TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-08-05, n. 202003523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-08-05, n. 202003523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003523
Data del deposito : 5 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2020

N. 03523/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00906/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2020, proposto da
P I, G N, T M, A D M, R N, M S, A V, D V, P D V, A I, R C, P U, G B, R T, C B, M D R, A M, C V, A V, G D N, G A, A D V, L N, R C, F D F, G N, N V, F V, A D V, G G, A D V, P C, A F, A D N, G D V, N C, L C, M C, Amalia D'Alterio, Salvatore Emmanuele D'Alterio, Anna Savarese, Franco Catuogno, Miriam Spatuzzi, Francesco Porcaccio, Martino Di Matteo, -OMISSIS--OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Miano a Capodimonte n. 57;

contro

Comune di Quarto, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;
Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Uccello e Maria Gabriella Tagliamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’ente, in Napoli, alla via Vicinale S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1;

nei confronti

Iiad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cellnex Italia S.p.A., già Galata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli, via dei Mille n.16;

per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

- del silenzio assenso formatosi sulla istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) prot. n. 18461/2019 del 14/05/2019, presentata da ILIAD ITALIA S.P.A. e GALATA S.P.A. al Comune di Quarto per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile di Iiad Italia S.p.A., e l’adeguamento strutturale del preesistente impianto porta-antenne di proprietà di Galata S.p.A.;
e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il parere positivo preventivo dell'Arpa Campania, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata, nonché ogni altra autorizzazione concessa dal Comune di Quarto con riferimento all’impianto sito in via Cocci n. 45, ed ogni atto connesso e consequenziale,

nonché per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto e dell’Arpac e di Iiad Italia S.p.A. e di Galata S.p.A.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum della Wind Tre spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 15 luglio 2020 il dott. G P di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 70/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al R.G. n. 906 dell’anno 2020, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- che le società Iiad Italia spa e Galata spa presentavano al Comune di Quarto una istanza congiunta protocollata al n. 18461/2019 del 14/05/2019, per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile di Iiad Italia S.p.A., e l’adeguamento strutturale del preesistente impianto porta-antenne di proprietà di Galata S.p.A., da realizzarsi nel Comune di Quarto – Via Cocci n. 45, nel sito denominato per Iiad NA80010_001 QUARTO COCCI e per Galata NA105

QUARTO

1;

- che la medesima istanza veniva inoltrata anche all'ARPAC per l’ottenimento del parere prescritto dall’art. 87 D.lgs. 259/2003 per la parte di competenza di Iiad Italia spa;

- che l’istanza prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto radioelettrico su un lastrico solare dove già preeesisteva un impianto, gestito al momento da Wind Tre spa, ma precedentemente installato dalla Soc. Nokia Siemens Network Italia spa, e risalente a data antecedente al 31.3.2003 (come risultante dal titolo abilitativo in sanatoria del 2010), sebbene nascosto in una finta canna fumaria;

- di non aver avuto conoscenza dell’avvio del procedimento, attesa la mancanza di qualsiasi comunicazione o di forma di pubblicità;

- che, in data 20.9.2019, l’Arpac rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell’impianto;
in mancanza di una autorizzazione espressa, il provvedimento autorizzatorio si sarebbe formato per silentium a seguito dello spirare del termine stabilito dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 per la formazione del silenzio significativo, ossia in data 12.8.2019;

- che, in data 21.11.2019, le società controinteressate presentavano comunicazione di inizio dei lavori acquisita al protocollo con n. 43745/2019;
anche stavolta ai ricorrenti non veniva dato alcun avviso;

- di aver quindi saputo dell’istallazione solo in data 13.01.2020, quando gli operai erano arrivati in loco per montare l’impianto.

Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

Si costituivano inoltre la Galata e l’Iiad, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso, con memorie in cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

Interveniva nel giudizio la Wind Tre spa, con atto depositato in data 27.05.2020.

All’udienza del 21 aprile 2020, con ordinanza cautelare n. 967/2020, l’istanza cautelare veniva accolta.

All’udienza del 15 luglio 2020, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 84 D.L. 18/2020, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 70/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 87 co. 4 d.lgs. 259/2003, atteso che l’istanza non è stata pubblicizzata;
tale omissione genera l’illegittimità del titolo abilitativo;

2) è illegittima un’istanza congiunta per richiedere due provvedimenti di diversa natura, ossia l’installazione di un nuovo impianto e una modifica a quello esistente, atteso che la legge prevede due regimi giuridici diversi (art. 87 e art. 87 bis);

3) vi è una difformità tra il progetto presentato e approvato, e la possibilità giuridica di utilizzare le frequenze indicate nel progetto;
infatti, o Iiad Italia spa intende utilizzare le frequenze 700 MHz (5G) prima del 1 luglio 2022, ossia in violazione di quanto prescrive la normativa italiana e il bando di assegnazione del MISE;
oppure l’impianto costruito non rispetta il progetto, e sarà completato solo a partire dal 1 luglio 2022;
tale difformità è stata pure rilevata dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi;

4) vi è stata una difformità della rappresentazione progettuale rispetto allo stato reale dei luoghi (nel progetto è stata rappresentata un’altezza ridotta dell’officina costruita in aderenza all’edificio sul cui lastrico solare è stata eretta l’antenna);
e tale difformità è rilevante perché maschera il fatto che il posizionamento dell’antenna, per come risulta localizzata, a ridosso di vari edifici, necessariamente investe nel suo lobo principale di irradiazione parte di edifici a permanenza umana superiore alle 4 ore giornaliere;

5) nell’Analisi di impatto elettromagnetico, a pag. 49, il progettista assevera che in prossimità dell’Edificio n. 10 il punto di contatto sia un “ Lastrico con permanenza della popolazione <4h ”, in realtà tale punto è un terrazzo che costituisce pertinenza dell’abitazione dei signori Vaccaro;

6) violazione del principio di precauzione;
l’impianto è pericoloso per la salute umana.

In memoria depositata in data 27.03.2020 la Galata eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, perchè gli odierni ricorrenti, al pari di tutti i cittadini del Comune di Quarto, sarebbero venuti a conoscenza dell’esistenza dell’autorizzazione tacita all’installazione dell’antenna dal 28 novembre 2019 o, al più tardi, dal 4 dicembre 2019, come dimostrato dalla documentazione in atti;
la notifica del ricorso all’

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