TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-05-23, n. 201700353
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2017
N. 00353/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2015, proposto da:
S C A, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Giba, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e P P, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
nei confronti di
V O, non costituita in giudizio;
per la condanna al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.
derivante dal mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria per la violazione della convenzione con cui il Comune di Giba ha concesso il diritto di superficie sull'area ricadente nel Piano di Zona situato in loc. “Congiau Is Ollastus”, per non aver trascritto la determinazione n. 301, del 27.10.2014, del Responsabile del Servizio tecnico che ha riconosciuto l'intervenuta decadenza della Coop. Edile Santadi (per inadempimento della convenzione e per essere stata dichiarata fallita) dal diritto di superficie concesso su un'area destinata a edilizia economica-popolare, e per non essersi immesso nel possesso degli alloggi edificati sulla suddetta area e non aver provveduto alla riassegnazione degli stessi ai promissari acquirenti, specie al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giba;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con atto pubblico del 29 giugno 1983, rettificato il 23 settembre 1983 e successivamente trascritto, il comune di Giba e la Cooperativa Edile Santadi srl hanno stipulato, ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 865/71, una convenzione per l’assegnazione in diritto di superficie, ai soli fini edificatori, di n. 10 lotti appartenenti al Piano di Zona situato in comune di Giba, loc. “Congiau Is Ollastus”, destinata ad insediamenti residenziali di edilizia economica-popolare.
Evidenzia il ricorrente che l’articolo 35 della legge 865/71 dispone che la convenzione debba indicare le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione e i casi di maggiore gravità per i quali tale inosservanza comporta la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie.
Il ricorrente, come gli altri soci della cooperativa Tului di Giba, stipulò con la Cooperativa Edile Santadi il contratto preliminare di compravendita di uno degli alloggi, provvedendo all’integrale adempimento delle sue obbligazioni, come da scrittura di transazione.
Nel marzo del 1987 la cooperativa consegnò l’immobile ultimato al ricorrente che lo adibì a propria residenza per 25 anni, sostenendo altresì varie spese di miglioria, fino allo sfratto avvenuto nel mese di giugno del 2013.
A seguito del fallimento della Cooperativa Edile Santadi, la curatela del fallimento citò in giudizio il ricorrente per ottenere lo scioglimento del contratto preliminare e con sentenza del Tribunale di Cagliari, confermata dalla Corte d’Appello, il preliminare venne dichiarato risolto sul presupposto che gli alloggi facessero parte dell’attivo fallimentare.
L’odierno ricorrente è stato così condannato al rilascio dell’immobile e al pagamento dei danni per la ritardata restituzione.
Solo in pendenza di tale causa, il comune di Giba, con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 301 del 27 ottobre 2004, formalizzava l’intervenuta decadenza della Cooperativa Edile Santadi dal diritto di superficie.
Sostiene il ricorrente che in base a tali atti il diritto di superficie si è estinto ex tunc consolidandosi in tal modo in capo al comune la piena proprietà anche degli alloggi.
Con tale determinazione viene ordinata, ma non eseguita, la pubblicazione e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del