TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-03-09, n. 202300317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-03-09, n. 202300317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300317
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 00317/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01546/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Gatto, Angelo Ressa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell' ordinanza ex art. 436 c.p.c. della Corte di Appello -OMISSIS- emessa nel ricorso n. R.g. -OMISSIS- depositata in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Farina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Premesso che:

con sentenza n. -OMISSIS-il Tribunale di -OMISSIS- Sez. Lavoro ha accolto le pretese del ricorrente condannando il Ministero della Salute a corrispondere al sig. -OMISSIS-la somma di 6781,40 €, più le spese di lite, come ivi quantificate;

con ordinanza ex art. 436 c.p.c., sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-, depositata in data-OMISSIS-, la Corte d’Appello -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero della Salute avverso la pronuncia del giudice di primo grado, condannando la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, come ivi liquidate;

con ricorso depositato in data 28.12.2022 parte ricorrente precisava che l’ordinanza, munita di formula esecutiva, è stata notificata in data 1.7.2021 al Ministero della Salute, presso la sede in Roma;

che la predetta ordinanza risulta passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte d’Appello e debitamente allegata agli atti;

di conseguenza, essendo la sentenza passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria e depositata in

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