TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-28, n. 202208823
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 08823/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11131/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11131 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Del Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del -OMISSIS- comminata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 1 ottobre 2020 (M_D E24476 REG2020 0045705 01-10-2020 - M_D GMIL REG 2020 0348472), notificato in data 5 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il OR OR (oggi in congedo) -OMISSIS- nell’ottobre del 2016 veniva coinvolto in un -OMISSIS-, con i benefici di legge.
Il reato ascritto era quello di lesioni personali aggravate commesso il 26 ottobre 2016 nei confronti di un -OMISSIS-. La stessa sentenza assolveva invece il medesimo imputato dal reato di lesioni personali aggravate ascrittogli con riferimento ad altro fatto, commesso in una data imprecisata della seconda meta di ottobre 2016, “perché il fatto non sussiste”.
Successivamente, a seguito dell’appello proposto dall’imputato, la Corte di Appello Militare riformava la sentenza di primo grado e dichiarava che l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto della richiesta di procedimento penale da parte del Comandante di Corpo (sentenza Corte di Appello Militare n. 99/2019 pronunciata il 29.10.2019 e depositata il 19.11.2019, in atti).
A tale conclusione il Giudice di secondo grado perveniva dopo avere accertato che, rispetto alle lesioni personali inflitte alla persona offesa, non poteva dirsi raggiunta né la prova testimoniale (vedi le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e dall’ufficiale medico della caserma dove la stessa persona offesa era in servizio), né la prova documentale (certificati medici acquisiti al fascicolo) adeguati ad evidenziare “[…]con un sufficiente e idoneo grado di certezza, che la malattia derivata al-OMISSIS-dalla condotta violenta tenuta dall'imputato in data 26 ottobre 2016, abbia avuto una durata superiore ai dieci giorni e sia, quindi, inquadrabile nella fattispecie descritta al 1^ comma dell'art. 223 c.p.m.p., piuttosto che in quella, procedibile a richiesta del Comandante di Corpo, di cui al 2^ comma dello stesso articolo. La mancanza in atti di tale necessaria condizione di procedibilità impone la declaratoria di non doversi procedere…” (doc. 2 ric.).
La sentenza è divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2020 (doc. 2 ric.).
Successivamente, per motivi non inerenti ai fatti di causa, il ricorrente veniva collocato in congedo.
L’Amministrazione della Difesa acquisiva la sentenza della Corte di Appello Militare in data 23 gennaio 2020 e, il successivo 5 marzo 2020, il Comandante Militare della Capitale disponeva l’inchiesta formale nei confronti del graduato, al termine della quale la medesima Autorità, dopo avere acquisito la relazione dell’Ufficiale inquirente, con atto in data 22.6.2020 proponeva di definire la posizione disciplinare del graduato con la sospensione dalle funzioni del grado.
Il procedimento si concludeva quindi con il decreto n. M_D-OMISSIS-, notificato all’interessato in data 5.10.2020, con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare ha inflitto al militare la sanzione della sospensione dalle funzioni del grado per mesi tre, avendo accertato che:
“il Graduato dell'Esercito, in data 26 ottobre 2016, all'interno delle camerate della -OMISSIS-, usava -OMISSIS-. Tale comportamento è censurabile sotto l'aspetto disciplinare, in quanto in contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che il militare deve tenere in ogni circostanza”;
- la condotta disciplinarmente