TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-09-29, n. 202100673
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Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 00673/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2001, proposto da
TA AR IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Luisa Barria e Daniele Manca, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca in Oristano, via Carducci n. 24;
contro
Comune di Sedilo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria n.80;
e con l'intervento di
ad opponendum:
CH AR OS, NA AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino, n. 37;
per l'annullamento
della nota n. 1414 del 23 febbraio 2001, con la quale il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Sedilo, conformemente al parere sfavorevole emesso dalla commissione edilizia in data 22 febbraio 2001, ha respinto la domanda di rilascio della concessione edilizia richiesta;
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso;
e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sedilo;
Visto l’atto di intervento ad opponendum delle signore AR OS CH e AR NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente aveva presentato, in data 19 febbraio 2001, al Comune di Sedilo domanda per il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione del piano mansarda del fabbricato di sua proprietà sito nel medesimo Comune, in via Eleonora n. 14.
In data 22 febbraio 2001 la Commissione Edilizia comunale, con verbale n. 2, esprimeva tuttavia parere sfavorevole al rilascio del titolo edificatorio in quanto, nei calcoli planovolumetrici e negli elaborati, risultava inclusa una porzione di area pubblica.
Il successivo 23 febbraio il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Sedilo, nel confermare le conclusioni della C.E., negava quindi il rilascio della concessione richiesta.
2. Con il ricorso in esame la signora TA ha impugnato il citato diniego e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione comunale che, dopo aver confermato la legittimità dell’atto impugnato, ha chiesto la reiezione del gravame.
3. Sono intervenute ad opponendum le sigg.re AR OS CH e AR NA, proprietarie di immobili, limitrofi all’immobile della ricorrente.
4. Con ordinanza collegiale n. 75 del 14 luglio 2008, il giudizio è stato sospeso dalla Sezione II di questo TAR, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., avendo la ricorrente, con atto di citazione del 21 marzo 2008, chiesto al Tribunale di Oristano di accertare l’effettivo confine tra la sua proprietà e quella del Comune.
Infatti la Sezione ha rilevato che “ l’esito della presente controversia, concernendo sostanzialmente, l’accertamento della volumetria edificabile sull’area di proprietà della ricorrente, area la cui estensione risulta contestata, non può che discendere dall’esito del giudizio civile proposto dalla ricorrente nei confronti del Comune di Sedilo per la predetta regolazione di confine ”.
5. Con sentenza del Tribunale di Oristano n. 153 del 25 marzo 2021, il giudizio proposto davanti al giudice ordinario dalla ricorrente è stato respinto.
Il giudice civile ha ritenuto preliminarmente che la natura della controversia non aveva in realtà ad oggetto un regolamento di confini quanto invece un’azione di rivendica, considerato che l’oggetto della causa concerneva i diritti di proprietà delle parti in causa in merito all’area oggetto del giudizio e non un conflitto tra fondi.
Nel merito il Tribunale di Oristano ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune di Sedilo ed ritenuto l’area in contestazione, antistante l’abitazione della ricorrente, di proprietà esclusiva del Comune che l’ha acquistata per usucapione per effetto del possesso ultraventennale.
L’area risultava infatti “ occupata dal Comune di Sedilo e trasformata in strada e marciapiede con ordinanza sindacale, … utilizzata pubblicamente e pacificamente dai cittadini di Sedilo e non, sin dal periodo precedente all’anno 1960 e anche successivamente e sino all’attualità, come strada pubblica, parcheggio, marciapiede ed uso dei manufatti ivi presenti ”.
6. Tale sentenza, come risulta dagli atti depositati in giudizio il 22 giugno 2021, è stata appellata dalla ricorrente nella stessa data del 22 giugno 2021.
7. In relazione alla trattazione del ricorso, la ricorrente nei suoi atti ha ricordato che la domanda di fissazione dell’udienza era stata depositata nel novembre 2017 in via meramente cautelativa e per scrupolo difensivo, al fine di evitare ogni perenzione - come espressamente dichiarato - in quanto era stato