TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-03-05, n. 201400382

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-03-05, n. 201400382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400382
Data del deposito : 5 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01175/2013 REG.RIC.

N. 00382/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01175/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2013, proposto da:
Pininfarina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A P Psia, R M, con domicilio eletto presso l’avv. R M in Torino, via del Carmine, 2;

contro

Comune di Grugliasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso l’avv.to C M in Torino, via Pietro Micca, 21;
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Piemonte;

nei confronti di

Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Savarino, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandro Savarino in Torino, via Caprie, 13;
Fallimento De Tomaso Automobili S.p.A., in persona del curatore pro tempore ;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del Comune di Grugliasco, Settore Sviluppo Compatibile, Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Servizio Bonifiche e VIA, n. 430 in data 27 settembre 2013, avente ad oggetto "procedimento bonifica sito inquinato stabilimento ex - PININFARINA, via Pininfarina 14-18, Grugliasco, codine anagrafe siti da bonificare n. 2166. Sospensione dell'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica, relativa al Lotto proprietà ex-DE TOMASO (Fg. 14 Map. 185), in attesa del completamento della caratterizzazione dell'intero sito", trasmessa alla Società con nota del Comune in data 15 ottobre 2013 (prot. n. 30590), pubblicata all'albo pretorio dal 11 ottobre al 25 ottobre 2013;

- di ogni altro provvedimento antecedente, premesso, connesso e/o consequenziale comunque esecutivo della impugnata determinazione;
in particolare:

- del verbale della Conferenza di Servizi in data 17 settembre 2013, allegato alla suddetta determinazione;

- determinazione dirigenziale Settore Sviluppo Compatibile, Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Servizio Bonifiche e Via, n. 428 in data 16 luglio 2012, punto 3;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grugliasco e di Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha impugnato la determinazione in epigrafe, con la quale il Comune di Grugliasco ha stato sospeso il procedimento di bonifica del sito inquinato dell’ex stabilimento della Pininfarina s.p.a. “in attesa del completamento della caratterizzazione dell’intero sito”.

Lamenta parte ricorrente i seguenti vizi dell’atto:

Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 240 lett. g) e h), art. 241 d.lgs. 153/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione. Vizio del procedimento. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Lamenta parte ricorrente che la determinazione impugnata assumerebbe come valido un erroneo concetto di “sito dismesso” e non considererebbe che, nel parere espresso dalla Provincia nell’ambito della pertinente conferenza di servizi, non è stata riscontrata alcuna cessazione di attività. Sussisterebbero poi numerose iniziative pubbliche che presuppongono un persistente interesse industriale per l’area ed, infine, il provvedimento impugnato di fatto riaprirebbe una fase procedimentale già conclusa.

Si sono costituiti il Comune di Grugliasco e la società Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l., contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

Alla camera di consiglio del 12.12.2013 le parti hanno chiesto concordemente un rinvio al merito.

All’udienza del 20.2.2014 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Il provvedimento impugnato concerne il complesso processo di bonifica di un’area sita nel Comune di Grugliasco dove, dal 1958, la società ricorrente ha avuto uno stabilimento, dedicato alle attività di lastratura e verniciatura.

Con atto di vendita del 31.12.2009 (cfr. doc. 1 di p. controinteressata) la società ricorrente ha ceduto alla controinteressata S.I.T. s.r.l. il complesso industriale, sito in via Pininfarina n. 14/18 del Comune di Grugliasco.

Al momento della cessione, con riferimento ad una parte dell’area comprendente lo stabilimento e l’impianto di verniciatura, era in corso un contratto di affitto con la D T Automobili s.p.a., contratto che veniva a sua volta ceduto alla controinteressata (cfr. punto 6, p. 15 della vendita del complesso industriale) nel contesto della vendita.

Infine, in pari data 31.12.2009, la ricorrente cedeva alla D T Automobili s.p.a. il ramo d’azienda dalla prima ancora ivi detenuto, relativo alla verniciatura (menzionato a p. 16 della vendita di complesso industriale), e contestualmente subappaltava, sempre alla D T, una commessa di verniciatura in quel momento corso d’opera.

Nell’ambito della complessiva cessione veniva poi stabilito, al punto 7), che, nei rapporti tra Pininfarina s.p.a., quale parte venditrice, e l’odierna controinteressata S.I.T. s.r.l, quale parte acquirente, la prima avrebbe tenuto l’acquirente indenne da eventuali danni e “dai costi relativi alla bonifica del complesso immobiliare o degli impianti mobili oggetto della presente compravendita (o loro parti) o del terreno sul quale essi insistono o all’adeguamento dei medesimi alla normativa posta a tutela dell’ambiente, anche per l’ipotesi in cui gli interventi siano necessari al fine di rendere il complesso immobiliare o gli impianti mobili oggetto della presente compravendita o il terreno su cui essi insistono compatibili con usi diversi rispetto a quelli cui sono oggi destinati”.

La clausola di manleva contiene, poi, anche un espresso riferimento anche all’attività di verniciatura svolta a quel momento dalla D T s.p.a. in qualità di conduttore dello stabilimento, nonché di subappaltatore della Pininfarina s.p.a.

Successivamente la D T Automobili s.p.a ha acquistato dalla S.I.T. il fabbricato Centrale Termica e l’area su cui insisteva lo stabilimento gestito dalla stessa D T in virtù della cessione di ramo d’azienda.

La D T Automobili s.p.a. è infine stata dichiarata fallita nel luglio 2012.

Parallelamente alle operazioni di compravendita industriale, a partire dal novembre 2011, la Pininfarina s.p.a. e la S.I.T. s.r.l. hanno presentato al Comune di Grugliasco la comunicazione di avvenuto superamento delle “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC) (cfr. doc. 2 di p. controinteressta) nell’area e la Pininfarina s.p.a ha presentato un piano di caratterizzazione, oggetto di successive integrazioni, vagliato in sede di conferenza di servizi il 12.1.2012 (cfr. doc. 4 di parte controinteressata). Siffatto piano aveva ad oggetto solo una parte dell’area industriale, sussistendo in loco ancora delle attività tecnico-produttive (quelle svolte dalla D T), che non consentivano l’analisi dell’area nel suo complesso.

Con determinazione n. 428 del luglio 2012 il piano di caratterizzazione veniva approvato.

A luglio 2013 la Pininfarina, proseguendo le attività di caratterizzazione, presentava una “analisi di rischio sanitario sito-specifico” limitata alla sola porzione della centrale termica, dichiarando l’impossibilità di una analisi complessiva in relazione all’art. 240 lett. g) del d.lgs. 152/2006, cioè alla ritenuta sussistenza in loco di un sito in esercizio (cfr. doc. 9 di parte controinteressata, raccomandata Pininfarina del 20.7.2013).

Per altro il piano di caratterizzazione proposto dalla stessa Pininfarina, ed approvato sin dal luglio 2012 con la determina n. 428 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), prevedeva all’art. 3 lett. a) di integrare il numero di sondaggi proposti con riferimento alle aree più a rischio dello stabilimento (es. verniciature, trattamento acque, serbatoi interrati ecc.) e precisava che “qualora non sia tecnicamente possibile, ad esempio perché detti impianti sono utilizzati o comunque intralcerebbero le eventuali attività lavorative in corso, detti approfondimento potranno essere rimandati alla dismissione del sito”;
questa espressa previsione di una successiva analisi complessiva del sito è evocata dalla stessa Pininfarina s.p.a. nella raccomandata 29.7.2013 (sub. doc. 9 di parte controinteressata).

Con le determina n. 430 del 27.9.2013, oggetto della presente impugnativa, il Comune di Grugliasco, previo richiamo al citato punto 3) della determina n. 428/2012, ha sospeso l’approvazione dell’analisi di rischio sanitario sito-specifica e mandato alla Pininfarina s.p.a. di completare le indagini sul sito, ritenendo che si fosse verificata la condizione di cessazione delle attività in essere che avevano in precedenza costituito ostacolo ad una analisi complessiva.

La società ricorrente insorge sostanzialmente sviluppando tre profili di censura:

1) in fatto non sarebbe corretto né provato che le attività sul sito siano cessate, come previsto dalla determina n. 428/2012;

2) tanto si evincerebbe anche dal pressocchè coevo parere favorevole espresso dalla Provincia di Torino (del 10.9.2013) nell’ambito della conferenza di servizi;

3) il persistente interesse industriale per l’area sarebbe testimoniato anche dalla stessa attività della controinteressata, con ampio riscontro sui giornali e presso l’opinione pubblica, volta alla riqualificazione industriale del sito.

I tre profili di censura risultano infondati.

La richiesta di integrazione delle indagini ambientali (che non è affatto contraddittoria con il procedimento in atto ma ne costituisce un fisiologico sviluppo, secondo quanto previsto sin dalla determina n. 428/2012) risulta del tutto conforme a quanto già deliberato, su proposta della ricorrente, con il più volte invocato punto 3 lett. a) della determinazione n. 428/2012.

Deve precisarsi che detta determinazione, come osservato dal Comune resistente, non effettua alcun puntuale rinvio all’art. 240 lett. g) del d.lgs. n. 152/2006 (invocato solo dalla ricorrente nella propria raccomandata del luglio 2013 e successivamente in giudizio) quanto piuttosto enuclea espressamente ed autonomamente un concetto ossia la presenza di “attività lavorative in corso”, idonee ad intralciare eventuali analisi, con possibilità di rinvio di queste ultime alla dismissione del sito.

Nulla nel testo della determina del 2012 ne autorizza una interpretazione quale quella proposta dalla ricorrente (di fatto tale da rendere la condizione verosimilmente impossibile), secondo cui dovrebbe immaginarsi un rinvio, come contestato dalla controinteressata, sostanzialmente sine die in quanto ancorato non alla cessazione delle attività lavorative in corso (al momento di prima approvazione del piano di caratterizzazione), bensì ad una non meglio definita impossibilità di qualsivoglia futuro possibile sviluppo industriale dell’area.

E’ evidente che siffatta ultima tesi risulta irrazionale ancor prima che priva di fondamento sia rispetto al dettato della determinazione del 2012 (mai oggetto di contestazione da parte della ricorrente), sia, si ritiene. alla luce della stessa fonte normativa invocata dalla ricorrente che condivide la ratio della clausola della determinazione del 2012 .

La complessità dei procedimenti di bonifica, soprattutto là dove coinvolgono siti industriali in esercizio, sconta l’esigenza di un delicato bilanciamento degli interessi tra le ragioni ambientali e le esigenze produttive ed occupazionali intrinseche alle attività industriali in corso;
per tale motivo lo stesso codice dell’ambiente consente diverse misure di intervento, a seconda che l’attività produttiva sia in corso o meno, e la ratio è evidentemente quella di salvaguardare una attività industriale operativa.

Nel caso di specie, nonostante le contestazioni di parte ricorrente, risulta pacifico che non sussista più sul luogo alcuna attività industriale in corso;
di tanto ha dato atto il curatore fallimentare della ex D T, su cui incombe la gestione del sito, il quale ha attestato (cfr. doc. 6 di parte resistente) che, sin dal fallimento della D T Automobili s.p.a. (del 5.7.2012), non vi è stata attività lavorativa presso l’area ex-Pininfarina.

Né si vede quale ulteriore prova (negativa, e in quanto tale inammissibile) incomberebbe sulle parti rispettivamente controinteressata e resistente di “inesistente” attività, là dove la stessa ricorrente non è in grado di indicare quale mai sarebbe l’attività in essere trascurata dalle controparti.

Per altro corre anche l’obbligo di osservare che la ricorrente, che ha interamente dismesso il sito e le sue strutture produttive, non sarebbe neppure il soggetto legittimato a tutelare l’eventuale patrimonio produttivo/industriale del sito;
si intende dire che la ricorrente, in quanto mera responsabile ai fini della bonifica dell’area, e non più titolare di impianti di produzione in loco, non può farsi tutrice di presunte esigenze della produzione che si intestano oggi ad altri soggetti i quali, unici veri interessati, negano per contro la sussistenza ed attualità di siffatte esigenze produttive.

Gli unici soggetti la cui attività industriale potrebbe e dovrebbe essere tutelata sono infatti la ex D T (di cui è in atti la citata dichiarazione del curatore fallimentare) e la stessa controinteressata S.I.T. che, in quanto proprietaria dell’area con lo specifico scopo di favorirne una riqualificazione industriale, potrebbe al limite avere interesse alla salvaguardia di alcuni impianti esistenti in loco. La S.I.T., per contro, invoca in questa sede il diverso ed ugualmente apprezzabile interesse a garantire la miglior possibile bonifica dell’area (per altro proprio come previsto nel contratto tra la Pininfarina e la S.I.T.), proprio per rendere la zona più appetibile, anche con riferimento ad ulteriori e nuove possibili attività industriali e fermo restando che mancano attività allo stato in corso.

Escluso dunque che manchi la prova della cessazione dell’attività alla cui tutela era finalizzato il rinvio della caratterizzazione complessiva previsto sin dalla determina del 2012, non può poi ravvisarsi alcuna contraddizione procedimentale tra il parere della Provincia del settembre 2013 e la scelta di sospendere il procedimento da parte del Comune di Grugliasco.

Nel proprio parere la Provincia si è limitata ad esprimersi favorevolmente, per quanto di competenza, rievocando e ribadendo per altro la generale cornice di obbligo di estensione complessiva della bonifica, ove ne sussistano i presupposti. La Provincia non è il titolare degli impianti e, a differenza del Comune, non è neppure l’ente geograficamente più vicino all’attività e meglio in grado di valutarne la persistenza o meno;
correttamente il Comune, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dal contesto della conferenza di servizi, e senza smentire l’idoneità delle attività svolte dalla ricorrente e già vagliate favorevolmente dalla Provincia, ha preso atto del verificarsi della condizione prevista dalla determina del 2012 per l’estensione delle verifiche (la cui doverosità, per altro e se pur in astratto, è stata ribadita anche dalla Provincia).

Infine non hanno alcun rilievo nel procedimento i numerosi riscontri giornalistici prodotti in giudizio dalla ricorrente e riferiti a possibili e presunte trattative condotte dalla controinteressata per favorire l’installazione di nuove attività industriali nel sito;
la ricerca di una riqualificazione industriale dell’area è, come detto, la stessa finalità della società S.I.T. s.r.l. quale proprietaria dell’area. Ciò non toglie che, allo stato, non sia in essere alcuna attività industriale;
a ciò si aggiunga che la stessa S.I.T. che, si ribadisce, è l’unico soggetto che potrebbe vantare un interesse “industriale” alla conservazione dello status quo dell’area, nelle propria prospettiva ritiene invece prevalente l’interesse ad una complessiva bonifica del sito (al momento “inerte”) proprio al fine di agevolare il proprio compito di riqualificazione, anche industriale, dell’area.

Ancorare il concetto di “dismissione del sito” ad una sostanziale impossibilità, anche in prospettiva e in futuro, di destinazione di uso industriale dell’area, come preteso in ricorso, implicherebbe, come già osservato e come correttamente osservato dalla difesa della controinteressata, introdurre un concetto che, oltre a non essere come tale contemplato né dalla determina nè dalla normativa invocata, di fatto sospenderebbe le attività di bonifica sine die, pur in assenza di qualsivoglia attuale e concreta realtà produttiva da tutelare.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

La novità e complessità delle questioni comporta la compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi