TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-05-15, n. 202401820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-05-15, n. 202401820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401820
Data del deposito : 15 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2024

N. 01820/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00682/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, Via Garibaldi, n. 15 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giovanni.parisi@pec.ordineavvocaticatania.it;



contro

Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS-, presso i cui uffici domicilia in AN, via Vecchia Ognina, 149;



in impugnativa e per l’annullamento previa sospensione,

- del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS-e sicurezza, emesso dal Prefetto -OMISSIS- di rigetto dell’istanza per ottenere il decreto di nomina a guardia particolare giurata e relativo connesso porto d’armi;

- ogni altro atto, comunque connesso a quello espressamente impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato in data 21 marzo 2024 e depositato in data 10 aprile 2024 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Il ricorrente è dipendente da alcuni anni - a tempo indeterminato dall’-OMISSIS-(società leader nel Sud Italia in ambito di sicurezza e vigilanza) che, attese le ottime doti lavorative del deducente e la carenza di personale qualificato, ha proposto - -OMISSIS- apposita istanza alla competente Prefettura per la nomina dell’esponente quale guardia particolare giurata, finalizzata al nuovo inquadramento.

In tale prospettiva, il deducente ha frequentato con successo i relativi corsi abilitanti alle funzioni da svolgere, conseguendo numerosi diplomi e attestati utili allo scopo; inoltre, è titolare di porto d’armi ad uso sportivo sin dal 2012, già rinnovato, per il quale la Questura -OMISSIS- non ha ritenuto vi sia alcun elemento ostativo al mantenimento.

Diversamente ha opinato, invece, la Prefettura -OMISSIS-ha fatto pervenire al deducente un preavviso di diniego al rilascio del richiesto titolo di guardia particolare giurata, avendo riscontrato la sottoposizione dell’esponente ad indagini per un procedimento penale incardinato (a querela di parte) nel 2020 per il reato di truffa.

L’esponente evidenzia che si tratta - attesa la procedibilità d’ufficio e nonostante la rimessione della querela - di un’imputazione che non riguarda la materia delle armi, né altri reati a connotazione aggressiva e/o violenta; aggiunge il deducente che la fattispecie in questione - che sarà vagliata nel marzo del 2025 - è maturata nel contesto familiare lavorativo dell’istante (la denuncia, infatti, è del padre del ricorrente), nell’ambito di una piccola impresa edile a carattere familiare di cui è stato a lungo dipendente.

Per il ricorrente sarà accertato in sede penale che l’imputazione de qua non ha elementi concreti di punibilità e che la denuncia in questione origina da dinamiche prettamente familiari: la querela (poi rimessa ed accettata giacché frutto di un malinteso), infatti, era stata presentata dal padre del ricorrente semplicemente per dare una lezione al figlio.

Lamenta il deducente che nonostante la prodotta remissione della querela, allegata alle note difensive ex art. 10 bis l. 241/1990, e l’insussistenza di qualsivoglia altro elemento di valutazione negativa, la Prefettura ha negato il provvedimento di nomina richiesto, motivato con il solo riferimento alla descritta circostanza dell’avvenuto rinvio a giudizio per il reato sopra descritto, che – anche a prescindere dall’eventuale condanna – è stato ritenuto grave e, come tale, incidente sull’accertamento della necessaria buona condotta morale del richiedente voluta dal T.U.L.P.S..

Secondo l’esponente difetta nella motivazione del provvedimento impugnato la ricostruzione dell’ iter logico giuridico che ha condotto la Prefettura -OMISSIS- a formulare il giudizio di inaffidabilità, ostativo al rilascio del titolo, omessa motivazione che appare ancora più evidente se ci si sofferma sulla circostanza per cui il ricorrente, dall’istruttoria effettuata in sede locale dall’Autorità di P.S., era stato giudicato invece idoneo alla nomina, meritando dunque la circostanza un’istruttoria ed una motivazione ancor più rigorosa.

1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale-OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’istanza di inibitoria avanzata e del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.

2. Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed assoluta carenza di motivazione. Falsa applicazione art. 138 T.U.L.P.S .

Per il deducente, in sintesi, il giudizio prognostico sulla pericolosità o inaffidabilità del soggetto al fine del rilascio/rinnovo di licenze di P.S. in ordine all'uso o abuso delle armi, deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di enucleare il pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, che deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, tale da consentire nella sede giurisdizionale la verifica della sussistenza dei presupposti delle adottate misure; tale giudizio, in concreto, può basarsi anche su valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus , in quanto nella materia de qua l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.

Tale amplissima discrezionalità, argomenta il deducente, deve tuttavia essere esplicitata all’esito di un’adeguata e puntuale istruttoria, della quale deve essere data intellegibile contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire in sede giurisdizionale la verifica della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.

Nel caso di specie, osserva l’esponente, la condotta penalmente illecita imputata si sostanzia in fatti di reato (ancora non accertati giudizialmente) da cui non è possibile dedurre in modo meccanico implicazioni in ordine al pericolo di abuso delle armi, non avendo l’Amministrazione esplicitato le concrete ragioni dalle quali desumere, in relazione alle dedotte circostanze fattuali, elementi che costituiscano indizi certi della ridotta affidabilità in materia di porto d’armi.

Invero, evidenzia la parte ricorrente, per la giurisprudenza qualora risultino reati (o imputazioni di reati) commessi proprio mediante l’uso o l’abuso delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge CT OC , sicché il divieto di detenzione delle armi non abbisogna, in genere, di altra motivazione; in altri casi, pur mancando una diretta relazione con l’uso delle armi, si potrà sostenere che taluni reati siano rilevanti ai fini del divieto, siccome indicativi di una personalità portata alla violenza fisica contro le persone; infine, per tutti quei reati nei quali non solo manca l’impiego delle armi, ma che neppure danno, almeno in prima approssimazione e secondo il comune sentire, alcuna indicazione indiretta riguardo ad una supposta propensione all’abuso delle medesime, la possibilità di trarne elementi di valutazione ai fini del divieto, se non è esclusa in radice, quanto meno è remota e legata a particolari contingenze, da indicare in motivazione.

Argomenta l’esponente che l’imputazione in questione è sussumibile nella sopra descritta terza categoria di reati e che la Prefettura, in merito, nulla dice circa l’effettiva sussistenza nel caso concreto di eventuali contingenze per le quali il richiedente possa non dare affidamento sul buon uso delle armi, illegittimamente collegando il diniego in maniera automatica all’esistenza di un giudizio penale in corso.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1.1. A giudizio del Collegio l’impostazione censoria racchiusa nell’atto introduttivo del giudizio appare distorta da un errore prospettico.

Il provvedimento avversato, infatti, non consiste nel diniego di (mero) rilascio del titolo abilitativo al porto d’armi, ma si sostanzia nel rigetto dell’istanza intesa ad ottenere il rilascio, in

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