TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-12-30, n. 202217925
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2022
N. 17925/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09134/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9134 del 2021, proposto da
C C, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C P in Roma, via Michele Mercati 51;
contro
- Comitato Olimpico Nazionale - CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Federazione Italiana Tennis - FIT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M L, Massimo Proto, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M L in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
- Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Federazione Italiana Tennis Comitato Regionale Marche, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Paolo SCANDIANI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione n. 67/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezione III, pubblicata in data 24 agosto 2021, prot. n. 01130/2021, che ha respinto il ricorso n. 31/2021 promosso dal sig. Carlo Capodaglio, ex artt. 59 Codice di giustizia sportiva e 12 bis Statuto del CONI, in data 2021 per l'annullamento e la riforma della decisione n. 2/2021 della Corte Federale di Appello presso la FIT, comunicata a mezzo PEC in data 19 febbraio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale, ai sensi dell'art. 1.1.4, comma 5, del Regolamento Organico FIT, è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento dell'esclusione della sua candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere del C.R. Marche della FIT, avvenuta con comunicazione di “Rifiuto di Candidatura” del 10 febbraio 2021, cui ha fatto seguito l'esclusione della candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati in data 15 febbraio 2021, per il superamento del limite massimo di tre mandati, di cui all'art. 54, comma 2, Statuto FIT e in virtù di quanto disposto dall'art. 1.1.4 del Regolamento Organico FIT, e la successiva elezione di nuovi consiglieri con delibera dell'Assemblea Regionale Elettiva Marche FIT del 21 febbraio 2021;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Olimpico Nazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, l’istante ha impugnato, per l’annullamento, la decisione n. 67/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., Sezione III, pubblicata in data 24 agosto 2021, che, nel confermare la comunicazione del 10 febbraio 2021 del Presidente del Comitato regionale delle Marche, ha escluso il ricorrente dalla possibilità di candidarsi per la carica di consigliere del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis (FIT)-Marche, in ragione del superamento del limite massimo di tre mandati già svolti nella predetta carica, come previsto dall’art. 54, comma 2, dello Statuto FIT (avendo egli già svolto cinque mandati consecutivi dal 1981 al 2000).
Al riguardo, il ricorrente ha dapprima rappresentato quanto segue:
- con avviso di convocazione del 21 dicembre 2020, ai fini del rinnovo delle cariche sociali, il Presidente del Comitato Regionale (anche CR) Marche ha convocato l’assemblea regionale elettiva;
- in data 7 febbraio 2021, l’istante – quale associato alla FIT – ha presentato al CR Marche la propria candidatura alla carica di consigliere regionale;
- con comunicazione di “Rifiuto di Candidatura” del 10 febbraio 2021, cui ha fatto seguito l’esclusione della candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati avvenuta in data 15 febbraio 2021, il Presidente del CR Marche ha respinto la candidatura dell’istante alla carica di consigliere del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis (FIT)-Marche, in ragione del superamento del limite massimo di tre mandati già svolti nella stessa carica, come previsto dall’art. 54, comma 2, Statuto FIT e in virtù di quanto disposto dall’art. 1.1.4 del Regolamento Organico FIT;
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi alla Corte Federale di Appello presso la FIT che, in data 19 dicembre 2021, conformandosi alla precedente decisione n. 7/2020 relativa a fattispecie analoga, ha respinto il ricorso con decisione n. 2/2021;
- con successiva delibera del 21 febbraio 2021, l’Assemblea Regionale Elettiva Marche FIT ha proclamato l’elezione dei nuovi consiglieri del Comitato Regionale Marche per il quadriennio 2021-2024; tale delibera è stata impugnata dall’istante dinanzi al Tribunale Federale nazionale della FIT;
- la predetta decisione n. 2/2021 della Corte Federale di Appello presso la FIT è stata impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI che, con decisione n. 67/2021 del 24 agosto 2021, ha rigettato il ricorso proposto dall’istante.
Ciò premesso, avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dei principi che sovrintendono alla disapplicazione di norme nazionali e atti interni contrastanti con le fonti aventi il rango di normativa eurounitaria sovraordinata direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 della Cedu e art. 12 della Carta di Nizza (quali parti integranti del diritto eurounitario secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni. Carenza assoluta di potere ex art. 21-septies l. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dei principi generali e delle regole in tema di individuazione dei c.d. organismi di diritto pubblico, nonché dell’art. 15, comma 2, d. lgs. n. 242/1999 (il “decreto Melandri”), dell’art. 20, comma 1, statuto del Coni e dell’art. 1, comma 1, statuto FIT.
Le motivazioni con le quali il Collegio di Garanzia del CONI, nel confermare la decisione della Corte Federale d’Appello della FIT, ha negato la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della norma che limita la candidatura di coloro che hanno già svolto tre mandati (art. 16, comma 2, d.lgs n. 242 del 1992 come modificato dall’art. 2 della legge n. 8/2018), risultano tra loro contraddittorie in quanto mentre, da un lato, si esclude in astratto la ricorrenza stessa dei presupposti per la disapplicazione, dall’altro si nega la disapplicazione per la ritenuta conformità della previsione censurata ai principi eurounitari (artt. 11 Cedu e 12 Carta di Nizza).
In ogni caso, il Collegio di Garanzia è tenuto ad applicare le norme dell’ordinamento sportivo, ciò ai sensi dell’art. 2 del codice di giustizia sportiva.
È erronea poi la qualificazione della FIT quale “organismo di diritto pubblico”, come invero escluso in fattispecie analoga dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5348/2021.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come pure degli artt. 39 e 2 del codice di giustizia sportiva del Coni. Violazione e falsa applicazione art. 295 c.p.c.
Il Collegio di Garanzia - nel negare che gli organi di giustizia sportiva (la Corte Federale d’Appello, prima, e lo stesso Collegio di Garanzia, poi) siano legittimati a sollevare questione di costituzionalità delle norme che sono chiamati ad applicare - ha violato le norme che fissano i presupposti per riconoscere la sussistenza in capo ad un determinato organo della legittimazione a sollevare questione di costituzionalità in via incidentale;
3) in via subordinata al rigetto del precedente motivo di ricorso, riproposizione della questione di costituzionalità degli artt. 16, comma 2, d. lgs. n. 242/1999 – come modificato dall’art. 2, comma 1, l. n. 8/2018 – e 6, commi 1 e 2, l. n. 8/2018 (in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 48 cost., nonché 12 carta di Nizza, 11 Cedu e 20 ss. TFUE).
La decisione impugnata merita di essere annullata in quanto il Collegio di Garanzia, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, era legittimato a sollevare questione di costituzionalità degli artt. 16, comma 2, d. lgs. n. 242/1999 – come modificato dall’art. 2, comma 1, L. n. 8/2018 – e 6, commi 1 e 2, L. n. 8/2018.
In via subordinata, il ricorrente chiede comunque di sollevare questione di costituzionalità delle norme citate in quanto contrastanti con gli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 48 Cost., nonché l’art. 12 Carta di Nizza e gli artt. 11 CEDU e 20 ss. TFUE;
4) error in iudicando in ordine al rifiuto di interpretazione costituzionalmente orientata (in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 48 Cost., nonché 12 Carta di Nizza, 11 Cedu e 20 ss. TFUE) delle norme transitorie (artt. 16, comma 2, d. lgs. n. 242/1999, come modificato dall’art. 2, comma 1, l. n. 8/2018, art.