TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2023-08-16, n. 202300137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2023-08-16, n. 202300137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300137
Data del deposito : 16 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2023

N. 00137/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F A e G P S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F A in Avellino, via Paul Harris n. 22;

contro

- Liceo -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L B, G B e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale in Trento, piazza Dante, n. 15;
- Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9.

per l’annullamento

previa sospensione cautelare anche monocratica, della decisione di non ammissione di -OMISSIS- all’esame di maturità ( rectius : di Stato), come riportato nel verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2023 del Consiglio della Classe -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

1.1.La ricorrente -OMISSIS-, studentessa liceale, premette di aver frequentato i primi quattro anni di liceo scientifico presso l’Istituto -OMISSIS- senza avere riportato alcuna carenza da recuperare negli anni successivi, tranne al quarto anno di liceo (-OMISSIS-), quando ha riportato due debiti, non gravi, in matematica (voto 5) e fisica (voto 5: cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

Giova sin d’ora evidenziare che, in dipendenza della competenza di tipo concorrente che la Provincia Autonoma di Trento esercita in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)” a’ sensi degli artt. 9, n. 2 e 16 dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972,n. 670 nonché delle norme di attuazione dello Statuto speciale medesimo approvate con d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e richiamate anche dall’art. 81, comma 3, del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dall’art. 12 del d.P.R. 21 giugno 2009, n. 122, nel caso di specie in luogo dell’istituto di integrazione dello scrutinio finale di cui all’art. 4, comma 6, del predetto d.P.R. n. 122 del 2009 (cc.dd. “esami di riparazione” ) trova applicazione, a’ sensi degli artt. 59 e 60 della della l.p. 7 agosto 2006, n. 5, l’istituto normato art. 8 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg recante “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” , a’ sensi del quale - e per quanto qui segnatamente interessa - “il consiglio di classe può ammettere alla classe successiva lo studente con carenze dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità delle stesse e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso previsto dalla lettera d);
il consiglio di classe in particolare:

1) attribuisce allo studente il voto sei indicando, in un apposito spazio del documento di valutazione, la disciplina con carenze. All'albo dell'istituzione scolastica la disciplina con carenze è riportata con il voto sei e l’ammissione alla classe successiva è integrata con un asterisco;

2) stabilisce, su proposta del docente della disciplina, le parti di programma che lo studente deve seguire per il recupero delle carenze;
d) l’istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze un solo corso di recupero all’inizio dell'anno scolastico con verifica al termine del corso;
in caso di esito negativo della verifica l’istituzione scolastica offre, su richiesta dello studente, una sola altra verifica, indicativamente entro metà gennaio”
.

Nel ricorso si legge quindi che “a fine luglio del -OMISSIS-, per motivi personali, -OMISSIS-, con il consenso dei genitori, ha deciso di trasferirsi presso il Liceo -OMISSIS-, per frequentare il quinto anno di liceo e, così, concludere il suo ciclo di studi liceali. Nel programma di studio del precedente Liceo -OMISSIS- non era previsto lo studio del diritto, per cui -OMISSIS- ha dovuto sostenere l’esame integrativo della disciplina, il cui mancato superamento non avrebbe consentito l’iscrizione all’ultimo anno del nuovo Liceo -OMISSIS-. La prova di diritto, sostenuta a settembre (più precisamente il giorno 3) è stata superata in modo positivo, permettendo alla ricorrente il recupero, in un solo mese di studio, dell’intero programma di diritto dei due anni (3^ e 4^ liceo) che i futuri compagni di classe avevano già svolto. Per quanto riguarda il recupero dei due debiti formativi (matematica e fisica), non ostativi ai fini dell’ammissione al nuovo Liceo -OMISSIS-, -OMISSIS- ha recuperato matematica, a pieni voti, durante la prima prova utile di settembre (il giorno 21), prevista dal Liceo -OMISSIS-. Il recupero è avvenuto con un insegnante di matematica del nuovo liceo … diverso dall’insegnante di matematica e fisica … che -OMISSIS- avrebbe avuto durante l’anno scolastico che si apprestava a frequentare. Per quanto concerne il debito formativo di fisica (voto 5) la studentessa ricorrente ha sostenuto una prima prova di recupero, del debito dell’anno precedente, nel mese di settembre (cfr. ibidem, doc. 2 ), non superandola e ottenendo un voto pari a 5. Ha poi sostenuto di nuovo la prova di recupero per il debito dell’anno precedente, nel mese di novembre -OMISSIS-, ancora senza superarla e ottenendo nuovamente un voto pari a 5” (cfr. ibidem , doc. 2bis).

Nel ricorso si legge pure che “nonostante le due prove non siano state superate da -OMISSIS-, il Liceo -OMISSIS- non ha predisposto alcuna misura per prevenire ‘l’insuccesso scolastico e formativo’ di -OMISSIS-, così come previsto e disposto dall’art. 8 del decreto del presidente della PAT” (Provincia Autonoma di Tento) “del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg. La ricorrente ha richiesto più volte forme di recupero della disciplina di fisica, il cui debito non era stato superato. La necessità di tali modalità di recupero formativo non è stata predisposta nemmeno dopo la pubblicazione sul registro elettronico della ‘pagellina infraperiodale di novembre’ ” (cfr. ibidem , doc. n.3), “dove i voti di matematica e fisica, relativi al programma scolastico dell’ultimo anno del Liceo -OMISSIS-, indicavano una carenza grave in entrambe le discipline. La ‘pagellina infraperiodale’ di novembre evidenzia anche una repentina, e forse incomprensibile, carenza anche in matematica, che invece era stata brillantemente recuperata con un altro insegnante dello stesso Liceo -OMISSIS- …, poco più di un mese prima, in occasione della verifica di recupero debiti previste dalla scuola. Nemmeno in questa occasione sono state predisposte le misure formative di recupero come previsto dall’art. 8 del DPR ( recte: decreto del Presidente della Provincia ) 7 ottobre 2010 nr. 22-54/Leg., nonostante ci si trovasse a circa due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, oltretutto per una studentessa proveniente da altro istituto, nel cui caso, l’art. 59 della L. P. 7, al comma 1, esplicitamente, prevede, fra l’altro, che ‘le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all’altro, volte ad assicurare l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta’ ” .

Il verbale di scrutinio di fine primo quadrimestre riporta le carenze della ricorrente nelle seguenti materie: matematica (voto 5), fisica (voto 4), lingua e letteratura italiana (voto 5) e diritto (voto 5).

La ricorrente rileva in proposito che “per quanto riguarda matematica e fisica … i risultati del quadrimestre certificano una insufficienza lieve in matematica e una grave in fisica per le quali, all’interno del verbale di scrutinio, è indicata, come misura di recupero formativo, il solo sportello, contravvenendo alle direttive dell’art. 8 del decreto del presidente della PAT del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg, che, al comma b” ( rectius : comma 1, lett. b) “prevede il compito di ‘predisporre, attuare e valutare le attività di sostegno in corso d’anno e le relative verifiche’, le quali sono esplicitate nel comma d)” (rectius: comma 1, lett. d) “dello stesso articolo. Nulla di tutto ciò è stato fatto da parte del Liceo -OMISSIS- in corso d’anno. Per quanto riguarda la disciplina del diritto, nonostante -OMISSIS- avesse superato la prova integrativa di settembre, recuperando il programma che i compagni avevano fatto nei due anni precedenti, la scuola ha indicato come unica misura di recupero formativo lo ‘studio individuale’ da parte della ricorrente. La stessa misura di recupero è stata indicata per il recupero della insufficienza lieve (voto 5) di lingua e letteratura italiana. In tutte le materie in cui -OMISSIS- presentava delle carenze, la scuola, il consiglio di classe e gli insegnanti non hanno proposto alcuna ‘attività didattica di recupero’ nonché relativi corsi e, di conseguenza, alcuna verifica prevista per informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti. Va notato che, nonostante -OMISSIS- avesse reintegrato il suo debito in matematica, prima dell’inizio dell’anno scolastico nel nuovo Liceo -OMISSIS-, con altro insegnante della scuola, sia emersa una carenza già dopo due mesi dall’inizio della scuola (vedi pagellina infraperiodale allegata) e non siano state predisposte le misure adeguate per recuperare l’eventuale carenza che stava emergendo. L’insegnante di matematica ….. docente anche di fisica, a questo punto, aveva tutti gli elementi per predisporre un programma personalizzato di recupero che non coincidesse con un mero e generico sportello, oltretutto concesso solo a fine maggio” (cfr. ibidem doc. 3 bis).

Giova sin d’ora soffermarsi su quanto a questo punto riferito dalla ricorrente : “Va detto che il giorno 14 febbraio 2023, nonostante un grave lutto familiare avvenuto nel giorno precedente (13 febbraio) e i funerali che si sarebbero svolti il giorno successivo (15 febbraio), -OMISSIS- ha partecipato all’English TOLC-E (prova di ammissione ai corsi di laurea universitari di Economia in inglese), risultando nella lista dei primi 30 ammessi del corso di laurea -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Trento” (cfr. ibidem , doc. 4). “Si rammenta che l’English TOLC-E, per i corsi di laurea in economia, oltre alla comprensione dei testi in inglese, contempla un test di matematica superiore e uno di logica. Il superamento di tale test dimostra l’attitudine di -OMISSIS- non solo per la lingua inglese, ma anche per la matematica e la logica. Si rammenta altresì che i voti delle altre materie scientifiche (scienze e informatica), alla fine dello scrutinio del primo quadrimestre, risultano essere rispettivamente 8 (scienze) e 7 (informatica) . Il fatto che il Liceo -OMISSIS- non abbia predisposto alcuna attività di recupero formativo, è evidente anche dalla ‘pagella finale collettiva’ del primo quadrimestre, trasmessa dal liceo -OMISSIS-, in seguito alla richiesta dei legali di -OMISSIS- di accesso agli atti, avvenuto con ritardo e anche con presunta violazione della privacy nei confronti dei compagni di classe di -OMISSIS-” ( cfr. ibidem , doc. 5). “A partire dalla fine del primo quadrimestre, ovvero -OMISSIS- (data di chiusura del verbale di scrutinio del I quadrimestre) nulla è stato predisposto, almeno per -OMISSIS-, per il recupero di materie per le quali la studentessa era valutata non sufficiente, nonostante la ricorrente, grazie alle competenze in alcune di tali discipline (matematica e inglese), fosse stata ammessa a corsi di laurea universitari in materie economiche (allegato n° 4). In particolare, a partire dalla fine di gennaio, -OMISSIS- continuava ad ottenere dei risultati non sufficienti nelle stesse materie risultate non sufficienti nella valutazione del primo quadrimestre (matematica, fisica, diritto e italiano)” .

La ricorrente riferisce, quindi, “ che, a partire dal -OMISSIS-, si iniziano a riscontrare nella disciplina delle scienze, alcune lievi insufficienze, alternate ad alcune sufficienze, per finire poi nell’ottenere due gravi insufficienze ottenute rispettivamente il 19 maggio e il 7 giugno. L’aspetto che desta più stupore è che nella disciplina scienze, -OMISSIS-, alla fine del primo quadrimestre, aveva ottenuto un ottimo voto (8). A cominciare dal 6 marzo 2023 ha cominciato ad ottenere dei voti negativi senza che il docente predisponesse un rapido recupero della studentessa nella sua materia, nonostante notasse un secondo voto negativo dopo 15 giorni (22 marzo – voto 5-) che denotava un evidente cambio, forse troppo repentino, di profitto da parte di -OMISSIS-, alla luce dei risultati ottenuti alla fine del primo quadrimestre” (cfr. ibidem , doc. 6).

Nel ricorso, a tale riguardo, si afferma che “non è chiaro se tale andamento nella disciplina scienze sia riconducibile ad un calo di rendimento personale della ricorrente o ad una più generale anomalia nell’andamento della classe rispetto alla disciplina e al suo insegnante che parla, in alcune sue comunicazioni rivolte a tutti gli studenti della classe, di una sua probabile sopravvalutazione della propria ‘capacità di gestione di certe dinamiche’ le quali, sostiene l’insegnante, pare abbiano ‘arrecato danno’ agli studenti stessi inducendolo a chiedere ‘scusa’ ai ragazzi per il proprio atteggiamento” (cfr. ibidem , doc.ti 7 e 8). “Sicuramente le missive … agli studenti” di tale docente, “ il quale è coordinatore del Consiglio di classe, oltre che insegnante di scienze, indicano le difficoltà riscontrate da alcuni studenti nella disciplina scienze. Il contenuto di tali missive fa pensare a tutt’altro rispetto ad un programma formativo di recupero della disciplina, che il docente avrebbe dovuto predisporre, secondo le direttive del già citato articolo del decreto provinciale in materia di scuola. Vero è che la valutazione dell’insegnante di scienze allo scrutinio di fine anno” (cfr. ibidem, doc. 9) “è in netta contraddizione con il suo giudizio espresso alla fine del primo quadrimestre (voto 8). Probabilmente, un ricorso ad un rapido programma di recupero avrebbe potuto produrre dei risultati positivi, visti gli ottimi risultati di -OMISSIS- ottenuti durante il primo quadrimestre” .

Nel ricorso si sostiene anche che “a nulla sono valse le richieste dei genitori dell’alunna, rivolte alla dirigente scolastica, affinché la stessa potesse discutere con i propri insegnanti la predisposizione di programmi di recupero personalizzati, permettendo così che la studentessa ricorrente potesse esprimere le sue potenzialità come dimostrato dalla stessa agli esami di ammissione all’Università” (cfr. ibidem , doc. 10, e-mail con la dirigente scolastica). “La corrispondenza in allegato, avuta con la dirigente scolastica” (cfr. ibidem , doc.ti. nn. 11 e 12, precedente e-mail con la dirigente scolastica) “indica la chiara volontà e l’interesse dei genitori della ricorrente di permettere alla propria figlia un recupero rapido nelle materie carenti, e la propria preoccupazione in merito alle dinamiche di classe che indicavano un chiaro disagio non solo della propria figlia, ma anche di altri compagni di classe. Per quanto riguarda l’insegnane di matematica e fisica … non si evince, anche in tal caso, alcuna attività di recupero, come si può notare anche dalla ‘pagella collettiva’ del primo quadrimestre, per la quale venivano indicate attività di ‘sportello’, le quali, oltretutto, sono state concesse solo a fine maggio. Per quanto riguarda fisica, -OMISSIS- ha ottenuto due voti negativi nei giorni 6 e 7 febbraio (due giorni contigui), un altro voto negativo (5) il 14 marzo e poi nessun’altra verifica è stata somministrata, né tantomeno alcuna attività di recupero formativo. A proposito delle attività didattiche e le relative verifiche dell’insegnante di matematica e fisica, come si può evincere dal resoconto del Consiglio di Classe” (cfr. ibidem , doc. 13) , “la docente, interpellata dai rappresentanti sulle interrogazioni troppo brevi che avrebbe adottato, risponde sostenendo che ‘se vede che nei primi 3 minuti uno non sa rispondere a degli argomenti fondamentali/principali/essenziali preferisce non proseguire oltre per non peggiorare la situazione’. Per quanto riguarda lingua e letteratura italiana, -OMISSIS-, durante i quattro anni del precedente liceo -OMISSIS-, ha sempre ottenuto dei voti più che positivi presso il precedente Liceo -OMISSIS- (cfr. ibidem , doc. 1). “La ricorrente ha altresì contribuito all’ottimo piazzamento del Liceo -OMISSIS- ad una gara culturale organizzata dal Ministero dei Beni Culturali, contribuendo con due poesie, in linea con quanto faceva nel precedente liceo frequentato, e in linea con attività di collaborazione di tipo pubblicistico con testate giornalistiche. Questo per dire che il curriculum di -OMISSIS- in tale disciplina, fa pensare ad un’attitudine della ricorrente, come anche accaduto per matematica (ammissione corso universitario in Economia), per un rapido recupero della materia, qualora la scuola avesse previsto un programma di recupero che contemplasse delle buone pratiche al fine di adattare -OMISSIS- alle esigenze della nuova insegnante. Oltretutto -OMISSIS-, sempre al Liceo -OMISSIS-, ha mostrato la propria attitudine anche per le altre materie umanistiche, a partire da filosofia dove, oltre a conseguire voti più che positivi, ha partecipato alle olimpiadi della materia, ottenendo dei risultati più che positivi (7.5). Ultima, ma non meno importante, la ricorrente fa presente che nonostante abbia mostrato un particolare impegno per la disciplina diritto, come dimostra l’esame integrativo in tale materia per potersi trasferire al Liceo -OMISSIS-, nulla è stato fatto da parte dello stesso liceo per ‘coltivare’ un compimento e un successo formativo in tale materia. L’insegnante, che ha apprezzato la volontà di -OMISSIS-, si è limitata a suggerire uno ‘studio individuale’ alla fine del I quadrimestre e, cosa più importante, allorquando -OMISSIS- avrebbe potuto avere una possibilità di recupero a fine anno, grazie a una verifica su un argomento annunciato a tutta la classe circa un mese prima della verifica, la stessa ha cambiato sia la modalità della verifica (da scritta a orale) sia il programma della stessa, 3 giorni prima (venerdì 26 marzo) passando dall’argomento inflazione a ‘tutto il programma’ ” (cfr. ibidem , doc. 14). “Si può notare come la stessa ‘motivazione della carenza’ di diritto nel verbale di scrutinio finale” (cfr. ibidem , doc. 9) “evidenzia tal fatto. Essa così recita: ‘la studentessa pur se volenterosa non ha acquisito una preparazione adeguata. Evidenzia confusione nella preparazione dei temi fondanti e non ha mostrato capacità di recupero nella parte finale dell’anno’ L’insegnante, evidentemente, riconosce la volontà, oltretutto dimostrata dalla ricorrente nella preparazione dell’esame integrativo per il passaggio tra licei, ma allo stesso tempo lamenta una ‘confusione’ riguardante i ‘temi fondanti’, evidenziando la sua incapacità di recupero nella parte finale dell’anno . Sopra si è spiegato la modalità di gestione della prova di fine anno (cambio del programma e della modalità di verifica 3 giorni prima della stessa). Quanto alla ‘capacità’, l’insegnante ha promosso la ricorrente alla prova di settembre per il passaggio tra scuole, dove ha avuto la possibilità di apprezzare ampiamente le capacità di -OMISSIS-” .

Ad avviso della ricorrente, l’ e-mail di scambio tra genitori e dirigente scolastico (cfr. ibidem , doc. 10) e il programma della verifica sul tema dell’inflazione sul registro di classe (cfr. ibidem , doc. 14), “poi trasformato in una interrogazione su tutto il programma” , costituirebbero “una evidenza dell’anomalia didattica che -OMISSIS- si è trovata ad affrontare” .

Riassuntivamente, in sede di scrutinio finale riguardante l’ammissione all’Esame di Stato nei riguardi della ricorrente è stata accertata la sussistenza di una percentuale di ore di assenza alle lezioni pari al 19% in assenza di deroghe all’obbligo di frequenza (cfr. verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- dd. 10 giugno2023, ibidem doc. 11)

Dal medesimo verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- dd. 10 giugno2023 (cfr. ibidem ) risulta quindi che la ricorrente ha riportato le seguenti insufficienze, la cui menzione è corredata dalle pertinenti motivazioni: Matematica 4 ( “Motivazione carenza: Conoscenze lacunose. Scarsa precisione nelle sintesi delle informazioni e difficoltà con il linguaggio specifico. Difficoltà di risoluzione delle verifiche scritte. Inadeguato e non costante lo studio individuale” );
Fisica 4 ( “Motivazione carenza: Conoscenze scarse e superficiali. Rilevanti difficoltà di risoluzione nelle verifiche scritte. Inadeguato e non costante lo studio individuale” ): Scienze Naturali 4 ( “Motivazione carenza: Impregno discontinuo e superficiale. Conoscenze estremamente lacunose. Notevole fatica a collegare gli argomenti studiati e ad affrontarli ad un certo livello di profondità. Non sono state acquisite le competenze di base della disciplina” );
Diritto ed Economia 5 ( “Motivazione carenza: La studentessa, pur se volonterosa, non ha acquisito una preparazione adeguata. Evidenzia confusione nella preparazione dei temi fondanti e non ha mostrato capacità di recupero nella parte finale dell’anno” );
Lingua e Letteratura Italiana 5 ( “Motivazione carenza: La studentessa ha dimostrato un impegno discontinuo, conoscenza frammentaria degli argomenti affrontati, inadeguata competenza nella produzione scritta e nella rielaborazione e interpretazione critica dei contenuti” ).

Sempre nel medesimo verbale si legge inoltre che “in presenza di diverse insufficienze tali da compromettere l’esito proficuo dell’Esame di Stato” , l’attuale ricorrente non è stata ammessa a sostenere le relative prove “con le seguenti motivazioni specifiche: ‘Vista l’inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno di corso, documentata dalle insufficienze maturate nelle seguenti discipline: Italiano(5), matematica (4), fisica (4), scienze naturali (4) e diritto(5);
considerata la frequenza molto irregolare, con parecchi ritardi e assenze;
vista la presenza di un non sempre adeguato impegno nel recupero delle carenze secondo quanto richiesto dalla scuola;
il Consiglio di Classe delibera, a maggioranza … di non ammettere all’Esame di Stato’ ”
.

L’esito di tale votazione è stato determinato dalla maggioranza di 7 voti espressi dai docenti contrari all’ammissione all’Esame, e ciò a fronte dei 4 voti favorevoli viceversa espressi da 3 docenti e dalla dirigente scolastica.

1.2.1. Con il ricorso in epigrafe la studentessa chiede pertanto l’annullamento della sopradescritta decisione di non ammissione all’Esame di Stato, come riportato nel predetto verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2023 del Consiglio della Classe -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente e consequenziale.

Il ricorso è stato notificato alle controparti (Liceo -OMISSIS-, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Provincia Autonoma di Trento) il 27 giugno 2023 e depositato nella stessa giornata.

La ricorrente premette innanzitutto che “le ragioni del ritardo nella proposizione del ricorso sono imputabili al fatto che, nonostante l’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 preveda che quando un documento serva per ragioni di giustizia (come nel caso specifico di ricorso al T.A.R.), deve essere rilasciato senza ritardo e non nei canonici 30 giorni previsti dal primo comma dell’art. 328 del c.p., sebbene i documenti siano stati richiesti tempestivamente, gli stessi sono stati rilasciati solo in data 17 giugno scorso” .

1.2.2. La ricorrente formula quindi i seguenti ordini di censure:

I)Violazione dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 7 ottobre 2010 nr. 22-54/Leg. emesso in esecuzione degli artt. 59 e 60 comma 1 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5;
eccesso di potere per sviamento nonché per carenza di motivazione;
violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
violazione della nota della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Ufficio esami di Stato e abilitazioni provinciali Prot. S116/2019/192094 dd. 22 marzo 2019 nonché dell’ordinanza ministeriale n. 205 dd. 11 marzo 2019 recante “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie” (cfr. ibidem, doc.ti 15 e 16);
eccesso di potere.

Secondo il patrocinio della ricorrente la motivazione della sua non ammissione all’Esame di Stato risulterebbe “viziata per eccesso di potere per sviamento, stante la contraddittorietà” della stessa. Secondo il medesimo patrocinio, “nonostante l’ordinanza ministeriale nr. 205 preveda all’art. 2, come requisito all’Esame di Stato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, con l’attribuzione di un unico voto, secondo l’ordinamento vigente, prevede altresì che, ‘con adeguata motivazione sia possibile ammettere anche in presenza di una votazione inferiore ai sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline’. Nella Provincia di Trento l’ammissione all’esame di Stato è disciplinata anche dall’art. 7, comma 2, del regolamento provinciale sulla valutazione, il quale sostiene: ‘Sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del Consiglio di Classe’. La suddetta nota provinciale, che richiama l’ordinanza ministeriale, ne evidenzia l’applicabilità, quando sostiene che è ‘opportuno ricordare che il provvedimento di non ammissione all’esame, vista l’incidenza sulla sfera giuridica del destinatario (studente, famiglia), deve essere puntualmente motivato nel rispetto del principio di legittimità della motivazione dei provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole e di quanto disposto dall’art. 2, comma, 2 dell’ordinanza ministeriale che riporta :‘Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all’esame sono puntualmente motivate’ ” .

Inoltre, ad avviso della parte ricorrente, nel verbale dello scrutinio finale le motivazioni delle carenze non risulterebbero per nulla puntuali e neppure adeguatamente esplicitate.

In tal senso la medesima parte ricorrente afferma che “nello specifico, come appare dalle motivazioni addotte nel verbale dello scrutinio finale (pag. 5), si parla di generiche ‘inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno di corso … (omissis) … frequenza molto irregolare, ritardi e assenze … omissis … un non sempre adeguato impegno al recupero delle carenze secondo quanto richiesto dalla scuola’. Nulla di puntualmente motivato è compreso nella motivazione specifica del sopra citato verbale, ma cosa ancora più grave è che la stessa motivazione riporta come condizione alla non ammissione ‘La presenza di un non sempre adeguato impegno nel recupero delle carenze secondo quanto richiesto dalla scuola’ ” .

Ad avviso del patrocinio della ricorrente quest’ultima affermazione risulterebbe “falsa e pretestuosa” , essendo a suo dire smentita dalle stesse circostanze fattuali che hanno contraddistinto lo svolgimento dell’ultimo anno scolastico della ricorrente medesima e che sono state illustrate al § 1.1 della presente sentenza, posto che la scuola non avrebbe “predisposto alcuna attività di recupero formativo come previsto dall’art. 8 comma 1 dell’articolo (sic ) provinciale, al fine di garantire il successo scolastico e formativo” dell’interessata.

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