TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-10-24, n. 202201434

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-10-24, n. 202201434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201434
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 01434/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00718/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2018, proposto da
D F, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Umberto I, n.8;

contro

Ministero dell'Interno-Dipart. Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile Direzione Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente - già assunto con diversa qualifica - a conseguire l'inquadramento quale vice collaboratore amministrativo contabile, ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n.217/2005 (nella formulazione vigente alla data della proposizione della domanda);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile Direzione Regionale Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11.10.2022 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere stato assunto, in data 2.12.2003, per chiamata diretta nominativa nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come impiegato nel terzo livello C.C.N.L. – Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, del 5.4.1996 – con la qualifica di operatore tecnico, per essere il di lui padre, in servizio presso il medesimo Corpo, in data 3.1.1988, deceduto durante l’espletamento delle attività istituzionali (“vittima del dovere”).

Alla sua assunzione si procedeva ai sensi della L. n.466/1980, la quale prevede, al suo articolo 12, che “ Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e della legge 1° gennaio 1977, n. 285 , e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi ”.

Aggiunge che, in base al sopravvenuto art. 97, comma 5°, D. Lgs. n. 217/2005 (vigente ratione temporis): “ Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4 ”, evidenziando la sopraggiunta possibilità di ottenere, a domanda, una qualifica superiore.

Con nota dei 1°-6.6.2017, il ricorrente, in qualità di superstite di ‘vittima del dovere’, ha formulato richiesta di inquadramento nella qualifica di vice collaboratore amministrativo contabile –

più elevata rispetto a quella posseduta – come previsto dall’art. 97, 5°comma, D.Lgs. n.217/2005, dichiarando, altresì, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 98, comma 1 e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 98, comma 4, della predetta disposizione normativa.

Nonostante il documentato avvio dell’iter istruttorio relativo alla domanda (mediante richiesta di produzione del diploma superiore), alla stessa non veniva mai data esplicita riposta.

Qualificando la sua posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo ed il comportamento omissivo della p.a. come inadempimento di un’obbligazione, il ricorrente reclama l’accertamento del proprio diritto alla nomina nella qualifica superiore, soffermandosi, sotto il profilo giuridico, sulla applicabilità dell’istituto in questione non solo ai soggetti assunti per la prima volta, bensì anche a quelli, come lui, già dipendenti, come desumibile dal dato testuale che rinvia alla “nomina” (possibile anche per coloro che siano già appartenenti al Corpo, in quanto in precedenza assunti) e non solo all’ “assunzione”.

Nella costituzione formale del Ministero il 15.6.2018 ed in assenza di conclusionali e repliche, su richiesta della difesa del ricorrente di passaggio in decisione senza discussione da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11.10.2022.

Il ricorso è in primo luogo divenuto improcedibile attesa la sopravvenuta riorganizzazione del Corpo che ha condotto alla soppressione e sostituzione del ruolo e della qualifica in cui il ricorrente ambisce ad essere nominato.

Giova ripercorrere brevemente l’excursus normativo che ha riguardato l’organizzazione del Corpo dei VV. FF.

L'articolo 8 L. n.124/2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

In particolare, il comma 1, lett. a), del citato articolo, ha conferito una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al D.Lgs. n.139/2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del D.Lgs. n.217/2005 (ordinamento del personale), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

In ordine di tempo, in attuazione della delega, è stato emanato prima il D.Lgs. n.177/2016 che ha disposto l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, con un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A quest'ultimo sono state trasferite, inoltre, le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi arerei.

Successivamente è intervenuto il D.Lgs. n.97/2017, che ha operato una ampia revisione della normativa che disciplina il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: è stato previsto il riassetto delle strutture organizzative del Corpo, disciplinate le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi, ed è stato modificato l'ordinamento del personale, per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale.

Da ultimo il D.Lgs. n.127/2018 ha introdotto ulteriori modifiche all'ordinamento del Corpo con disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.97/2017 e del D.lgs n.217/2005.

In sintesi, il provvedimento ha disposto in materia di:

-funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo;

-rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. Sono state disposte: la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori);
l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli);
talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l'accesso ad una qualifica superiore è mutata in a ruolo aperto). Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto è divenuto il diploma secondario di secondo grado;

-istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;

- istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti;
ispettori logistico-gestionali;
ispettori informatici;
ispettori tecnico-scientifici;
ispettori sanitari
);

-istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleti funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);

-incremento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi;

-istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica;
due qualifiche per i ginnico-sportivi);

-istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;

- valutazione del personale di alcuni ruoli.

All’esito di tale riorganizzazione il ruolo dei vice collaboratori amministrativo-contabili non compare più nella dotazione del corpo, essendo stato sostituito da altri con funzioni specialistiche.

Verosimilmente risiede in questo la ragione della mancata conclusione del procedimento avviato con l’istanza del ricorrente.

Sulla scorta di tali sopravvenienze non può che concludersi che il ricorrente, non potendo più transitare nella diversa qualifica richiesta, non ha più interesse alla decisione nel merito, non avendo manifestato alcun residuo interesse.

In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito.

A prescindere da quale sia la natura della posizione soggettiva dell’aspirante (aspetto di cui, in questa sede, non è necessaria l’indagine per le ragioni di seguito indicate), deve rilevarsi che la disposizione invocata, nella formulazione vigente alla data della domanda e fino alla sua successiva modifica con il D.Lgs n.127/2018, richiedeva, quale presupposto indefettibile per la nomina ambita, che essa si inserisse “nell'ambito delle vacanze organiche disponibili".

La “capienza” della pianta organica (ripetuta, quale requisito, anche per la nomina nelle nuove qualifiche istituite con il D.Lgs m.127/2018), dunque, era (ed è) un requisito prescritto cui la nomina stessa era subordinata.

Della richiesta capienza in pianta organica il ricorrente non ha fornito prova alcuna, sicchè non può che escludersi che la sua nomina fosse “dovuta”, come egli sostiene.

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento neppure nel merito.

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della minima attività processuale svolta dalle amministrazioni costituite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi