TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202300667
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 00667/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2020, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami e Andrea Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- dei provvedimenti PO del Questore della Provincia di Ferrara di data 21 febbraio 2020, notificati dal 24 febbraio 2020, tutti di egual durata e contenuto, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 e successive modifiche di accedere a ai luoghi italiani ove si svolgono incontri di calcio di serie A, B, LEGA PRO, D, Coppa Italia, Champions Leage, Coppa Uefa, anche amichevoli, nonché tutti i luoghi di transito, trasporto e sosta dei tifosi della squadra della Spal, per la durata di anni cinque dalla data di notifica del provvedimento;
- nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara - Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli, lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono stati riconosciuti come componenti del gruppo di circa trenta tifosi che, in occasione dell’incontro di calcio “Spal-Parma” del 5 ottobre 2019, dopo essersi radunati, si dirigevano dallo stadio, zona di pertinenza della curva locale e dove usualmente i tifosi locali si ritrovano prima di accedere all’impianto sportivo, verso un gruppo di tifosi parmensi che aveva parcheggiato i propri mezzi al di fuori dell’area di parcheggio riservata agli ospiti. Ciò con il palese intento di incontrare tale gruppo e di addivenire a uno scontro che è stato evitato solo per il tempestivo intervento della D.I.G.O.S., che si è frapposta tra le due compagini.
Sebbene ai due ricorrenti non sia stato contestato alcuno specifico comportamento violento, né di essere tra coloro che portavano il volto parzialmente travisato o erano armati con catene e cinture, agli stessi è stato comminato un provvedimento recante il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni, oltre che la prescrizione dell’obbligo di comparire personalmente presso l’Ufficio di Polizia indicato in sede di notifica dell’atto in tutte le giornate nelle quali