TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400165
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00165/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2023, proposto da
WPD Muro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Comune di Mesagne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luana Nacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- del decreto n. 403 del 15 dicembre 2022, notificato a mezzo PEC alla società ricorrente il successivo 16 dicembre 2022, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico denominato “Masseria Muro” e costituito da 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 90 MW, localizzato nei Comuni di Mesagne, San Donaci e San Pancrazio, in Provincia di Brindisi, ed opere di connessione nel Comune di Brindisi (cod. proc. 5280);

- del parere negativo n. 286 del 4 luglio 2022, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

- del parere negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, espresso con nota prot. n. 3146-P del 7 settembre 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto, conseguente, collegato o, comunque, connesso, ivi espressamente incluso il parere negativo espresso dalla Regione Puglia in merito al progetto de quo , con D.G.R. n. 645 dell’11 maggio 2022, acquisita con nota prot. n 71464/MATT in data 8 giugno 2022;

nonché, per quanto occorrer possa, e solo in parte qua , della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06.06.2014, recante “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio” .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mesagne, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. A V, in sostituzione dell’avv. M R, per la parte ricorrente e avv. L N per la il Comune di Mesagne;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con la Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. presso il Ministero della Cultura, ha reso giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di un impianto eolico (costituito da quindici aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 90 MW), dalla stessa presentato in data 6 maggio 2020, localizzato nel territorio della Provincia di Brindisi, riguardante aree agricole ricadenti nei Comuni di Brindisi, Mesagne, San Pancrazio Salentino e San Donaci.

1.1. L’avversata determinazione è essenzialmente fondata sulla condivisione delle valutazioni negative espresse nel parere tecnico-istruttorio reso dal Ministero della Cultura in data 7.9.2022 e nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS in data 4.7.2022, atti anch’essi investiti dal gravame.

1.1.1. In particolare, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS – constatato che il progetto presenta interferenze con le componenti paesaggistiche, naturali e faunistiche, senza che sia stata valutata la relativa incidenza, anche in rapporto alla presenza di molteplici impianti approvati e in valutazione – ha espresso parere negativo, così motivando:

“(…)

- La documentazione progettuale e la sintesi non tecnica fornisce una descrizione generale del progetto, comprensiva della sua localizzazione e della viabilità di accesso al sito di progetto.

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall’art.22 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all’Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i., ne mostrano una inadeguatezza quanto al profilo dell’analisi degli impatti.

- Il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto è analizzato, valutato e supportato in modo insufficiente in relazione alla sua importanza ai fini della decisione relativa all’autorizzazione.

- Non vengono valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso) oltre che in relazione alle emergenze delle componenti locali, specie sotto il profilo ecosistemico e della biodiversità.

- Manca lo screening di VINCA completo che analizzi tutti gli impatti, diretti e cumulativi, sui siti di Rete Natura presenti, con particolare riferimento al Bosco di Curtipetrizzi, in conformità a quanto prescritto dalle Linee guida 2019 sulla valutazione di incidenza, con omissione anche della considerazione dell’opportunità di approfondire la valutazione in senso più approfondito con una VINCA di II livello.

- Il proponente non ha predisposto un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) completo, né ha segnalato altre indicazioni utili relativamente al monitoraggio dei diversi fattori ambientali, ad eccezione per la componente ornitica che però non è stata compitamente oggetto di valutazioni adeguate (…)” .

1.1.2. Per parte sua, il Ministero della cultura – nel recepire le tesi della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ed il contributo istruttorio al Servizio II della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio, a valle della trasmissione della documentazione integrativa fornita da parte del proponente – ha evidenziato come il progetto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, contrastando con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della “Campagna Brindisina” e del “Tavoliere Salentino”, nei loro “Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale” e nella normativa d’uso in esse riportate, così motivando la propria contrarietà al progetto:

“(…)

…l’impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante e caratterizzato dal salto di quota determinato dall’increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci sino a raggiungere le alture poste nel territorio comunale di Campi Salentina, a causa dell’altezza degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell’area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo la via Appia e lungo il “Limitone dei Greci”, e con la tutela del carattere rurale del contesto.

Inoltre tenuto conto delle ingenti attività di scavo e di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell’impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla Valutazione del Rischio Archeologico, si ritiene che l’intervento in esame presenti un elevato rischio di intaccare eventuali depositi archeologici conservati nel

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