TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-11-08, n. 202405985
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2024
N. 05985/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2024, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Grassano, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A04361D0C1, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Arciello, Miriam Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Telese Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.D. Circolo Tennis Telesia G. Cannarsa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
a) della determina della Città di Telese Terme n. 178 Reg. Gen.le - n. 67 Reg Area del 17 aprile 2024, avente a oggetto “Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023, interamente telematica ai sensi dell’articolo 62, comma 5, lett. e) del D.lgs. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Concessione del servizio inerente la gestione dell’impianto sportivo comunale: campi da tennis di Telese Terme e locali annessi. Aggiudicazione definitiva. CIG: A04361D0C1”;
b) di tutti i verbali di gara, e precisamente del verbale n. 1 del 12 febbraio 2024, n. 2 del 27 febbraio 2024, n. 3 del 1° marzo 2024, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha ammesso alla procedura aperta l’odierna controinteressata, nonché nella parte in cui la medesima è stata valutata quale migliore offerente e pertanto aggiudicataria del servizio;
c) della richiesta di giustificativi del costo del personale inoltrata dall’Amministrazione resistente in data 7 marzo 2024 e del relativo riscontro del Circolo Telesia Cannarsa datato 15 marzo 2024;
d) dell’ulteriore richiesta di chiarimenti “rispetto a quanto dichiarato con nota del 15.3.2024”, con particolare riferimento al costo del personale e al CNNL applicato, inoltrata in data 11 aprile 2024 e del relativo riscontro dell’odierna controinteressata datato 15 aprile 2024;
e) di tutti gli atti di gara e, in particolare: della determina di indizione della procedura aperta n. 775 del 27 dicembre 2023; del relativo bando e del disciplinare di gara prot. n. 18191 del 27 dicembre 2023; del relativo capitolato d’oneri; di tutti gli altri atti di gara, ivi compresi i chiarimenti pubblicati in data 22 gennaio 2024, tutti ove interpretati in senso ostativo all’interesse della ricorrente a vedersi riconosciuta legittimamente l’aggiudicazione della procedura aperta e l’esclusione della aggiudicataria della concessione;
f) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove interpretati in senso ostativo alla pretesa di parte ricorrente;
quanto al ricorso incidentale presentato Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa”:
per l’annullamento:
a) della determina della Città di Telese Terme n. 178 Reg. Gen.le - n. 67 Reg Area del 17 aprile 2024 e degli atti in essa richiamati, tra cui: la delibera del Consiglio comunale n. 34 del 31 agosto 2023; la determina comunale n. 778 del 27 dicembre 2023; la determina comunale n. 36 dell’8 febbraio 2024 di nomina della Commissione di Gara; i verbali di gara n. 1 del 12 febbraio 2024, n. 2 del 27 febbraio 2024, n. 3 del 1° marzo 2024 e ogni altro; la nota di richiesta di chiarimenti e di verifica di congruità dell’offerta dell’ASD Circolo Tennis Grassano e dei verbali di verifica di congruità del costo della manodopera e dell’offerta della predetta società e dei requisiti, nella parte in cui hanno ammesso e/o non hanno escluso e/o non hanno ritenuto incongrua e/o inammissibile l’offerta della A.S.D. Circolo Tennis Grassano;
nonché, in via condizionata:
b) della determina n. 36 dell’8 febbraio 2024 e del provvedimento di nomina del RUP;
c) del bando di gara CIG: A04361D0C1, del disciplinare e del capitolato nonché di tutti gli atti della procedura posti in essere dalla centrale di committenza e/o dal Comune di Telese Terme;
d) del provvedimento di assegnazione del CIG A04361D0C1;
in via ancor più gradata e condizionata:
e) del provvedimento di qualificazione di centrale di committenza in capo alla Asmel società consortile a r.l. e/o per l’accertamento della insussistenza dei requisiti in capo alla Asmel per la qualificazione di centrale di committenza;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Telese Terme e di A.S.D. Circolo Tennis Telesia G. Cannarsa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determina n. 775 del 27 dicembre 2023, il Comune di Telese Terme ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale (campi da tennis e locali annessi) per la durata di tre anni, prorogabili di ulteriori due anni, con importo annuo stimato del fatturato del concessionario di € 40.027,50, oltre IVA (per un totale complessivo € 200.137,50 oltre IVA nei cinque anni), e canone di concessione a base di gara di € 4.136,70/anno.
1.1 Alla gara, svoltasi in maniera telematica e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punti 90/100 per l’offerta tecnica e punti 10/100 per quella economica), ha partecipato, oltre alla odierna ricorrente, l’associazione controinteressata Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa” che, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, è risultata aggiudicataria con il punteggio complessivo di 92,167 (di cui 82,167 per l’offerta tecnica e 10 per quella economica), in tal modo distanziando l’associazione Circolo Tennis Grassano (con 73,333 per l’offerta tecnica e 5,566 per quella economica) di complessivi 13,262 punti.
1.2 Avverso la disposta aggiudicazione è insorta la ricorrente, la quale ne ha contestato la legittimità in dieci articolati motivi, con cui lamenta vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, riassumibili in tre gruppi di censure. Più in dettaglio, la ricorrente ha dedotto:
I) con riferimento alla documentazione prodotta dalla aggiudicataria ai fini della partecipazione alla procedura e a comprova del possesso dei requisiti richiesti, da un lato, l’illegittimità della sua mancata esclusione dalla gara, in quanto la stessa avrebbe omesso di allegare alla domanda le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e seguenti del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36, pure regolarmente prescritte dal disciplinare di gara agli artt. 9 e 15.1 (motivi sub I e II), con esclusione della possibilità di sanatoria e, dall’altro, la mancata dimostrazione del requisito della pregressa esperienza, che sarebbe in tesi mancante (motivo sub III);
II) con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica, l’illegittimità del punteggio attribuito con specifico riferimento al sub-criterio (voce 4) ex art. 18.1 relativo alla voce “ Ideazione e realizzazione di progetti di rilevanza sociale (Progetti di inclusione) realizzati nell’ultimo quinquennio in collaborazione con Enti Territoriali e/o sovracomunali ” (motivo sub IV);
III) con riferimento all’offerta economica (motivi sub V-X), l’illegittimità della mancata esclusione della aggiudicataria a fronte a) di una presunta incongruità dell’offerta; b) dell’ingiusta richiesta di chiarimenti fatta dal RUP alla controinteressata; c) dell’incertezza dell’offerta economica, senza che la stessa potesse essere altrimenti emendabile; d) dell’incongruità del costo della manodopera stimata dal Circolo nella cifra di euro 1,000.
2. Si sono costituite per resistere al ricorso l’amministrazione resistente e la controinteressata che hanno difeso la legittimità degli atti impugnati, contestando l’avverso dedotto e instando per la reiezione del gravame.
Quest’ultima ha inoltre spiegato ricorso incidentale teso a dedurre: a) in via principale, l’illegittima ammissione a gara e plurimi profili escludenti dell’offerta della ricorrente principale; b) in via gradata – l’illegittimità della procedura da cui conseguirebbe l’annullamento della gara e la sua eventuale riedizione, in ragione dell’indebita commistione tra requisiti soggettivi ed oggettivi e del difetto dei requisiti di cui all’art. 63 D.lgs n. 36/23 di Centrale di Committenza in capo ad Asmel consortile.
3. Le parti hanno presentato ulteriori difese e repliche in vista della discussione di merito, concludendo ciascuna per l’accoglimento delle proprie richieste.
4. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso principale è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
6. Come anticipato in premessa, con una prima serie di censure la ricorrente contesta la idoneità della documentazione amministrativa prodotta dal Circolo Tennis Cannarsa ai fini partecipativi, sia in ragione della sua incompletezza che per l’assenza dei requisiti di professionalità prescritti.
6.1 In particolare, con i primi due motivi, viene stigmatizzata - quale circostanza in tesi avente immediata valenza escludente - la mancata presentazione,