TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400165
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00165/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2023, proposto da
WPD Muro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Comune di Mesagne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luana Nacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del decreto n. 403 del 15 dicembre 2022, notificato a mezzo PEC alla società ricorrente il successivo 16 dicembre 2022, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico denominato “Masseria Muro” e costituito da 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 90 MW, localizzato nei Comuni di Mesagne, San Donaci e San Pancrazio, in Provincia di Brindisi, ed opere di connessione nel Comune di Brindisi (cod. proc. 5280);

- del parere negativo n. 286 del 4 luglio 2022, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

- del parere negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, espresso con nota prot. n. 3146-P del 7 settembre 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto, conseguente, collegato o, comunque, connesso, ivi espressamente incluso il parere negativo espresso dalla Regione Puglia in merito al progetto de quo , con D.G.R. n. 645 dell’11 maggio 2022, acquisita con nota prot. n 71464/MATT in data 8 giugno 2022;

nonché, per quanto occorrer possa, e solo in parte qua , della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06.06.2014, recante “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio” .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mesagne, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. A V, in sostituzione dell’avv. M R, per la parte ricorrente e avv. L N per la il Comune di Mesagne;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con la Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. presso il Ministero della Cultura, ha reso giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di un impianto eolico (costituito da quindici aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 90 MW), dalla stessa presentato in data 6 maggio 2020, localizzato nel territorio della Provincia di Brindisi, riguardante aree agricole ricadenti nei Comuni di Brindisi, Mesagne, San Pancrazio Salentino e San Donaci.

1.1. L’avversata determinazione è essenzialmente fondata sulla condivisione delle valutazioni negative espresse nel parere tecnico-istruttorio reso dal Ministero della Cultura in data 7.9.2022 e nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS in data 4.7.2022, atti anch’essi investiti dal gravame.

1.1.1. In particolare, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS – constatato che il progetto presenta interferenze con le componenti paesaggistiche, naturali e faunistiche, senza che sia stata valutata la relativa incidenza, anche in rapporto alla presenza di molteplici impianti approvati e in valutazione – ha espresso parere negativo, così motivando:

“(…)

- La documentazione progettuale e la sintesi non tecnica fornisce una descrizione generale del progetto, comprensiva della sua localizzazione e della viabilità di accesso al sito di progetto.

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall’art.22 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all’Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i., ne mostrano una inadeguatezza quanto al profilo dell’analisi degli impatti.

- Il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto è analizzato, valutato e supportato in modo insufficiente in relazione alla sua importanza ai fini della decisione relativa all’autorizzazione.

- Non vengono valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso) oltre che in relazione alle emergenze delle componenti locali, specie sotto il profilo ecosistemico e della biodiversità.

- Manca lo screening di VINCA completo che analizzi tutti gli impatti, diretti e cumulativi, sui siti di Rete Natura presenti, con particolare riferimento al Bosco di Curtipetrizzi, in conformità a quanto prescritto dalle Linee guida 2019 sulla valutazione di incidenza, con omissione anche della considerazione dell’opportunità di approfondire la valutazione in senso più approfondito con una VINCA di II livello.

- Il proponente non ha predisposto un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) completo, né ha segnalato altre indicazioni utili relativamente al monitoraggio dei diversi fattori ambientali, ad eccezione per la componente ornitica che però non è stata compitamente oggetto di valutazioni adeguate (…)” .

1.1.2. Per parte sua, il Ministero della cultura – nel recepire le tesi della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ed il contributo istruttorio al Servizio II della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio, a valle della trasmissione della documentazione integrativa fornita da parte del proponente – ha evidenziato come il progetto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, contrastando con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della “Campagna Brindisina” e del “Tavoliere Salentino”, nei loro “Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale” e nella normativa d’uso in esse riportate, così motivando la propria contrarietà al progetto:

“(…)

…l’impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante e caratterizzato dal salto di quota determinato dall’increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci sino a raggiungere le alture poste nel territorio comunale di Campi Salentina, a causa dell’altezza degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell’area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo la via Appia e lungo il “Limitone dei Greci”, e con la tutela del carattere rurale del contesto.

Inoltre tenuto conto delle ingenti attività di scavo e di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell’impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla Valutazione del Rischio Archeologico, si ritiene che l’intervento in esame presenti un elevato rischio di intaccare eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

L’analisi dell’intervisibilità evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell’impianto, in particolare in relazione ai siti archeologici di Muro Tenente, Malvindi-Campofreddo, Li Castelli, Muro Maurizio e S. Miserino per i quali, si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, atteso che dalle rispettive aree sarebbero nettamente visibili molte torri tra l’altro, risulterebbe visibile l’impianto con un significativo “effetto selva” generato dalla potenziale compresenza dei numerosi aerogeneratori attualmente in valutazione. Per il sito di Muro Maurizio, in particolare — come già soprascritto — si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, dal sito sarebbero nettamente visibili molte torri, peraltro percepite come addensate.

Gli aerogeneratori sarebbero inoltre ben visibili dalla strada a valenza paesaggistica nota come SP 51_BR Limitone dei Greci e dalla SP 605.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l’unitarietà delle componenti paesaggistiche dell’area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell’area nell’ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L’intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D. Lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto,

La realizzazione dell’impianto eolico determinerebbe un impatto anche visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell’altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell’introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un’area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli impatti cumulativi, dall’analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni in situ, si evince che nelle aree contermini la potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i 200 e i 250 m, determinerebbero un effetto di cumulo visivo, in ragione dell’addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti.

(…)” .

1.2. L’impugnazione è affidata a plurimi ed articolati motivi di ricorso, che possono essere raggruppati e compendiati nei seguenti ordini di censura:

i ) il provvedimento finale sarebbe carente dal punto di vista motivazionale, atteso che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si sarebbe limitato a richiamare i pareri negativi del Ministero della cultura e della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, senza svolgere alcuna autonoma valutazione discrezionale in ordine agli esiti di detti apporti consultivi e pretermettendo una comparazione degli interessi in gioco, al fine di contemperare l’interesse alla salvaguardia dei valori ambientali con l’interesse - parimenti pubblico - sotteso all’esecuzione dell’opera per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
gli atti gravati sarebbero viziati per disparità di trattamento, giacché le amministrazioni procedenti, in analoghi procedimenti autorizzativi, avrebbero sempre formulato richieste di integrazioni che, viceversa, la società ricorrente non è stata invitata a produrre;

ii ) l’apporto collaborativo della società ricorrente al procedimento sarebbe stato totalmente pretermesso, in ogni fase dell’ iter che ha condotto all’adozione del decreto ministeriale avversato;
in particolare, la determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento di V.I.A. ed il parere della Commissione Tecnica di V.I.A., n 286 del 4 luglio 2022, sarebbero stati adottati omettendo di comunicare il preavviso di diniego previsto dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990. Inoltre, la parte si duole della circostanza che l’autorità competente in materia di V.I.A. non si sia avvalsa della facoltà ex art. 24, comma 4, del Testo unico ambientale, chiedendo alla proponente le integrazioni documentali che avrebbero consentito di superare i profili di criticità emersi durante l’istruttoria, permettendo - attraverso il c.d. “dissenso costruttivo” - il rilascio del provvedimento favorevole di V.I.A.;

iii ) le valutazioni negative del Ministero della Cultura e della Commissione Tecnica di VIA del Ministero dell’Ambiente sarebbero erronee ed ingiustificate, presentando gravi lacune sotto il profilo argomentativo e motivazionale e rivelando, nella loro essenza, una natura apodittica e tautologica, oltre a non tenere nel benché minimo conto delle misure compensative previste nello studio di impatto ambientale e in tutti gli altri allegati all’istanza di V.I.A.;
l’impianto progettato ricadrebbe in area priva di vincoli ambientali, paesaggistici o storico-culturali, sicché i rilievi formulati dagli organi consultivi sarebbero pretestuosi ed ingiustificati, ed in ogni caso rimediabili con una semplice richiesta di chiarimenti e/o di integrazione documentali o con un diniego parziale, ovvero limitato alla posizione di alcuni soltanto degli aerogeneratori costituenti l’impianto sottoposto a V.I.A., conformemente alle regole del procedimento amministrativo ( in primis , ai principi del giusto procedimento, di economicità dell’azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento). Le criticità valorizzate nel prodromico parere della Commissione Tecnica di V.I.A. si soffermerebbero su aspetti e impatti inediti ed insussistenti, oppure secondari o non di competenza dell’amministrazione procedente;
in particolare, secondo la tesi difensiva di WPD, ai fini della valutazione degli “impatti cumulativi” rileverebbero unicamente gli impianti realizzati o autorizzati, ma non anche quelli che abbiano in corso un procedimento autorizzativo, come invece preteso dalla Commissione Tecnica di V.I.A. e dal Ministero;

iv) la parte stigmatizza, inoltre, l’erroneità ed illegittimità del parere negativo del Ministero della Cultura, in quanto il sito individuato non ricadrebbe all’interno di aree naturali protette, né interesserebbe zone umide di importanza internazionale, aree SIC o ZPS, istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
nella prospettazione attorea, le aree oggetto di intervento non ospiterebbero habitat di interesse comunitario e – in ragione delle misure di mitigazione previste, anche a tutela dell’avifauna – la realizzazione dell’opera non comprometterebbe la conservazione della biodiversità. In assenza di vincoli di carattere generale, che sanciscano l’inidoneità dell’intera zona individuata per la realizzazione del progetto, il parere negativo impugnato avrebbe dovuto tenere conto delle peculiarità concrete dell’iniziativa proposta, anche esprimendo le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali, necessarie ai fini dell’assenso;

v) il decreto ministeriale recante la determinazione negativa sull’istanza di V.I.A. non conterrebbe un’adeguata motivazione in merito alla posizione contraria manifestata dalla Regione Puglia, rinvenendosi negli atti gravati soltanto un fuggevole cenno al parere regionale;
il confronto tra i provvedimenti presupposti dal conclusivo decreto negativo di VIA evidenzierebbe elementi di contraddittorietà tra il parere della Commissione Tecnica di VIA ed il parere istruttorio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNNR, poiché solo quest’ultima pretende di applicare un buffer di 20 km, tanto in relazione ai beni archeologici, quanto in relazione agli impatti cumulativi (a fronte, per questi ultimi, di un’area di 12,5 km, evincibile dalle Linee Guida Nazionali ex D.M. 10/09/2010, sub All. IV, par. 3.2).

2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero della Cultura;
si è costituito anche il Comune di Mesagne, instando per la reiezione della domanda attorea.

3. Alla camera di consiglio del 16.3.2023, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, esplicitata in atti da parte ricorrente con nota difensiva del 10.3.2023.

4. Con ordinanza collegiale n. 1086/2023 del 25.9.2023, sono stati disposti adempimenti istruttori a carico delle Amministrazioni statali costituite, ai quali queste hanno adempiuto con deposito documentale del 30.10.2023.

5. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 16.1.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. Vanno anzitutto respinti i motivi di gravame, dianzi rubricati sub i ), atteso che:

- il provvedimento impugnato, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con la Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. presso il Ministero della Cultura, costituisce espressione del modulo co-decisorio del concerto, secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006 ( “Nel caso di progetti di competenza statale … l’autorità competente … adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni” ) e dall’art. 36, co. 2- ter del D.L. n. 36/2022, n. 36 ( “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti” );

- talché, deve ritenersi che detta determinazione sia correttamente motivata attraverso il mero richiamo al parere del Ministero della Cultura (oltreché a quello della Commissione VIA VAS), trattandosi di atto (evidentemente recepito dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, firmataria del provvedimento per il medesimo Ministero) che è espressivo della posizione contraria di detta Amministrazione statale e, dunque, integrante un elemento di per sé ostativo, a prescindere da ogni ulteriore argomentazione, a quella convergenza di volontà tra le Autorità concertanti imprescindibile per la formazione dell’atto assentivo pluristrutturato;

- ciò, fermo restando che la motivazione del diniego in questione ben può risiedere in una ragionata e convinta condivisione, che del tutto ragionevolmente può avvenire anche per relationem (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5/5/2016, n. 1799), delle valutazioni, espresse negli apporti consultivi confluiti nel procedimento, in punto di sfavorevole incidenza del progetto rispetto ai valori di tutela e di conservazione dei valori ambientali, paesaggistici e culturali;
è infatti noto come il terzo comma dell’art. 3 della L. n. 241/1990 consideri assolutamente legittima la possibilità di motivare il provvedimento amministrativo per relationem , purché gli atti cui questo si riferisce siano opportunamente “indicati e resi disponibili” e purché da questi siano agevolmente ricavabili “le ragioni della decisione” , ed entrambe le caratteristiche sono manifestamente presenti nel decreto gravato;

- tantomeno è condivisibile la tesi per cui, nel bilanciamento fra interessi potenzialmente confliggenti, il MASE avrebbe illegittimamente basato l’esito del procedimento sul solo giudizio negativo di compatibilità ambientale, affermandone l’assoluta rilevanza “ in forza di una concezione assolutizzante dell’interesse pubblico di cui è attributaria” , senza tenere conto dell’analoga rilevanza pubblicistica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
invero, tale parere negativo è stato il frutto di una complessa istruttoria che ha visto coinvolte Amministrazioni a tutela degli interessi più diversi e potenzialmente confliggenti, che cionondimeno hanno dimostrato di essere unanimi nel non ritenere completa l’istanza in esame;

- a tutto voler concedere, è tuttavia evidente la stretta analogia, col caso oggetto d’odierno esame, del percorso legislativo e giurisprudenziale che ha interessato l’istituto di cui agli art. 14 e ss. della legge n. 241/1990: se originariamente, difatti, l’adozione del provvedimento definitivo avrebbe richiesto il raggiungimento dell’unanimità degli assensi - salvo poi passare al criterio “maggioritario” a seguito della modifica operata dalla legge n. 340 del 2000 - con la riforma intervenuta ex lege n. 15/2005 si introduceva il concetto di “posizioni prevalenti”;

- su tali presupposti, è oggi l’Amministrazione procedente a valutare gli interessi contrapposti e a decidere di volta in volta quale di questi sia prevalente, non escludendosi, perciò, che anche solo un parere negativo a fronte di molteplici positivi possa determinare l’esito negativo del procedimento (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. II, n. 648 del 2019, lì dove si specifica come “ il concetto di “posizioni prevalenti” di cui all’art. 14 ter. 241/1990 non è prettamente numerico, bensì consiste in una valutazione elastica, basata sull’importanza e sulle ragioni di ogni parere acquisito, la quale lascia dunque ampi margini di discrezionalità all’amministrazione procedente, fermo l’obbligo di esprimere una congrua motivazione” );

- relativamente al parere negativo espresso dal Ministero della Cultura, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non spetterebbe comunque a detta Amministrazione la comparazione tra l’impatto culturale-paesaggistico del progetto in esame e la funzione economica delle opere da realizzare, anche in relazione ai vantaggi che ne deriverebbero sul piano dello sviluppo energetico;
come ha infatti affermato il Consiglio di Stato: “ Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione ”, con la conseguenza che “ l’atto del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove l’intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l’intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652);

- inoltre, la mera allegazione di altri procedimenti autorizzativi in cui la P.A., a differenza di quello in esame, avrebbe chiesto integrazioni documentali o progettuali, non è idonea a determinare l’illegittimità dell’atto in contestazione, in quanto la disparità di trattamento può invocarsi laddove vi siano situazioni identiche o quantomeno analoghe, ipotesi che non ricorre all’evidenza nella fattispecie, in cui ogni progetto gode di totale autonomia, essendo connotato da specifiche e particolari caratteristiche, relative soprattutto alla zona di insediamento.

6.2. La società interessata censura, sotto altro profilo, l’adozione del menzionato decreto nella misura in cui non vi sarebbe stato il pieno rispetto delle fondamentali garanzie partecipative procedimentali.

Sul punto, in primo luogo, è opportuno precisare che l’art. 14 ter , comma 6, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. presenta come meramente eventuale la partecipazione degli interessati, “inclusi i soggetti proponenti il progetto” . Questo è elemento che può evincersi dalla stessa formulazione letterale del menzionato articolo per cui, detti soggetti possono essere “invitati” alle riunioni.

Ragionando a contrario è dunque evidente che gli unici soggetti necessari, in tali sedi, siano le Amministrazioni coinvolte che, peraltro, ove non presenti, esprimeranno implicitamente assenso senza condizioni al progetto, così come sancito dal medesimo articolo.

Con riferimento al motivo di impugnazione, col quale la Società ricorrente lamenta la mancata comunicazione del “preavviso di rigetto” ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, è sufficiente osservare che l’art. 6, comma 10 bis , del vigente D. Lgs. n. 152 del 2006 - introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. b ), n. 2) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - stabilisce che “ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241“ .

In base alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento, pertanto, alla luce del principio tempus regit actum , l’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 non si applica alla procedura de qua agitur .

6.3. Con riguardo, poi, al lamentato difetto di soccorso istruttorio, osserva il Collegio che – seppur non ci siano dubbi che l’incompletezza documentale non sia di per sé causa di rigetto dell’istanza del privato – opinione ormai consolidata in giurisprudenza ritiene che “il radicale e manifesto contrasto del progetto con specifici vincoli indicati dagli Enti incaricati alla tutela degli interessi venuti in rilievo renderebbe comunque impossibile la realizzazione del progetto, anche nell’eventuale ipotesi in cui vengano apportate modifiche progettuali” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 2020, n. 735), sicché la violazione del c.d. dissenso costruttivo non è reclamabile “qualora dal contenuto del parere gravato emerga chiaramente che non sia ipotizzabile alcuna modifica progettuale” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 672), così come è dato evincere, nella fattispecie che ne occupa, dal tenore complessivo del provvedimento e degli atti endoprocedimentali in esso richiamati.

Si deve, peraltro, rimarcare che la società ricorrente ha potuto integrare la documentazione procedimentale, avendo trasmesso all’Amministrazione, con nota prot. n. Muro05_2021/MF/GDP del 28.7.2021, “ le integrazioni richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 28814-P del 6 ottobre 2020” ed ulteriore documentazione integrativa volontaria (v. epigrafe del Decreto MASE-Soprintendenza PNRR n. 403 del 15.12.2022).

6.4. Parimenti infondati sono i plurimi ed articolati motivi di gravame, dianzi rubricati e compendiati sub iii ).

Reputa il Collegio che, anche in assenza di stretta vincolatività dei sopra menzionati pareri ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo, è tuttavia evidente che quest’ultimo, seppur amministrativamente autonomo, non possa prescindere da considerazioni che, prima ancora che discrezionali, hanno natura estremamente tecnico-specialistica.

È orientamento giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui “l’obbligo di motivazione non può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria abbiano una propria autosufficienza e, in quanto richiamati “per relationem”, offrano comunque elementi sufficienti dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni poste a sostegno della determinazione assunta” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2011 del 21 aprile 2015).

Come ampiamente evidenziato in atti, nel caso di specie sono emerse profonde criticità progettuali, prima ancora che carenze nell’istanza, così come evidenziate dalla Commissione VIA e VAS e dalle altre Autorità amministrative che con la stessa hanno avuto modo di dialogare.

6.4.1. Le determinazioni cui si è materialmente giunti sul punto della qualità progettuale dell’intervento rientrano, come è noto, nel novero delle valutazioni di stretta discrezionalità tecnica.

È in proposito orientamento giurisprudenziale granitico quello secondo cui le determinazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione non sono utilmente sindacabili dal Giudice Amministrativo, che vede anzi estremamente contingentata la propria cognizione alla verifica estrinseca dei profili di logicità, coerenza e completezza della valutazione, potendo intervenire in sede di annullamento solamente qualora tale discrezionalità amministrativa si ponga al di fuori dei margini di una legittima opinabilità. Un margine di opinabilità che, come in questo caso, diminuisce ulteriormente all’aumentare della scientificità delle valutazioni (cfr., ex multis , T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 2020, n. 735;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 738/2019, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4466/2018).

Nel caso di specie, l’odierna ricorrente si duole della pretestuosità delle censure mosse, da parte della Commissione VIA, allo Studio di impatto ambientale - SIA dalla stessa presentato.

Ebbene, è insindacabile il parere della Commissione da ultimo menzionata, laddove sancisce che, in relazione allo Studio di Impatto Ambientale in concreto prodotto, i documenti e le informazioni presentate risultano tecnicamente carenti, mancando, questi, oltre che di specificità, altresì di idonei riferimenti e rilievi ambientali.

La valutazione in questione, non manifestamente illogica o irragionevole, non può utilmente essere contestata nella presente sede.

In presenza di una ricostruzione procedimentale invero assai dettagliata, confluita, anche se per relationem , nel decreto impugnato, la condotta amministrativa del MASE è senz’altro in asse con il terzo comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., oltre che con l’art. 1 della medesima legge, nella parte in cui richiede che l’attività amministrativa si rifaccia a canoni di economicità e, dunque, di efficienza.

6.4.2. La sfavorevole valutazione del progetto espressa dalla Commissione VIA e VAS (in punto di sostanziale inadeguatezza della descrizione e dell’analisi dell’incidenza “dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto” ) è stata riconnessa, inter alia , all’accertata prossimità dell’area di intervento con siti protetti dal punto di vista ambientale e naturalistico (Bosco di Curtipetrizzi, Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Santa Teresa e dei Lucci, Oasi di protezione faunistica) ed alla connessa assenza di uno screening completo di VINCA “ che analizzi tutti gli impatti, diretti e cumulativi, sui siti di Rete Natura presenti, con particolare riferimento al Bosco di Curtipetrizzi, in conformità a quanto prescritto dalle Linee guida 2019 sulla valutazione di incidenza ...”

Tale valutazione, che costituisce espressione di lata discrezionalità amministrativa (sindacabile entro ristretti limiti), si presenta immune dai denunciati vizi di carenza di istruttoria e di travisamento fattuale, atteso che, dalla lettura del parere (cfr. in particolare pagg. 28 e ss.), non emerge alcun elemento a supporto della tesi attorea - che si rivela errata - secondo cui la riscontrata lacunosità progettuale andrebbe riferita unicamente all’area SIC denominata " Bosco Curtipetrizzi ”, sito a una distanza “ di circa 3,35 km ad est dell’aerogeneratore MSG09” e non, invece, anche agli altri siti protetti identificati nel parere (e dianzi richiamati).

Rispetto a detti siti era certamente necessario compiere una puntuale e completa analisi di incidenza in relazione alla componente Biodiversità , ingiustificatamente omessa dalla ricorrente sul presupposto - ribadito in ricorso - che « l’area interessata dall’intervento non ricade all’interno di aree naturali, nazionali o regionali, istituite e protette ai sensi della 1. n. 394/91, né interessa, direttamente o indirettamente aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica europea denominata "Natura 2000", della quale fanno parte: zone umide di importanza, aree SIC, ZPS o IBA, istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» .

6.4.3. Né si può condividere, al riguardo, l’ulteriore assunto dell’irrilevanza dei prefati siti nell’ottica autorizzatoria, in quanto la disciplina in materia (cfr. Direttiva 92/43/CEE;
D.P.R. n. 357/1997), ispirandosi al principio di precauzione (art. 191 TFUE), stabilisce la necessità della verifica di incidenza (per tali intendendosi qualsiasi effetto o impatto che può essere causato all’ambiente fisico e naturale in un PSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività) anche con riferimento agli effetti indiretti, ossia alle “tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi” (cfr. Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza);
all’uopo introducendosi una nozione di prossimità (non legata ad alcun predeterminato buffer ) che, in concreto, è stata declinata dall’Amministrazione in modo non travisato o irragionevole (considerato che detti siti sono obiettivamente contigui al progettato impianto).

Del resto, la stessa società ricorrente riconosce che per 6 aerogeneratori su 15 previsti in progetto vi sono “criticità oggettive”, costituite dalla interferenza con un’Oasi di protezione faunistica, prevista dal Piano faunistico venatorio regionale.

6.4.4. A confutazione delle tesi attoree riguardanti il tema degli impatti cumulativi, occorre poi considerare che la D.G.R. n. 2122/2012 ricomprende espressamente – ai fini della valutazione de qua – non solo gli impianti già in esercizio o autorizzati, ma anche quelli per cui “le procedure abilitative sono in corso di svolgimento” , in tal modo evidenziando la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio , che tenga conto delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per lo sfruttamento di fonti rinnovabili .

6.4.5. Le argomentazioni dianzi esposte – evidenziando la correttezza quantomeno di una parte delle ragioni a sostegno del plurimotivato parere in esame – conducono alla reiezione dei relativi motivi di doglianza, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura (che sarebbe comunque inidoneo ad invalidare l’atto).

7. Parimenti infondato è anche il motivo, rubricato sub iv ), diretto ad avversare il parere del Ministero della Cultura, in quanto deve ritenersi che la mera lettura dell’atto faccia emergere come la posizione di detta Amministrazione, contrariamente alle tesi di cui al ricorso, è suffragata, sotto il profilo istruttorio, da numerose e persuasive evidenze - correttamente valorizzate anche in sede motivazionale - comprovanti l’effettiva e concreta idoneità del progetto per cui è causa ad interferire sfavorevolmente su aree e beni tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Invero, l’opposizione al progetto risulta fondata su una approfondita disamina delle interferenze paesaggistiche derivanti dalla contiguità dell’impianto rispetto ad aree provviste di valenza culturale, archeologica, architettonica e paesaggistica, all’esito di una valutazione sincronica ed in concreto di tutti gli interessi pubblici coinvolti; modus agendi del tutto conforme alle coordinate elaborate in subiecta materia dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. ex plurimis , Corte Costituzionale, 23/12/2019, n. 286).

Per cui, anche tale parere si presenta immune dai denunciati profili di illegittimità.

8. Appare, infine, irrilevante la dedotta mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, del parere della Regione Puglia (peraltro anch’esso negativo), che risulta accessivo all’ iter autorizzatorio per un intervento in materia di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di per sé soggetto a V.I.A. statale, rivestendo quindi un ruolo meramente consultivo/collaborativo, non vincolante, in base a quanto può pacificamente evincersi in proposito dall’art. 36, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, con riguardo all’esclusiva competenza del Ministero intimato sulla questione.

9. In conclusione, per le ragioni esposte (ciascuna autonomamente in grado di sorreggere il plurimotivato giudizio negativo di compatibilità ambientale), il ricorso va respinto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti del Comune di Mesagne e sono liquidate in dispositivo, mentre appare equo compensarle nei confronti delle altre parti non costituite o che – pur costituite – non hanno sviluppato difese nel merito della vicenda.

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