TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-05-09, n. 201404849

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-05-09, n. 201404849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404849
Data del deposito : 9 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11853/2013 REG.RIC.

N. 04849/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11853/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11853 del 2013, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dall'avv. D T, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

D P, G N, A B;

per l'esecuzione

ai sensi dell’art. 112 del c.p.a. delle sentenze di questa sezione n. 5696/2009 del 16 settembre 2009 e n. 7206/2013 del 18 luglio 2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 14 settembre 2010, depositato nei termini, il Sig. M B, dipendente del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, inquadrato nella qualifica di coordinatore antincendio dal 24 maggio 2000, proponeva ricorso per l’annullamento del verbale di scrutinio del Consiglio di Amministrazione del suddetto Ministero del 6 luglio 2010, nella parte in cui confermava l’esclusione del ricorrente, già disposta illegittimamente dal verbale di scrutinio del 10 luglio 2006 (annullato con sentenza di questo Tribunale, Sezione Prima bis, n. 5696/2009) dall’ammissione al corso di formazione per l’accesso, con decorrenza 1 gennaio 2006 e 13 luglio 2006, alla qualifica di Dirigente del ruolo dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Questa Sezione - nel prendere atto della sopracitata sentenza n. 5696 del 2009, passata in giudicato per mancata impugnazione, che aveva già statuito che al ricorrente non risultavano assegnati una serie di punteggi che, sommati ai punti conseguiti, comportavano un totale di punti tali da collocarlo al 12º posto in graduatoria, cioè in posizione utile per l’accesso al corso di formazione per la nomina a dirigente - ha statuito che in capo all’amministrazione soccombente non residuava alcuna valutazione discrezionale e che, pertanto, era fondata la censura di violazione ed elusione del giudicato da parte dell’Amministrazione dell’Interno, la quale avrebbe dovuto rispettare le precise indicazioni contenute nella sopracitata sentenza, con la conseguenza che il verbale di scrutinio del 6 luglio 2010, oggetto del ricorso n. 8001/2010, deve essere annullato per violazione ed elusione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 septies della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

La fondatezza della censura testè esaminata comporta l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

A tale conclusione la sezione è pervenuta per effetto della decisione n. 7206/2013 del 18 luglio 2013.

Come risulta dalla documentazione depositata in atti dall’Amministrazione resistente, il Consiglio di Amministrazione del C.N.V.F.F. con deliberazione del 18 febbraio 2014 ha collocato utilmente in graduatoria il ricorrente per la sua ammissione al corso di formazione a primo dirigente con decorrenza dal 13.7.2006.

In ragione di tale evenienza il difensore della parte istante dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame proposto con il ricorso notificato il 29 novembre 2013 e depositato il successivo 5 dicembre 2013, nella sola parte in cui si chiede l’immediata esecuzione delle suindicate sentenze di questa sezione.

La parte istante, invece, insiste per la definizione della medesima domanda giudiziale nella parte in cui chiede la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno patito dal ricorrente per effetto della mancata nomina a dirigente, calcolato nella differenza retributiva tra il trattamento economico percepito quale coordinatore antincendio del Corpo dei Vigili del Fuoco e quello che avrebbe potuto percepire ove fosse stato inquadrato nella qualifica di dirigente dal 1.1.2006, nonché nella parte in cui si chiede altresì l’accertamento dell’obbligo di pagare una somma di danaro dovuta dalla p.a. in ragione del ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Le suindicate azioni non sono allo stato proponibili atteso che non si è ancora realizzato il presupposto giuridico previsto dalla legge (cioè passaggio in giudicato della sentenza di questa Sezione n. 7206/2013).

Infatti, al riguardo, è opportuno precisare che la decisione da ultimo specificata è la sola che è idonea ad eliminare gli effetti del provvedimento ostativo alle pretese, anche di natura economica, del ricorrente: trattandosi in pratica di una controversia avente ad oggetto un provvedimento (verbale del 6.7.2010 del C.d.A. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che collocava, in sede di riesame, nuovamente il ricorrente in una posizione di graduatoria non utile alla nomina a dirigente.

Tale decisione è stata ritualmente e tempestivamente impugnata dall’Amministrazione soccombente avanti il Consiglio di Stato, il cui gravame non è stato ancora definito.

Ciò impedisce che possa essersi formato un pieno e significativo giudicato.

Secondo il comma 3 dell’art. 112 del c.p.a., può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

Ciò comporta che il presupposto delle azioni avviate dal ricorrente è individuabile - per espressa disposizione di legge – proprio nel passaggio in giudicato della decisione di merito posta a fondamento delle pretese di natura economica.

La predetta pregiudiziale, rilevata d’ufficio, è stata indicata alle parti nel corso dell’odierna camera di consiglio e posta quindi a verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del c.p.a..

Per le ragioni sopra esposte il Collegio dichiara il ricorso, in parte, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ed, in parte, inammissibile per difetto del presupposto dell’azione, consistente nel passaggio in giudicato della sentenza n. 7206/2013 del 18 luglio 2013.

Sussistono per la particolare evoluzione della controversia in discussione giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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