TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2015-11-30, n. 201513193

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2015-11-30, n. 201513193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201513193
Data del deposito : 30 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08801/2014 REG.RIC.

N. 13193/2015 REG.PROV.PRES.

N. 08801/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8801 del 2014, proposto da:
S O, rappresentato e difeso dall'avv. M N, con domicilio eletto presso M N in Roma, Via Andrea Doria, 64 Sc. G;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Frosinone in data 9.4.2014 recante il diniego del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Vista la sentenza n 5384/15, con la quale per il ricorso in esame è stato dichiarato il difetto di giurisdizione con compensazione delle spese;

Vista l’istanza, depositata in data 4 agosto 2015, con la quale l’avv. M N chiede la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decisione dell’apposita Commissione;

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

Visto il D.M. 8 aprile 2004, n.127;

Visto l’art.2 D.L. 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla L.4 agosto 2006, n.248);

Visto l’art.9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito, con modificazioni, dalla L.24 marzo 2012, n.27);

Visto il D.M. 20 luglio 2012, n.140;

Tenuto conto dei parametri di riferimento di cui alla tabella A – Avvocati del suddetto D.M. 20 luglio 2012, n.140;

Considerato che, in base all’art.9 del citato D.M. n.140/2012, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, gli importi sono di regola ridotti della metà;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art.11 dello stesso D.M. n.140/2012, il giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete e della serialità del ricorso;

Valutata l’opera complessiva prestata dal difensore nella presente fattispecie, nonché la natura ed il grado di complessità della causa anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti;

Ritenuto congruo, per tutto quanto sopra liquidare in favore dell’avv. M N un importo complessivo pari ad euro 831,00 (ottocentotrentuno/00), anche alla stregua di quanto già affermato sul punto della Sezione (cfr, per tutte, T.A.R. – Lazio - Roma. Sez.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi