TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-27, n. 202101310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-27, n. 202101310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101310
Data del deposito : 27 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2021

N. 01310/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01970/2019 REG.RIC.

N. 00202/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2019, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Silvio Baratta n. 10;

contro

Comune di San Giovanni A Piro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;

nei confronti

Paradiso Ristrutturazioni di Paradiso Annamaria, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Maria Riccio in Salerno, via Bastioni n. 41/B;
Gioacchino Tancredi non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 202 del 2020, proposto da:
Annamaria Guzzo, Domenico Bruno e Fortunato Bruno, rappresentati e difesi dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G in Salerno, via Silvio Baratta n. 10;

contro

Comune di San Giovanni a Piro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L L in Salerno, corso Garibaldi 103;

nei confronti

Paradiso Ristrutturazioni di Paradiso Annamaria e Gioacchino Tancredi non costituiti in giudizio;
D G, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De Caterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetana Mastroberardino in Salerno, via Mercanti 27;

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 1970 del 2019:

a)dell’ordinanza sindacale n. 134 del 20.11.2019, emessa dal Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e s. m. ed int., recante l’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati nell’area di proprietà, catastalmente identificata al foglio 18, particella 481 e sita nel Comune di San Giovanni a Piro;

b)di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali;

quanto al ricorso n. 202 del 2020:

a) dell’ordinanza sindacale n. 1 del 10 gennaio 2020, del Comune di San Giovanni a Piro, recante l’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati;

b) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni A Piro, di Paradiso Ristrutturazioni di Paradiso Annamaria e di D G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

I Sig.ri Guzzo e Bruno sono comproprietari di un fondo, sito nel Comune di San Giovanni a Piro, di circa 60 mq, catastalmente identificato al foglio 18, particella 481, ex 108. Il Sig. Guzzo, in data 1.06.2013, concedeva in locazione al Sig.T G un locale di circa 70 mq, per lo svolgimento dell’attività commerciale consistente nella vendita di prodotti ittici al dettaglio, con utilizzo di un piccolo appezzamento di terreno antistante i locali destinati alla pescheria situato di fronte agli stessi. Intorno al 2002, il conduttore realizzava, nel giardino retrostante il locale (catastalmente identificato al foglio 18, particella n. 108, oggi n. 481), un manufatto destinato a bagno asservito alla pescheria. Il Comune, in data 08.03.2018, emetteva ordinanza ripristinatoria, n. 18, recante l’ingiunzione demolitoria (al proprietario ed al conduttore) di una serie di opere abusive, cui seguiva immediata ottemperanza (come da comunicazione del 12.03.2018), per l’esecuzione della quale era incaricata la impresa edile “Paradiso ristrutturazioni di Paradiso Annamaria” (alla quale il dr. D G conferiva, altresì, l’incarico di coordinarsi, per la rimozione e smaltimento dei rifiuti temporanei, ex art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. n. 152/06, con il conduttore dei locali, Sig. T G). All’esito di un sopralluogo del 1.07.2019, come da verbale n. 6658, era riscontrata la presenza di rifiuti sull’area di spettanza del titolare in epigrafe.

Il Comune, in data 14.08.2019, con nota n. 8578, comunicava l’avvio del procedimento ai Sig.ri Guzzo Domenico, Tancredi ed alla Ditta Paradiso, riscontrata dal primo destinatario, con la produzione di osservazioni e deduzioni;
ed emetteva, ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, dapprima l’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti, n. 134 del 20.11.2019, e successivamente l’ordinanza sindacale, di analogo tenore, del 10.01.2020, n. 1, prot. n. 189 (notificata anche alla comproprietaria Guzzo Annamaria in data 13.01.2020).

Avverso l’ordinanza sindacale n. 134 del 2019, unitamente agli atti connessi e presupposti, insorge il Sig. D G, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso RG 2019/1970, notificato il 5.12.2019 e depositato il 21.12.2019, assistito dai seguenti rilievi di illegittimità così sintetizzati:

1)DIFETTO DI MOTIVAZIONE-VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 192,

COMMA

3, D.LGS 2006/152)- ECCESSO DI POTERE (CARENZA DI ISTRUTTORIA- IRRAGIONEVOLEZZA-CONTRADDITTORIETA’-SVIAMENTO).

La parte ricorrente stigmatizza l’operato comunale per non aver puntualmente esplicitato motivazione sulla sussistenza concreta dei profili soggettivi di imputazione della responsabilità del titolare epigrafato.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E SEGG. L. N. 241/90 – ART. 192,

COMMA

3, D.LGS. N.

152/2006) - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE (ART 3 L. N. 241/90) – ECCESSO DI

POTERE (CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA -MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ).

La parte ricorrente si duole del fatto che la comunicazione di avvio del procedimento andasse trasmessa anche agli altri comproprietari, in modo da instaurare con i medesimi un effettivo contraddittorio al fine di riscontrare la concreta titolarità del diritto di proprietà nonchè la loro eventuale estraneità ai fatti.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 183,

COMMA

1, LETT. BB) IN RELAZIONE ALL’ART. 192,

COMMA

3, D.LGS. N. 152/06 E ALL’ART. 50,

COMMA

5, D.LGS. N. 267/2000) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITÀ – CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO).

La parte ricorrente rimarca l’illegittimità dell’ordinanza sindacale sotto il profilo della sintomatica figura del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, atteso che la norma richiamata colpisce l’abbandono di rifiuti e non certo il deposito temporaneo degli stessi (art. 183, comma 1, lett. bb). I rifiuti oggetto della ordinanza di rimozione adottata ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/06 sarebbero, a suo dire, sussumibili nell’alveo dell’art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. n. 152/06, essendo temporaneamente depositati in attesa di recupero e smaltimento.

4. VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 192,

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