TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-01-08, n. 201500028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-01-08, n. 201500028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201500028
Data del deposito : 8 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02046/2013 REG.RIC.

N. 00028/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02046/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2013, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso Rosario Arena in Catania, Via Vallone n. 27;

contro

Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in Liquidazione Gestione Separata Irsap, in persona del elgale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso la stessa in Catania, Via V.Giuffrida, n. 37;

nei confronti di

S S;

per l'esecuzione

dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 2.04.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in Liquidazione Gestione Separata Irsap;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il Pres. S V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 2./13.08.2013 e depositato il successivo 14.08., il ricorrente chiede l’esecuzione della ordinanza di assegnazione somme in epigrafe - rilasciata in forma esecutiva in data 5.04.2013 ed in tale forma notificata in data 10.04.2013 – con il quale gli è stata assegnata in pagamento di un credito di complessivi € 33.581,16, oltre accessori, la somma resa disponibile dal Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in Liquidazione Gestione Separata Irsap in sede di pignoramento presso terzi.

Il Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in Liquidazione Gestione Separata Irsap si è costituito in giudizio deducendo la pendenza delle operazioni di liquidazione del Consorzio e rilevando che la somma potrebbe essere pagata solo nell’ambito della detta procedura di liquidazione, improntata ai principi della concorsualità tra tutti i creditori, risultando altrimenti alterata la prescritta par condicio .

Alla camera di consiglio del 27.11.2014 la causa è stata posta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.

Ed invero la deduzione svolta dal Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in Liquidazione Gestione Separata Irsap – secondo la quale la pendenza della detta liquidazione escluderebbe la possibilità di dare corso ad azioni esecutive individuali, tra le quali anche quelle per l’esecuzione del giudicato – non trova riscontro in alcuna norma di legge che limiti o escluda in tale situazione l’ordinaria assoggettabilità del patrimonio del debitore alle azioni esecutive del creditore prevista dall’art. 2910 cod. civ..

Ed invero non è dato rinvenire una siffatta norma né nella l.r. n. 8/2012, che all’art. 19 disciplina la procedura di liquidazione, né nella normativa civilistica relativa alla liquidazione delle società né nella disciplina di ordine generale sulla liquidazione degli enti soppressi (l. n. 1404/1956).

Con riferimento in particolare a tale ultima disciplina, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “ la normativa degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, pur stabilendo, in relazione ai crediti nei confronti degli enti la cui liquidazione è affidata all'apposito ufficio del Ministero del tesoro, un procedimento di accertamento del passivo simile a quello previsto dagli artt. 92 e segg. della legge fallimentare, non prevede l'obbligo del concorso dei creditori e il divieto di azioni individuali - operando tali principi solo nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge del 1956, si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa - e, pertanto, non impedisce il ricorso ad azioni giudiziari individuali, anche in mancanza della preventiva richiesta di pagamento al Ministero suddetto ” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1435 del 10-02-1988;
conf. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1428 del 13-11-1989).

Al contrario, specifiche previsioni limitative delle azioni individuali sono previste dal codice civile agli artt. 506 (in tema di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio dell’inventario) e 16 disp. di att. (in tema di liquidazione delle persone giuridiche) nonché, in campo pubblicistico, dagli artt. 244 e segg. D.Lgs. n. 267/2000.

Ciò premesso, rileva il Collegio che non risulta che l’Ente intimato abbia dato esecuzione al provvedimento di cui si tratta.

Inoltre, la giurisprudenza della sezione (T.A.R. Catania sez. Ia :29/05/2014 n. 1497 e 17/03/2014 n. 852) ha affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del c.p.a., avendo portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 3, lett. c), art. 7, comma 2, c.p.a.).

Deve, quindi, ordinarsi all’Ente intimato di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe, corrispondendo le somme e gli accessori ivi previsti.

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di liquidazione di una somma di denaro per ogni ritardo nella esecuzione della pronunzia in considerazione della particolare situazione del debitore che giustifica le difficoltà di esecuzione.

In conclusione il ricorso va accolto nei termini sopra specificati, dovendo ordinarsi al Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in Liquidazione Gestione Separata Irsap di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - con facoltà di delega ad altro Dirigente del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni centoventi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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