TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-05, n. 202416117
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Testo completo
Pubblicato il 05/09/2024
N. 16117/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01031/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2020, proposto da
A L F, M M, P C, G M, rappresentati e difesi dall'avvocato M C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2019 0595596 15-11-2019, notificato tramite PEC il 15/11/2019 (all. 1);
2) del provvedimento del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2019 0595597 15-11-2019, notificato tramite pec il 15/11/2019
NONCHE’
di ogni altro eventuale atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2024 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti – ufficiali delle Forze Armate “in ausiliaria” - impugnano i provvedimenti con cui, in data 15 novembre 2019, il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza dai predetti presentata per chiedere ed ottenere il riconoscimento economico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle classi maturate dal 2011 al 2015 a seguito di promozione o omogeneizzazione (senza ovviamente pretendere gli arretrati ossia il recupero economico delle classi e scatti maturati nel medesimo periodo), affermando che “ in base all’articolo 11 punto 2) del D.lgs. 94/217, gli aspetti inerenti il trattamento economico degli ufficiali hanno effetto dal 1° gennaio 2018 e non hanno decorrenza retroattiva, rimanendo intatto il quadro normativo antecedente la sua applicazione ”.
Al fine di denunciare l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione o, meglio, sostenere la propria pretesa, i ricorrenti evidenziano, tra l’altro, una evidente disparità di trattamento tra chi è stato promosso o omogeneizzato prima e durante il blocco e chi, vantando una minore anzianità di servizio, “paradossalmente, maturerà più classi e scatti e quindi una maggiore retribuzione con ovvie ripercussioni anche ai fini pensionistici perché non è rientrato nel quinquennio di sospensione, essendo stato promosso o omogeneizzato dopo il 2015”, nonché precisano - in aggiunta - che l’entrata in vigore della normativa sul riordino sana i danni economici provocati dal blocco per gli ufficiali ancora in servizio al 1 gennaio 2018, mentre per gli ufficiali in ausiliaria <<il recupero è minimo ed assimilabile circa al 32% del recupero “a specchio”, di talchè l’errata applicazione del meccanismo di blocco fa sì che gli odierni ricorrenti siano fortemente discriminati>>, a causa del riporto di un “danno permanente”.
In sintesi, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 681 del 1982 e dell’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010 nonché il vizio di eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo – in particolare e, comunque, sulla base del richiamo di sentenze della Corte Costituzionale – che “durante il blocco non si potevano maturare economicamente le classi e gli scatti, ma solo giuridicamente; perciò se da un lato non si possono pretendere gli arretrati riferiti al periodo 2011-2015, è legittimo invece richiedere il calcolo economico a decorrere dal 2016 delle classi e scatti connessi alle progressioni di carriera maturate giuridicamente durante il periodo de quo”.
In ultimo, i ricorrenti formulano “ISTANZA DI RIMESSIONE DI QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 9 COMMA 21 D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONV. CON MODIFICHE IN L. 122/2010”, per violazione