TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400385
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 00385/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00740/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 740 del 2023, proposto da
F B, rappresentato e difeso dall'avvocato I U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico-Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;



per l'annullamento

- del decreto n. 522 del 2 marzo 2023 notificato al ricorrente in data 11 aprile 2023, con il quale il sig. B è stato promosso ai sensi dell''art. 66 c.1 del d.lgs. 217/2005 ss.mm.ii. per merito straordinario, alla qualifica superiore di Capo Reparto Esperto a far data dal 13 gennaio 2013;

- del successivo provvedimento n.5853 del 03/05/2023 con cui si attribuisce il trattamento economico corrispondente alla qualifica di Capo Reparto Esperto dal 13 gennaio 2012 al 28 maggio 2015;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Nel gravame si riferisce che in data 13 gennaio 2012, nei pressi dell’isola del Giglio, avveniva il naufragio della nave da crociera Costa Concordia e che il ricorrente era stato tra i protagonisti delle primissime attività di soccorso espletate a seguito del naufragio. In particolare, l’allora capo reparto F B aveva tratto in salvo molte persone rimaste intrappolate all'interno della nave che, inclinandosi repentinamente, minacciava di affondare da un momento all'altro.

L’elemento di straordinarietà nell’intervento prestato dal ricorrente era stato evidenziato dal Comandante provinciale pro tempore dei vigili del fuoco di Grosseto, il quale, con. nota n.7569 del 9 maggio 2012, avanzava proposta di conferimento della promozione per merito straordinario nei confronti del sig. F B, avente all'epoca dei fatti la qualifica di Capo Reparto, “ per essersi particolarmente distinto nell'intervento di soccorso effettuato per il naufragio della motonave Costa Concordia, avvenuta nell'Isola del Giglio nel Comune di Grosseto in data 13 gennaio 2012 ” (così si legge nel provvedimento impugnato). In particolare, il Comandante Provinciale pro tempore dei vigili del fuoco di Grosseto, nella sua relazione del 9 maggio 2012 sull'intervento evidenziava “ l'eccezionalità del lavoro svolto dal B, di assoluta qualità ben oltre i doveri connessi al proprio ruolo e alla qualifica, per aver portato a compimento attività di grande rilevanza, mettendo in luce notevoli capacità professionali ” (così riportato nel provvedimento impugnato).

Per tutti questi motivi, il Comandante Provinciale formulava per il ricorrente la proposta di promozione per merito straordinario, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 217 del 2005, che recita: “ La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all’articolo 1 che, nell’esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore” .

Nel ricorso si evidenzia che, tuttavia, il Capo del Corpo dei VV.FF. pro tempore , nel maggio 2014, esprimeva parere negativo alla concessione delle promozioni per merito straordinario in favore del ricorrente. Senonché, dopo ben 10 anni dalla data dell'evento, la Commissione per la valutazione delle proposte per merito straordinario nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nella seduta del 7 luglio 2022, ha preso visione di tutta la documentazione relativa alle richieste di

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