 14906 ”, nella parte in cui l'Amministrazione intimata ha concesso all'aggiudicatario un termine per provvedere all'adeguamento delle strutture, conosciuta a seguito di accesso in data 15.11.2021;
- “ove occorrer possa”, del diniego tacito opposto da ARST S.p.A. all'atto di significazione e diffida alla revoca e contestuale aggiudicazione al secondo classificato trasmesso via PEC in data 17.11.2021;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e di qualsiasi altro atto medio tempore adottato;
nonché per la declaratoria:
- di inefficacia del contratto che verrà medio tempore eventualmente stipulato;
- del diritto della ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione della gara con consequenziale sottoscrizione dell'accordo quadro ovvero il subentro nel medesimo, salva espressa riserva di separata azione risarcitoria per tutti i danni che dovessero derivare in caso di esecuzione, anche solo parziale, dell'appalto in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARST - Azienda Regionale Sarda Trasposti S.p.A. e di Pagliani Service S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale presentato da Pagliani Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le odierne ricorrenti hanno partecipato in RTI costituendo (P.R. Motori Service S.r.l. in qualità di mandataria, Pilloni Romano S.r.l. e Officina Catta Giuseppe S.r.l. in qualità di mandanti) alla procedura aperta indetta dall’ARST S.p.A. ai sensi dell’art. 123, comma 1, e dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 mediante accordo quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione elettromeccanica autobus di tipologia Mercedes Citaro e Scania/Irizar, comprensivo della fornitura di ricambi e lubrificanti, suddivisa in due lotti, per la durata di due anni e ripetibile per un ulteriore anno ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo.
1.1. Secondo le previsioni del disciplinare e del capitolato, dopo la conclusione della fase di aggiudicazione e di verifica dei requisiti autocertificati per partecipare alla gara, e prima di sottoscrivere il contratto d’appalto, l’aggiudicataria aveva obbligo di indicare le c.d. “officine fiduciarie” (cioè officine gestite da altri soggetti, con i quali l’offerente avesse sottoscritto appositi contratti di collaborazione) presso le quali si sarebbero svolte le attività oggetto dell’appalto (oltre ad eventuali officine proprie, in aggiunta o in sostituzione di quelle fiduciarie, di cui la lex specialis non faceva comunque menzione).
1.2. Con riguardo al lotto n. 2, avente ad oggetto la manutenzione elettromeccanica e la fornitura di ricambi e lubrificanti per gli autobus Scania/Irizar, la gara è stata aggiudicata al costituendo RTI Pagliani Service S.r.l. - Italmeccanica S.r.l. (che ha conseguito 100 punti) all’importo complessivo per la durata biennale di € 6.803.264,00 oltre IVA, mentre il RTI P.R. Motori Service S.r.l. - Officina Catta Giuseppe S.r.l. - Pilloni Romano S.r.l. è arrivato secondo (con 22,25 punti).
2. Con l’odierno ricorso le ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, la nota con cui l’ARST ha concesso all’aggiudicatario la proroga del termine per la sottoscrizione del contratto, le note con cui l’ARST ha concesso all’aggiudicatario un termine per provvedere all’adeguamento delle strutture, nonché il diniego tacito sull’atto di “significazione e diffida alla revoca e contestuale aggiudicazione al secondo classificato” trasmesso alla stazione appaltante dalle interessate.
2.1. Con un unico, articolato motivo, le ricorrenti deducono le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 3.2 e 9 del Disciplinare di gara e dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per violazione della disciplina di gara sui controlli post aggiudicazione, violazione delle norme in materia di concorrenza e partecipazione alle gare pubbliche, disparità di trattamento, manifesta illogicità e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione