TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-05-27, n. 201002154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-05-27, n. 201002154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201002154
Data del deposito : 27 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00287/2009 REG.RIC.

N. 02154/2010 REG.SEN.

N. 00287/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 287 del 2009, proposto da:
Velocar S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nadia Cora', G P, con domicilio eletto presso Luigistelio Becheri in Brescia, via Solferino, 28;

contro

Provincia di Mantova, rappresentata e difesa dagli avv.ti F N e L S, con domicilio eletto presso F N in Brescia, via Cadorna, 7;

nei confronti di

Comune di Rendondesco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del dirigente del Settore Patrimonio prot. n. 110/09/SM del 2 febbraio 2009, con il quale la Provincia ha intimato al Comune di Redondesco di non eseguire i lavori di taglio del manto stradale sulla

SP

17 Postumia.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2010 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La provincia di Mantova nel 2006 ha autorizzato il Comune di Redondesco a installare due autovelox sulla

SP

17 Postumia (Km 2+835 e Km 2+337), posizionandoli lateralmente rispetto alla strada.

Il Comune ha poi chiesto il 25 novembre 2008 una nuova autorizzazione al fine di installare strumenti che funzionano mediante spire magnetiche annegate nell’asfalto.

La Provincia, con nota dell’11 dicembre 2008, ha espresso la propria preferenza per soluzioni non invasive al fine di preservare l’integrità e la continuità dell’asfalto.

Poiché, però, il Comune ha manifestato la volontà di bandire una gara per la fornitura di autovelox estesa anche agli apparecchi basati sulla tecnologia a spire magnetiche (come confermato nella nota depositata in data 25 marzo 2009) la Provincia, con l’impugnato provvedimento del 2 febbraio 2009, diffidava il Comune di Redondesco all’esecuzione dei lavori di taglio del manto stradale.

Ciò comportava la revoca, da parte del Comune, dell’aggiudicazione alla società ricorrente, che fornisce apparecchi basati sulla tecnologia a spire magnetiche, della gara per la fornitura della locazione dell’apparecchiatura con spire magnetiche per un periodo i 4 mesi a partire dal giorno 1 febbraio 2009.

Successivamente il Comune, individuava nella ditta Sodi Scientifica s.r.l. l’unico soggetto (tra i pochi che garantiscono l’installazione di apparecchiature senza utilizzare spire magnetiche annegate nell’asfalto) cui affidare, a trattativa diretta, causa l’urgenza e la specificità dell’intervento, la fornitura per il periodo di 36 mesi. Questa, però, non presentava alcuna offerta.

La Velocar, qualificato il divieto della Provincia come imposizione di una specifica tecnica comportante l’automatica esclusione dalla gara, la quale porterebbe a generare un’evidente alterazione della concorrenza, procedeva dunque all’impugnazione dello stesso, deducendo:

1. eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e della illogicità e del presupposto erroneo. La Provincia ha, infatti, giustificato il proprio divieto sostenendo la necessità di preservare l’integrità e la continuità della pavimentazione bituminosa.

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