TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-05-31, n. 202401254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-05-31, n. 202401254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401254
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 01254/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00576/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2024, proposto da M S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con la Cooperativa Solidarietà Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P A e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Oncologico Veneto - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Zero della Regione Veneto, non costituita in giudizio;
Dn Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, Saverio Sticchi Damiani e Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione cautelare,

- della delibera del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto n. 385 del 24 aprile 2024, avente il seguente oggetto: “Adesione alla convenzione Consip per l’affidamento dei “servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi del sistema sanitario nazionale” – lotto 12.” , pubblicata sull’albo on line in data 26 aprile 2024 (CIG Master 60361482E8 / CIG derivato A0579D875C);

nonché:

- della richiesta preliminare di fornitura (Id. ordine n. 7786356) del giorno 8 marzo 2024 e dell’ordinativo di fornitura di numero e data non noti;

- del diniego di autotutela, inviato alla ricorrente M in data 3 maggio 2024;

- di tutti gli atti presupposti, e di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo;

nonché

- per la declaratoria, in via principale o incidentale, della illegittimità/inefficacia della convenzione Consip denominata Convenzione Servizio Sanitario Nazionale Lotto 12 (ID1460 c.d. convenzione “Pulizie SSN” ), attivata il 29 aprile 2022;

- per la declaratoria di inefficacia del contratto attuativo nelle more eventualmente stipulato;

- per la condanna dell’Istituto Oncologico Veneto al risarcimento del danno per equivalente nella misura da quantificare in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Oncologico Veneto, della Consip S.p.a. e della Dn Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. C P e uditi, per le parti, i difensori presenti come riportato nel verbale di udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La M S.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendo, in fatto, che:

- questo Tribunale con le sentenze n. 2023 e 2024 del 29 dicembre 2023 ha accolto i ricorsi avverso i provvedimenti di aggiudicazioni della gara, suddivisa in 13 lotti, indetta da Azienda Zero per l’affidamento, tramite procedura aperta, del Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale in favore degli Enti aderenti all’iniziativa di acquisto, ivi compreso l’Istituto Oncologico Veneto;

- in pendenza del giudizio di appello Azienda Zero non ha dato esecuzione alle citate sentenze, con le quali è stata ordinata la nomina di una nuova commissione di gara;

- in data 5 aprile 2024 l’Istituto Oncologico Veneto ha inviato alla controinteressata D Service S.r.l. (di seguito D) e alla Consip S.p.A. una richiesta preliminare di fornitura in relazione alla Convenzione Servizio Sanitario Nazionale – Lotto 12, nota come convenzione “Pulizie SSN” ;

- essa, in qualità di attuale gestore del servizio di pulizia, ha prontamente segnalato all’Istituto Oncologico Veneto, che la Dn è risultata priva del requisito della regolarità fiscale, previsto a pena di esclusione dall’art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, con riferimento al periodo dal 17 agosto 2020 al 29 giugno 2022 (come accertato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2024), con la conseguenza che, in applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, l’Amministrazione non potrebbe stipulare con tale società prima di compiere i necessari controlli relativi a tutto il periodo d’interesse;

- ciononostante, l’Istituto Oncologico Veneto ha ugualmente deciso di procedere alla stipula del contratto attuativo, mediante un apposito ordinativo di fornitura.

- in data 3 maggio 2024 è pervenuto dall’Istituto Oncologico Veneto il diniego di autotutela, in cui si legge quanto segue: «Trattandosi di una gara espletata dalla centrale di committenza Consip S.p.a, quindi il soggetto competente ed abilitato ad espletare i controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., la Scrivente Amministrazione non può che rimettersi alle determinazioni sul punto della stessa Consip S.p.a.. Pertanto si invita la spett.le ditta, qualora non avesse già provveduto, a comunicare alla centrale di committenza le osservazioni già trasmesse».

Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente, premesso il proprio interesse alla proposizione del ricorso in quanto attuale esecutore del servizio di pulizia e per le «fondate speranze di aggiudicarsi la gara-ponte che l’Azienda potrebbe bandire nelle more della riedizione dell’intera gara regionale» , ha dedotto la violazione dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché il vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia grave e manifesta.

Più nel dettaglio, la ricorrente ha evidenziato l’illegittimità dell’atto di adesione alla convenzione Consip stipulata in data 18 dicembre 2020, in quanto a quella data (e sino al 29 giugno 2022) la D era priva del requisito di regolarità fiscale con la conseguenza che tale carenza rileverebbe (precludendo la stipula del contratto) sino all’ultimo atto della procedura di affidamento, da individuare nell’ordinativo di fornitura con cui l’Istituto Oncologico Veneto, aderendo alla Convenzione Consip, ha disposto l’aggiudicazione del servizio. Inoltre, la violazione tributaria è stata commessa dalla D in misura superiore alla soglia di gravità prevista dal legislatore, con la conseguenza che si configura a suo carico una fattispecie immediatamente escludente senza alcuna discrezionalità in capo alla Stazione appaltante.

2. Si sono costituite la Consip, la D e l’Istituto Oncologico Veneto per resistere al ricorso.

In particolare la Consip, dopo aver evidenziato che l’Istituto Oncologico Veneto, in mancanza di una gara regionale, era obbligata ad aderire alla convenzione Consip, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Tribunale osservando che, considerata la legittimità del provvedimento di aggiudicazione adottato in data 12 marzo 2020 dalla stessa Consip in favore della Dn, le contestazioni inerenti all’adesione alla convenzione, alla costituzione e all’esecuzione del rapporto contrattuale tra gli Enti ordinanti e l’aggiudicataria devono essere conosciute esclusivamente dal Giudice ordinario, trattandosi di attività di natura privatistica a valle della procedura pubblicistica di scelta del contraente. Consip ha eccepito, altresì, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, osservando che il lotto n. 12 della convenzione ha carattere pluriregionale, nonché l’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto per contestare l’aggiudicazione definitiva disposta dalla stessa Consip in favore della D in data 12 marzo 2020, ossia quando quest’ultima era in possesso del requisito di regolarità fiscale.

L’Istituto Oncologico Veneto ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della natura non provvedimentale degli atti impugnati, il proprio difetto di legittimazione passiva (non potendo essere qualificata come amministrazione aggiudicatrice) e la carenza di un interesse attuale e concreto della M alla proposizione del ricorso. Nel merito, l’Istituto Oncologico Veneto ha contestato che l’atto di adesione alla Convenzione Consip sia qualificabile, come esposto dalla ricorrente, quale aggiudicazione finale, evidenziando come la procedura ad evidenza pubblica sia interamente gestita dalla Consip, che ha il compito di selezionare il miglior contraente per la fornitura di un determinato servizio, aggiudicandogli la gara e sottoscrivendo la convenzione con Consip che indica le condizioni generali degli obblighi da egli assunti in qualità di fornitore per le Amministrazioni interessate.

La D, premesso che essa ha impugnato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7/2024 innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e/o di un interesse ad agire meritevole di tutela in capo a M. Nel merito, la D ha evidenziato come l’aggiudicazione definitiva in proprio favore sia stata disposta da Consip in data 12 marzo 2020 e che tale atto - che costituisce il provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica indetta dalla centrale di committenza - è legittimo perché l’aggiudicazione è stata disposta in data antecedente rispetto a quella in cui sarebbe maturata l’irregolarità fiscale evidenziata dalla M. Infine, la D ha osservato che l’adesione alla convenzione da parte del l’Istituto Oncologico Veneto si colloca in una fase negoziale e privatistica che non contempla la verifica da parte del soggetto aderente dei requisiti del fornitore, già selezionato da Consip nell’ambito di una procedura pubblicistica già conclusa.

3. All’udienza camerale del 22 maggio 2024 le parti hanno ampiamente discusso in ordine alla natura della procedura Consip e degli atti di adesione alla stessa. In particolare la ricorrente ha qualificato la convenzione Consip quale accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006 che verrebbe aggiudicato soltanto al momento dell’ordinativo di fornitura da parte del singolo Ente aderente. Le Amministrazioni resistenti e la controinteressata hanno contestato tale tesi evidenziando la specialità delle convenzioni Consip, che hanno una loro autonoma base normativa rispetto al genus dell’accordo quadro ed hanno ribadito che il completamento della procedura ad evidenza pubblica è coinciso con l’aggiudicazione definitiva disposta dalla Consip in data 12 marzo 2020.

4. Il Collegio, previo avviso alle parti, ha trattenuto la causa in decisione, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

5. Preliminarmente occorre ricostruire la vicenda in esame alla luce di quanto è stato documentato dalle parti e dei dati pacificamente acquisiti in corso di causa.

La Consip con provvedimento del 12 marzo 2020 ha comunicato alla D l’aggiudicazione definitiva della gara per «l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale» , relativamente al lotto 12.

Con successiva convenzione del 18 dicembre 2020 la Consip e la D, in qualità di aggiudicatario e di fornitore del servizio, hanno stabilito, testualmente, le condizioni generali del contratto che le singole amministrazioni contraenti potranno stipulare con l’emissione dell’ordinativo di fornitura. Nella convenzione le parti hanno specificato che la conclusione della convenzione stessa non implica alcun obbligo per le Amministrazioni o per la Consip di procedere «all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388».

Dal 17 agosto 2020 al 29 giugno 2022 la D è risultata priva del requisito di regolarità fiscale, a causa del mancato pagamento della somma di euro 27.000,00 (poi ridotta a euro 18.000,00), dovuti a titolo di contributo unificato.

In data 24 aprile 2024 l’Istituto Oncologico Veneto ha deliberato di aderire al lotto 12 della convenzione Consip, aggiudicato alla D, con l’emissione del relativo ordinativo di fornitura.

Ebbene, in questo quadro fattuale dev’essere esaminata preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in giudizio dalle Amministrazioni resistenti e, anche se non in modo esplicito, anche dalla controinteressata.

In base all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Consip ha il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni interessate, sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla convenzione medesima ed ai prezzi e alle condizioni generali prestabiliti.

In questo quadro, l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo attualmente in vigore, stabilisce che “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.

Quanto alle modalità di adesione alla convenzione Consip, l’Amministrazione interessata è tenuta a seguire il “processo di attivazione dei servizi oggetto della Convenzione Consip” , procedendo all’emissione della richiesta preliminare di fornitura, alla sua accettazione e alla successiva emissione dell’ordinativo di fornitura.

Sulla natura giuridica dell’atto di adesione ad una convenzione Consip hanno preso posizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi su una questione di giurisdizione sostanzialmente analoga a quella prospettata nel presente giudizio, nell’ambito di una controversia che vedeva anch’essa come parte un ente del SSN. In particolare le Sezioni Unite hanno osservato quanto segue: «[…] quando si adotta il modulo dell’accordo quadro, l’aggiudicatario - scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla sua stipulazione ottiene gli appalti basati sull’accordo quadro in virtù di affidamenti diretti. É noto d’altro canto che gli affidamenti diretti sono consentiti “entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso” (D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 54, comma 3), sicché allorquando, come nel caso in esame - ove si ricorderà il PTE predisposto da Getec era manchevole di taluni documenti significativi - si assume che l’affidamento sia avvenuto in deroga alle norme previste dall’accordo quadro, si è presenza di un affidamento illegittimo. Tale illegittimità può essere fatta valere esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo, al quale la trattazione delle controversie in materia di appalti pubblici conferiti mediante affidamenti diretti era già riconosciuta in via esclusiva dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244 (Cass., Sez. U. 8/08/2012, n. 14260) […] Si è già sopra precisato che gli atti a mezzo dei quali le amministrazioni interessate procedono al conferimento dell’incarico di servizio si configurano in forma di affidamento diretto. Ora non pare dubbio che, nell’operare in tale forma, l’amministrazione conferente non sia affatto vincolata in forza dell’intervenuta stipulazione della convenzione, giacché questa non configura un obbligo, ma solo un’opportunità. L’amministrazione interessata resta, infatti, libera di determinarsi, di fronte all’opportunità prefigurata dalla convenzione quadro, secondo la sua discrezionalità, potendovi aderire ovvero potendo optare, come pure l’esperienza concreta insegna, per una diversa soluzione parimenti giudicata vantaggiosa. Nell’uno e nell’altro caso essa esercita, nella facoltà di scelta di fruizione dei vantaggi offerti dalla convenzione mediante o meno adesione ad essa, il proprio potere d’autorità, con la conseguenza che del legittimo esercizio di esso, anche in difetto della competenza esclusiva attribuitagli dalla legge, potrà conoscere solo il giudice amministrativo. Anche sotto questa angolazione non vi e, dunque, ragione di dubitare della giurisdizione del giudice già adito» (Cassazione civile, Sez. un., 30 novembre 2022, n. 35335).

Secondo tale ricostruzione l’atto di adesione ad una convenzione Consip rappresenta l’esito di una valutazione comparativa di interessi con la quale l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, individua la soluzione maggiormente vantaggiosa per il soddisfacimento del suo bisogno. Ciò sta a significare che la delibera di adesione alla convenzione si caratterizza - come nel caso in esame emerge anche dalla lettura dell’atto di adesione adottato dall’Istituto Oncologico Veneto - per la spendita di un potere autoritativo da parte dell’Amministrazione, la quale provvede in primo luogo alla ricognizione del proprio fabbisogno e alla scelta di esternalizzarne il soddisfacimento mediante il ricorso al mercato (e quindi all’aggiudicatario della convenzione Consip), piuttosto che all’autoproduzione del servizio, secondo uno schema che, in buona sostanza, è proprio della delibera a contrarre della procedura di evidenza pubblica. Nel caso in esame, tuttavia, la peculiarità è data dal contenuto, sostanzialmente vincolato, che la delibera assume con riferimento al soggetto chiamato ad eseguire la prestazione, essendo già stato selezionato a monte nell’ambito dell’accordo quadro stipulato con Consip.

6. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che la controversia in esame sia ricompresa nella giurisdizione del Giudice amministrativo. Nel presente giudizio, infatti, è in contestazione la modalità, ritenuta illegittima, di esercizio di un potere autoritativo in quanto l’Istituto Oncologico Veneto ha deliberato di soddisfare il proprio fabbisogno, inerente alla pulizia e sanificazione degli ambienti, tramite il ricorso allo strumento convenzionale predisposto dalla Consip. Non può affermarsi, pertanto, che la controversia si radica su un rapporto paritario collocato a valle dell’evidenza pubblica, perché essa ad oggetto un atto che è espressione di un potere amministrativo che, a determinate condizioni, è stato vincolato dal legislatore con l’imposizione dell’obbligo di aderire agli accordi stipulati dalla Consip.

Sotto questo aspetto, si rende necessario precisare che l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ai sensi del quale “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.” ) non esclude il carattere discrezionale della scelta operata dall’Istituto Oncologico Veneto: quest’ultimo, infatti, è obbligato ad aderire alle convenzioni Consip soltanto qualora abbia preliminarmente valutato di non poter provvedere con i propri mezzi al soddisfacimento del bisogno, decidendo quindi di rivolgersi al mercato e, soprattutto, soltanto qualora non siano utilizzabili convenzioni regionali per quello specifico bisogno.

Ne consegue che, anche a fronte del dato normativo innanzi riportato, emerge con ogni evidenza il carattere discrezionale e autoritativo che permea la delibera di adesione alla Convenzione. Tale carattere, peraltro, risulta ancora più evidente nel caso in esame, in cui l’Istituto Oncologico Veneto, mediante una comparazione di interessi, ha ritenuto di aderire alla convenzione, decidendo di non attendere gli esiti della gara in corso di svolgimento da parte di Azienda Zero, che dovrà procedere alla nomina di una nuova commissione di gara in ottemperanza alle già citate sentenze di questo Tribunale n. 2023 e n. 2024 del 29 dicembre 2023.

7. A diverse conclusioni si deve pervenire, sempre in punto di giurisdizione, con riferimento alla domanda con cui la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità o inefficacia della convenzione stipulata tra la Consip e la D in data 18 dicembre 2020.

Sul punto il Collegio ritiene che si tratti di una convenzione privatistica, stipulata tra le parti in condizioni di parità all’esito della procedura ad evidenza pubblica che aveva determinato l’aggiudicazione della gara in favore della D. Tramite tale convenzione le parti hanno stabilito le condizioni generali del contratto che le singole Amministrazioni contraenti potranno stipulare con l’emissione dell’ordinativo di fornitura e gli obblighi assunti dal fornitore del servizio. Inoltre, il Collegio condivide l’osservazione, dirimente, formulata dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata, per la quale il legislatore consente al Giudice amministrativo di pronunciarsi sull’efficacia del contratto stipulato a valle dell’aggiudicazione soltanto nell’ipotesi in cui venga annullata l’aggiudicazione, che, invece, nel caso in esame non è stata impugnata dalla ricorrente. Ne consegue che la domanda dev’essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, fermo restando che la stessa potrà essere riproposta dinanzi al Giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 11 cod. proc. amm..

Tale declaratoria di difetto di giurisdizione evidentemente assorbe l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale sollevata dalla Difesa erariale.

8. Affermata la giurisdizione di questo Tribunale nei limiti ora indicati, il Collegio ritiene che il ricorso non sia supportato da un interesse diretto e attuale ad agire.

È opportuno ricordare che, nel giudizio amministrativo, «la legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura;
qualsiasi ricorso deve, quindi, fondarsi su un interesse ad agire;
l’esistenza di tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente e tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica»
( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2024, n. 3148).

Nel caso di specie, la ricorrente ha affermato che il proprio interesse «non è costituito solo dall’essere l’attuale esecutore, ma anche dalle fondate speranze di aggiudicarsi la gara-ponte che l’Azienda potrebbe bandire nelle more della riedizione dell’intera gara regionale o dei segmenti rilevanti della medesima (posto che tale riedizione non è stata ancora neanche avviata con la nomina di una nuova commissione). Inoltre, a ben vedere, la Consip potrebbe (e dovrebbe) risolvere la convenzione stipulata con Dn, e scorrere la graduatoria. E M è al secondo posto nella gara Consip, in relazione al lotto 12 di cui si discute».

Ebbene, il Collegio ritiene che la qualifica di attuale esecutore del contratto per la pulizia e la sanificazione dei locali dell’Amministrazione non radichi in capo alla ricorrente un interesse attuale e concreto, a fronte della volontà dell’Istituto Oncologico Veneto di aderire alla convenzione Consip, alla scadenza del contratto in vigore. Non può, infatti, ravvisarsi una situazione giuridica tutelabile in capo alla ricorrente all’ottenimento di un’ulteriore proroga del contratto, trattandosi di una facoltà che può essere liberamente esercitata dall’Amministrazione alle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto, né tantomeno l’esercizio o meno di tale facoltà (e la conseguente scelta di approvvigionarsi altrove per soddisfare il proprio bisogno) può configurare un pregiudizio patrimoniale ristorabile in via risarcitoria.

Analogamente, l’interesse della ricorrente ad aggiudicarsi la futura gara regionale ha carattere puramente ipotetico e non si vede come l’adesione alla Convenzione Consip da parte dell’Amministrazione resistente possa arrecare alla ricorrente medesima un pregiudizio concreto e attuale. Lo stesso può dirsi con riferimento all’interesse allo scorrimento della graduatoria della Convenzione Consip, posto che si tratta di Convenzione rispetto alla quale non si potrebbe rinnovare una richiesta di adesione in favore di un soggetto diverso dalla D.

9. In via subordinata, il Collegio ritiene comunque di precisare che, seppure si volesse ravvisare un interesse tutelabile in capo alla ricorrente, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito.

Ciò emerge da un dato fattuale, ossia dal rilievo per cui alla data in cui l’Istituto Oncologico Veneto ha deliberato di aderire alla convenzione Consip, la D era pacificamente titolare anche del requisito della regolarità fiscale (a decorrere dal 29 giugno 2022). Ne consegue che in alcun modo il principio della continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara risulta violato nel caso di specie: l’aggiudicataria, infatti, ne era in possesso al termine della procedura Consip e anche nel momento in cui si è obbligata a svolgere le prestazioni in favore dell’Amministrazione aderente alla convenzione. Ciò che è accaduto medio tempore - ossia la provvisoria perdita del requisito di regolarità fiscale - non determina l’illegittimità della delibera di adesione dell’Istituto Oncologico Veneto, che nel periodo considerato non era in alcun modo legata contrattualmente all’aggiudicataria, che era stata selezionata in modo legittimo dalla Consip, e quindi non era qualificabile in termini di affidataria del servizio, tenuta in quanto tale alla continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la fase di esecuzione del contratto. Questa prospettiva è avvalorata anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite innanzi citata: se è vero, infatti, che l’adesione alla convenzione Consip è espressione di una valutazione di convenienza e di opportunità da parte dell’Istituto Oncologico Veneto, quanto accaduto prima che quest’ultima si determinasse nel senso dell’adesione alla convenzione non può esserle opposto, perché attiene ad un procedimento che si è integralmente svolto fra altri soggetti.

10. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente sarebbe infondata nel merito, in ragione della legittimità dell’avversata delibera di adesione alla Convenzione.

11. In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con conseguente assorbimento delle restanti eccezioni processuali sollevate dall’Istituto Oncologico Veneto, dalla Consip e dalla controinteressata.

12. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della novità e della particolare complessità della fattispecie esaminata.

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