TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-07-07, n. 202300661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-07-07, n. 202300661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300661
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 00661/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, sez. V Lavoro, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (passata in giudicato), ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’indennizzo di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 210/1992, in misura corrispondente all’ottava categoria della tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981.

Stante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la mancata esecuzione della sentenza, l’interessato è insorto con il ricorso in epigrafe al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute;

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2023 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la sentenza sopra richiamata il ricorrente ha visto riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione, da parte del Ministero della Salute, delle somme dovute a titolo di indennizzo ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge n. 210/1992, nella misura prevista in relazione all’ottava categoria della tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981, con la decorrenza e gli interessi di legge.

La sentenza risulta passata in giudicato (come da attestazione datata -OMISSIS-) ed è stata corredata di formula esecutiva in data -OMISSIS-.

Essa è stata, quindi, notificata al Ministero resistente nel rispetto delle formalità previste dalla legge.

Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto, e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente - qualora non risulti avervi già provveduto – di quanto indicato nella citata sentenza del Tribunale di Torino, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 (trenta) giorni dovrà provvedere alla liquidazione del dovuto, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

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