TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-21, n. 201505840
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Testo completo
N. 05840/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2015, proposto da:
Soc Innova Spa, rappresentato e difeso dagli avv. M S Mini, T D N, con domicilio eletto presso M S Mini in Roma, Via A. Gramsci, 24;
contro
Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Serit Servizio di Ristorazione Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marianna Fragala' Coppola, Alfonso Erra, con domicilio eletto presso Roberta Niccoli in Roma, Via Alberico II, N.4;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del decreto del 19 dicembre 2014, prot. n. 979, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, e della Difesa Civile ha definitivamente aggiudicato all'Impresa Serist — Servizi di Ristorazione s.r.l. - della nota 23 dicembre 2014 prot. n. 45322 (doc. 1 bis), con la quale è stata comunicata alla Innova s.p.a. l'aggiudicazione definitiva della predetta gara alla Impresa Serist — Servizi di Ristorazione s.r.l. nonché della nota 17 dicembre 2014 prot. n. 44580 (doc. 2) con la quale è stata comunicata alla Innova s.p.a. l'aggiudicazione provvisoria alla Impresa Serist — Servizi di Ristorazione s.r.l., divenuta definitiva in data 19 dicembre 2014;
-di tutti i provvedimenti e atti di gara, nonché di tutti i verbali e di tutte le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice e dalla Commissione di valutazione delle offerte "anormalmente basse" ed, in particolare, del verbale della Commissione di valutazione delle offerte "anormalmente basse" del 15 dicembre 2014 (doc. 3), nella parte in cui la Commissione, anziché valutare positivamente le giustificazioni dell'offerta fornite dalla Innova s.p.a., l'ha esclusa ritenendo "non congrua l'offerta della ditta [...] poiché in base agli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile", nonché del Verbale della Commissione di gara del 17 dicembre 2014 repertorio n. 7943 (doc. 4) nella parte in cui la Commissione ha dichiarato l'esclusione della Innova s.p.a. ed ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto alla Serist s.r.l.;
- del parere adottato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, e della Difesa Civile in data 11 dicembre 2014, prot. n. 33974 (doc. 23);
-di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e per il subentro dell'Impresa Innova s.p.a. sia nell'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta accelerata "2014/S 114-200947" indetta per l'Affidamento fino al 31.12.2017 del servizio di ristorazione presso le Sedi VY:F." (CIG 5839886A5F), sia nel contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, previa declaratoria della sua inefficacia;
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Soc Serit Servizio di Ristorazione Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’impresa ricorrente, che opera nel mercato della ristorazione collettiva, ha partecipato - assieme ad altri 14 operatori economici, tra cui la contro interessata Serist s.r.l. - alla procedura ristretta accelerata da aggiudicare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di ristorazione presso le Scuole Centrali Antincendi (CIG 5839886A5F) per il periodo dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 (con prezzo a base d'asta di €. 5.523.840,00 IVA esclusa) indetta con bando pubblicato sulla GUCE 17 giugno 2014 e sulla GU il 18 giugno 2014, alla quale era stata invitata con lettera di invito 30 luglio 2014, prot. n. 28087.
Con il ricorso in esame la società ricorrente, che si era classificata al primo posto della graduatoria – con il punteggio complessivo di 77,00 punti –, impugna gli atti indicati in epigrafe con cui è stata disposta la verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta – ed è stato richiesto alla ricorrente di fornire le giustificazioni relative, con particolare riferimento al costo della manodopera da impiegare nell'appalto ed alle unità lavorative previste – e, al termine di un articolato sub-procedimento di verifica, è stata disposta l’esclusione dell’offerta della ricorrente in quanto "anormalmente bassa", con conseguente aggiudicazione della gara a favore alla controinteressata (classificatasi al secondo posto con il punteggio complessivo di 64,98 punti).
I motivi dedotti sono così rubricati: 1) Violazione, per errata applicazione, dell'art. 86 comma 3 d.lgs n. 163/2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione; 2) Eccesso di potere per travisamento, difetto d'istruttoria e di motivazione. Violazione, per errata applicazione, dell'art. 86, d.lgs n. 163/2006; 3) Violazione della lex specialis di gara, in particolare dell'art. 2 della bozza di contratto. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto d'istruttoria; 4) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione. I vizi in tal modo dedotti nei confronti del giudizio di non congruità dell'offerta formulato dalla Commissione di valutazione delle offerte anormalmente basse vengono reiterati anche nei confronti del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente e di aggiudicazione alla contro interessata, ritenuti illegittimi per invalidità derivata.
In conclusione la società ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati nonché, in via principale, il risarcimento del danno in forma specifica – con riammissione della ricorrente alla gara, aggiudicazione in suo favore e stipulazione del relativo contratto con declaratoria d'inefficacia del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa controinteressata e con subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto. In via subordinata, la ricorrente chiede il risarcimento del danno per equivalente per lucro cessante (in misura pari al 7% dell'offerta economica presentata cioè €. 249.103,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria) e del danno curricolare subito per effetto dell’illegittima esclusione (in via equitativa commisurato al 2% dell'offerta economica predetta cioè pari a €. 71.172,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria).
Si sono costituite in giudizio sia l'Amministrazione intimata sia la controinteressata aggiudicataria, producendo articolati scritti difensivi e memorie di controdeduzioni e di replica.
Con ordinanza n. 534 del 4.2.2015 è stata respinta la domanda cautelare con riferimento alla carenza del fumus boni iuris.
All'udienza pubblica del 31.3.2015 la causa è passata in decisione.
Come già anticipato in sede di sommaria delibazione, il ricorso non è fondato.
Giova a tal fine ricordare che la lettera di invito a pag. 2 imponeva al concorrente di prendere atto, nel corso del sopralluogo, “del numero, della qualifica e delle ore prestate dal personale attualmente utilizzato per lo svolgimento del servizio di ristorazione (elenco che si allega in copia) in quanto dovrà impegnarsi ad assumere il personale dell'Impresa uscente così come stabilito dal C.C.N.L. di categoria" ed alla successiva pag. 7 ribadiva tale onere, precisando che l’aggiudicataria “per quanto attiene al personale in forza alla gestione uscente, dovrà conformarsi al dettato degli artt. 326 e seguenti del C.C.N.L. di categoria in tema di passaggi immediati" (pag. 2 della lettera d'invito); l’assunzione di tale obbligo costituiva oggetto di espressa dichiarazione che doveva essere resa nell’offerta economica alla lett. B. Detto onere veniva inoltre ulteriormente espressamente ribadito nella bozza di contratto che a pag. 4 imponeva la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere consapevole degli obblighi di riassunzione derivanti dal CCNL di categoria nei confronti del personale attualmente in servizio presso le sedi dei VVFF interessate.
La stazione appaltante, sulla base di valutazioni di merito sulle proprie esigenze e sui bisogni del personale destinatario del servizio (e quindi nell’esercizio della discrezionalità organizzativa ad essa riservata) – evidentemente fondate sull’esperienza gestionale pregressa – ha ritenuto necessario per la soddisfacente prestazione del “servizio di ristorazione” a mezzo catering in oggetto (consistente nella fornitura di pasti precotti e servizi connessi nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione) l’impiego delle figure professionali indicate nel prospetto allegato alla lettera di invito, secondo il monte ore già prefissato, anch’esso indicato nel prospetto allegato alla lettera di invito, la quale, a tal fine, ne prescrive “la presa” d’atto nel corso del sopralluogo. Ciò in quanto l’Amministrazione ha ritenuto l’impiego delle risorse umane secondo la modulazione oraria già in atto come elementi essenziali per la soddisfacente gestione del servizio tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi in cui deve essere svolto (edificio di oltre 3500 mq articolato su quattro livelli) dell’affluenza del personale interessato e delle modalità temporali in cui l’attività di mensa è articolata (gestione di