TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-05-23, n. 201700353
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2017
N. 00353/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2015, proposto da:
S C A, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Giba, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e P P, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
nei confronti di
V O, non costituita in giudizio;
per la condanna al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.
derivante dal mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria per la violazione della convenzione con cui il Comune di Giba ha concesso il diritto di superficie sull'area ricadente nel Piano di Zona situato in loc. “Congiau Is Ollastus”, per non aver trascritto la determinazione n. 301, del 27.10.2014, del Responsabile del Servizio tecnico che ha riconosciuto l'intervenuta decadenza della Coop. Edile Santadi (per inadempimento della convenzione e per essere stata dichiarata fallita) dal diritto di superficie concesso su un'area destinata a edilizia economica-popolare, e per non essersi immesso nel possesso degli alloggi edificati sulla suddetta area e non aver provveduto alla riassegnazione degli stessi ai promissari acquirenti, specie al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giba;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con atto pubblico del 29 giugno 1983, rettificato il 23 settembre 1983 e successivamente trascritto, il comune di Giba e la Cooperativa Edile Santadi srl hanno stipulato, ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 865/71, una convenzione per l’assegnazione in diritto di superficie, ai soli fini edificatori, di n. 10 lotti appartenenti al Piano di Zona situato in comune di Giba, loc. “Congiau Is Ollastus”, destinata ad insediamenti residenziali di edilizia economica-popolare.
Evidenzia il ricorrente che l’articolo 35 della legge 865/71 dispone che la convenzione debba indicare le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione e i casi di maggiore gravità per i quali tale inosservanza comporta la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie.
Il ricorrente, come gli altri soci della cooperativa Tului di Giba, stipulò con la Cooperativa Edile Santadi il contratto preliminare di compravendita di uno degli alloggi, provvedendo all’integrale adempimento delle sue obbligazioni, come da scrittura di transazione.
Nel marzo del 1987 la cooperativa consegnò l’immobile ultimato al ricorrente che lo adibì a propria residenza per 25 anni, sostenendo altresì varie spese di miglioria, fino allo sfratto avvenuto nel mese di giugno del 2013.
A seguito del fallimento della Cooperativa Edile Santadi, la curatela del fallimento citò in giudizio il ricorrente per ottenere lo scioglimento del contratto preliminare e con sentenza del Tribunale di Cagliari, confermata dalla Corte d’Appello, il preliminare venne dichiarato risolto sul presupposto che gli alloggi facessero parte dell’attivo fallimentare.
L’odierno ricorrente è stato così condannato al rilascio dell’immobile e al pagamento dei danni per la ritardata restituzione.
Solo in pendenza di tale causa, il comune di Giba, con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 301 del 27 ottobre 2004, formalizzava l’intervenuta decadenza della Cooperativa Edile Santadi dal diritto di superficie.
Sostiene il ricorrente che in base a tali atti il diritto di superficie si è estinto ex tunc consolidandosi in tal modo in capo al comune la piena proprietà anche degli alloggi.
Con tale determinazione viene ordinata, ma non eseguita, la pubblicazione e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del provvedimento di decadenza.
Lamenta il ricorrente che da tale momento l’amministrazione comunale è rimasta sempre inerte, nonostante incombesse su essa il dovere di attivarsi per l’immissione nel possesso dei lotti ormai rientrati nel patrimonio del comune in virtù della decadenza della concessione.
Dopo ulteriori sviluppi relativi alla vicenda in questione, ritenendo la sussistenza di una condotta trascurata e omissiva e comunque illecita del comune di Giba, che avrebbe cagionato al ricorrente un danno ingiusto e gravissimo, essendo stato privato dell’alloggio che aveva interamente pagato alla Cooperativa Edile Santadi, avendo subito uno sfratto coattivo ed essendo stato chiamato anche a risarcire i danni, ravvisando la responsabilità del Comune, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, l’odierno ricorrente ha infine proposto il ricorso in esame, col quale si chiede la condanna al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. derivante dal mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria per la violazione della convenzione con cui il Comune di Giba ha concesso il diritto di superficie sull'area ricadente nel Piano di Zona situato in loc. “Congiau Is Ollastus”, per non aver trascritto la determinazione n. 301, del 27.10.2014, del Responsabile del Servizio tecnico che ha riconosciuto l'intervenuta decadenza della Coop. Edile Santadi (per inadempimento della convenzione e per essere stata dichiarata fallita) dal diritto di superficie concesso su un'area destinata a edilizia economica-popolare, e per non essersi immesso nel possesso degli alloggi edificati sulla suddetta area e non aver provveduto alla riassegnazione degli stessi ai promissari acquirenti, specie al ricorrente.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2017, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, deve prendersi atto che le questioni lamentate dal ricorrente in ordine alla ritenuta erroneità del presupposto che ha dato luogo alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita tra l’odierno ricorrente e la Cooperativa Edile Santadi e cioè che gli alloggi in questione facessero parte dell’attivo fallimentare, risultano questioni coperte dal giudicato di cui alla sentenza n. 1375/2006 del Tribunale di Cagliari, confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 104/2011.
La questione all’esame di questo Tribunale concerne esclusivamente la sussistenza o meno, nel caso di specie, di un danno ingiusto causato dall’Amministrazione comunale resistente, che sia risarcibile in favore dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo.
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno che sarebbe stato al medesimo causato dal mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria per la violazione della convenzione con cui il Comune di Giba ha concesso il diritto di superficie sull'area ricadente nel Piano di Zona situato in loc. Congiau Is Ollastus, per non aver trascritto la determinazione n. 301, del 27.10.2014, del Responsabile del Servizio tecnico che ha riconosciuto l'intervenuta decadenza della Coop. Edile Santadi (per inadempimento della convenzione e per essere stata dichiarata fallita) dal diritto di superficie concesso su un'area destinata a edilizia economica-popolare, e per non essersi immesso nel possesso degli alloggi edificati sulla suddetta area e non aver provveduto alla riassegnazione degli stessi ai promissari acquirenti, specie al ricorrente.
Come evidenziato dall’Amministrazione comunale resistente sia nei propri atti difensivi, sia in atti a suo tempo adottati e portati a conoscenza dell’odierno ricorrente (nota del Responsabile del servizio tecnico del comune protocollo 5906 del 30 ottobre 2012 e nota del Sindaco protocollo n. 2378 del 24 aprile 2014), la mancata attivazione del Comune ai fini della declaratoria dell’intervenuta decadenza della cooperativa dal diritto di superficie e ai fini della conseguente riacquisizione della piena proprietà dell’area in questione e conseguente acquisizione della proprietà degli alloggi edificati su tale area, deriva da una precisa scelta dell’Amministrazione comunale medesima che ha ritenuto di non intraprendere le predette iniziative in ragione degli elevati costi conseguenti, in ragione dell’ammontare dell’indennizzo che il Comune avrebbe dovuto pagare alla cooperativa per gli immobili dalla stessa realizzati sull’area in questione di proprietà del Comune.
Tale posizione del comune in ordine all’odierna questione controversa è stata portata a conoscenza - tra gli altri - del ricorrente con la richiamata nota del Sindaco protocollo n. 2378 del 24 aprile 2014 (adottata proprio al fine di “comunicare la posizione dell’amministrazione comunale”), nella quale si rileva, tra l’altro, che la volontà dell’amministrazione comunale di non intraprendere le predette iniziative volte alla riacquisizione della piena proprietà dell’area, risulta confermata dal fatto che non è stata mai adottata dal Consiglio comunale la deliberazione di approvazione della decadenza della convenzione, come espressamente stabilito dall’articolo 14 della convenzione.
In tale nota il comune rivendica altresì “la facoltà, e non l’obbligo, dell’amministrazione di procedere all’acquisizione della proprietà dei terreni” ai sensi dell’articolo 619 del codice di procedura civile, secondo cui “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”.
Ciò stante, deve ritenersi che - ai fini della proposizione dell’odierna domanda di risarcimento del danno - sarebbe stato onere del ricorrente di contestare la predetta posizione dell’amministrazione, qualora ritenuta illegittima, sia attraverso la tempestiva impugnazione della predetta nota del 24 aprile 2014, con la quale formalmente e univocamente viene manifestata la volontà del comune - sorretta da plurime motivazioni - di non intraprendere le iniziative auspicate dal ricorrente;sia attraverso la formalizzazione dell’inerzia dell’amministrazione comunale nell’adottare le iniziative e nel porre in essere gli adempimenti - ritenuti necessari, obbligatori e vincolati dal ricorrente - conseguenti al fallimento della cooperativa, tra i quali, in primo luogo, l’immissione nel possesso dei lotti ormai rientrati - secondo la prospettazione del ricorrente - nel patrimonio del comune in virtù della decadenza della concessione e conseguente impugnazione dell’eventuale silenzio inadempimento dell’amministrazione medesima, in considerazione del disposto di cui all’articolo 30 del codice del processo amministrativo che espressamente “esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
La domanda di risarcimento del danno non può essere altresì accolta, oltre che per i motivi già sopra evidenziati, anche in considerazione del fatto che, anche qualora l’Amministrazione comunale avesse intrapreso le predette iniziative volte alla riacquisizione della piena proprietà dell’area e all’acquisizione della proprietà degli immobili in questione, avrebbe dovuto comunque procedere all’assegnazione degli alloggi attraverso un bando ad evidenza pubblica e con le procedure previste per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - come esattamente rilevato nella richiamata nota del 24 aprile 2014 - per cui l’assegnazione dell’alloggio in favore dell’odierno ricorrente si sarebbe configurata esclusivamente come eventuale.
Deve ritenersi infine l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno, anche sotto un ulteriore profilo strettamente attinente alla specialità e peculiarità del caso di specie.
Se, in via normale, deve ritenersi che i beni rientranti nei progetti di edilizia popolare sono destinati al pubblico servizio e non sono pertanto sottraibili alla loro funzione - come rilevato dal ricorrente nei propri atti difensivi - deve tuttavia riconoscersi la specialità e peculiarità del caso di specie, in ragione dei peculiari aspetti rilevanti nel caso in esame e concernenti la rilevata gravosità dell’indennizzo che il Comune avrebbe dovuto corrispondere per gli alloggi realizzati sull’area in questione e conseguente natura della relativa operazione quale “economicamente insostenibile” ai fini di un corretto utilizzo dei fondi pubblici, come evidenziato dall’Amministrazione comunale nella nota protocollo n. 2378 del 24 aprile 2014.
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta perché infondata.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.