TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2018-09-12, n. 201809285
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Pubblicato il 12/09/2018
N. 09285/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03625/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2007, proposto da
L G, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via L. Capuana, 207;
contro
Inpdap - Istituzione Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via C. Beccaria, 29;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento dell’indennità di buonuscita
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Inpdap - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Ammimistrazione Pubblica;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’atto di opposizione al decreto di perenzione n. 7627/2016, emesso dal presidente di Sezione in data 1 dicembre 2016;
Lette le motivazioni contenute nell’atto di opposizione;
Rilevato che la Segreteria aveva correttamente inviato il prescritto avviso alla PEC del legale del ricorrente in data 4 novembre 2015;
Rilevato altresì che la stessa consegna della comunicazione via PEC risulta avvenuta in pari data;
Considerato che la parte ricorrente non ha depositato la prescritta domanda di fissazione di udienza e manifestazione di interesse entro il termine perentorio di legge, limitandosi solo a depositare l’odierno atto di opposizione in data 24 marzo 2017;
Ritenuto dunque che non sussistono motivi validi per poter accogliere l’opposizione ovvero, in difetto di contestazione sulla regolarità della comunicazione via PEC, per rimettere in termini la parte istante;
Considerato dunque di dover rigettare l’opposizione;