TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-11-12, n. 201309618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-11-12, n. 201309618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201309618
Data del deposito : 12 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12679/1996 REG.RIC.

N. 09618/2013 REG.PROV.COLL.

N. 12679/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12679 del 1996, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza Acilia, 4;

contro

Azienda Sanitaria Usl Roma F, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E G, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via F. Confalonieri, 5;

per l'annullamento

della delibera della U.S.L. RM/F n. 675 dell’11 marzo 1996, ricevuta in copia il 17 giugno 1996, con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla graduatoria relativa all’avviso di mobilità per la copertura del posto di primario di Laboratorio Analisi presso l’Ospedale di Civitavecchia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Usl Roma F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 7 settembre 1996 e depositato il successivo 30 settembre, la parte istante, quale medico primario del Laboratorio di Analisi dell’Ospedale di Ronciglione e partecipante all’avviso di mobilità per un corrispondente posto presso l’Ospedale di Civitavecchia, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse al conseguimento del diverso incarico pregiudicato dall’atto di decadenza dalla graduatoria per avviso di mobilità.

Al riguardo, l’interessato ha prospettato come motivi di doglianza la violazione di legge (artt. 11 e 82 del D.P.R. n. 384/1990 e 20 del D.M. 30 gennaio 1992), nonché l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio la U.S.L. RM/F, la quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Il ricorso è senz’altro fondato poiché la disciplina applicabile alla fattispecie della mobilità del personale medico è quella dettata dall’art. 82 del citato D.P.R. 384/ del 1990, che nel caso di specie è stata del tutto disapplicata.

Infatti, con il primo motivo di doglianza la parte istante assume, giustamente, che la mobilità indetta ed espletata dall’Amministrazione resistente per il posto di primario di Laboratorio di Analisi dell’Ospedale di Civitavecchia trova la sua disciplina nell’art. 82 citato. In tale articolo non è prevista affatto la potestà della p.a. di dichiarare decaduto il vincitore della selezione indetta a seguito dell’avviso di mobilità in questione.

Atteso che il provvedimento gravato (dichiarazione di decadenza dalla graduatoria per la mobilità del ricorrente) assume la forma e la sostanza di un provvedimento sanzionatorio, è possibile invocare il principio generale della tipicità dei provvedimenti amministrativi, secondo il quale illegittimamente l'Amministrazione irroga una sanzione atipica, in quanto non prevista dalla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.

Tale argomentazione riceve ulteriore fondamento nella rilevanza del secondo e terzo motivo di impugnazione.

Con le stesse doglianze la parte istante assume che sia l’invocato art. 11 del D.P.R. n. 384 del 1990 che il richiamo all’art. 20 del D.M. del 30 gennaio 1982 siano inidonei a giustificare l’adozione del provvedimento di decadenza in discussione.

Il primo articolo è deputato a disciplinare la fattispecie del procedimento di mobilità interna all’ente (nel caso specie si tratterebbe di una procedura di mobilità tra enti diversi), senza alcuna previsione in tema di decadenza.

Il secondo articolo richiamato è riferito espressamente ai casi di assunzione in servizio, stante l’espresso richiamo all’art. 12 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761 preordinato a stabilire le regole concorsuali di ammissione all’impiego pubblico del personale delle unità sanitarie locali.

Ritenuto assorbito l’esame di ogni altro motivo di impugnazione, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato perché viziato da violazione di legge.

La particolarità in fatto della fattispecie controversa rende sussistenti giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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