TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2020-04-28, n. 202001557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2020-04-28, n. 202001557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001557
Data del deposito : 28 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2020

N. 01221/2017 REG.RIC.

N. 01557/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01221/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2017, proposto da

IS IA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Circolo e Luigi Pane, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dei predetti Avv.ti



contro

A.B.C. – Azienda Speciale Acqua Bene Comune Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti

IG DO, IS IN, RT ID (in qualità di erede di IG AN, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 05.08.2012 e di RT FE, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 24.10.2013), RT NI (in qualità di erede di IG AN, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 05.08.2012 e di RT FE, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 24.10.2013), RT LO, non costituiti in giudizio;



per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8082/2012, passata in giudicato, pronunciata in data 08.06.2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;

Premesso che, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8082/2012, la Regione Campania veniva condannata « ad eseguire gli interventi come indicati dal C.T.U. Davide Cuccurullo (pagg. 34-37 della relazione depositata il 30.03.2007): a) “.... Realizzazione di un muro di contenimento della scarpata esistente a confine tra la fascia di esproprio e la sovrastante proprietà ...” degli attori, come da allegata “relazione di calcolo”;

b) relativamente al passaggio pedonale realizzato per

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