TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2015-06-16, n. 201500593

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2015-06-16, n. 201500593
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500593
Data del deposito : 16 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00491/2010 REG.RIC.

N. 00593/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00491/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso n. 491 del 2010, proposto da V P, rappresentata e difesa dall’avv. M S, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Reggio Calabria, via Re Ruggero n. 9

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
- la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione per la professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria il Ministero della Giustizia, in persona del Presidente pro tempore;
- la

II

Sottocommissione esaminatrice per gli esami suddetti presso la Corte di Appello di Genova, in persona del Presidente pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, ed ivi elettivamente domiciliati, alla via del Plebiscito n. 15

per l'annullamento

- del giudizio di non ammissione della ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (anno 2009) formulato dalla predetta Sottocommissione;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, compreso il verbale del 30 marzo 2010 contenente l’impugnata valutazione negativa, ed il verbale del 25 gennaio 2010 di recepimento dei criteri di valutazione delle prove, stabiliti dalla Commissione centrale;

- nonché, ove esista, del verbale relativo alla rettifica dei voti originariamente attribuiti (30 – 30 – 30), ridotti a 28 – 28 – 30.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Contesta parte ricorrente l'illegittimità della non ammissione alla prova orale per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione d’esami 2009-2010).

Evidenzia come, in calce a ciascun elaborato, figuri un punteggio numerico per come di seguito dettagliato:

- parere di diritto civile, punti 30;

- parere di diritto penale, punti 30;

- redazione dell'atto giudiziario, punti 30.

Sempre in calce ai primi due elaborati (i pareri), trovasi peraltro apposta, subito dopo il voto “originario” di 30, la seguente dicitura: "iscritto per errore", seguita da un timbro nel quale la valutazione è espressa in punti 28 (per ciascun elaborato).

In ricorso vengono dedotti i seguenti sei vizi di legittimità:

1) Illegittimità dell'impugnato giudizio negativo. Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Motivazione apparente.

L’abbassamento del voto non sarebbe stato adeguatamente motivato e la votazione positiva (30-30-30), collocata nel primo rigo utile dopo la conclusione della stesura dello svolgimento di entrambi i pareri, sarebbe l'unico voto validamente espresso dalla Sottocommissione.

2) Illegittimità del giudizio impugnato. Illegittimità della valutazione degli elaborati mediante timbro. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Motivazione apparente.

Nella prospettazione del ricorrente, l’apposizione di un timbro riempito a mano con l’indicazione di alcune lettere alfabetiche che rimandano ai criteri di correzione, non può tener luogo della motivazione che, viceversa, avrebbe dovuto assistere gli elaborati della ricorrente stante, oltretutto, la peculiarità dell’abbassamento del punteggio.

3) Difetto di motivazione. Violazione della legge n. 241/1990. Violazione ed omessa applicazione dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 166/2006.

Posto che il timbro, a parere del ricorrente, non può costituire valida motivazione, ciò che rimane è il solo voto numerico.

Viene rilevato come tale modalità di assegnazione del punteggio, quand'anche reputata sufficiente da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, continui a non persuadere la dottrina, la quale esige la presenza di una motivazione esplicita, ancorché stringata. Tale posizione, sarebbe stata recepita dalla gran parte della giurisprudenza di primo grado che si è espressa nel senso della necessità di un minimo di motivazione che vada oltre la mera espressione numerica in presenza di criteri di massima privi di rigidità e/o automatismo.

4) Illegittimità degli impugnati giudizi. Violazione, omessa ed errata applicazione dei criteri fissati dalla Commissione per la correzione degli elaborati. Difetto di motivazione. Violazione ed omessa applicazione dell'articolo 11 comma 5, d. lgs. 166/2006.

Posta la fissazione dei criteri di correzione da parte della Commissione centrale, il ricorrente evidenzia che, detti criteri, non contenessero (ab origine e nella intenzione di chi li ha elaborati), alcun tipo di automatismo o espressioni numeriche e che, in ragione di ciò, le commissioni di valutazione avrebbero dovuto indicare, per ogni elaborato corretto, gli elementi di criticità eventualmente riscontrati. Di tale segnalazione non si è curata la Sottocommissione che ha corretto i compiti della dottoressa Valeriani: le uniche due sottolineature presenti si riscontrano – incomprensibilmente – apposte al parere in materia di diritto penale (pagg. 1 e 2).

Quanto alla non corrispondenza degli elaborati al parametro di cui alla lettera c), viene contestata la falsità del rilievo operato dalla Sottocommissione poiché, all’interno degli elaborati, può riscontrarsi un richiamo alle massime giurisprudenziali adeguatamente rielaborate senza che, di esse, possa ravvisarsi pedissequa copia.

La illegittima utilizzazione del timbro, ideato esclusivamente dalla Commissione presso la Corte d’Appello di Genova, impedisce altresì un vaglio sulla uniformità di giudizio e quindi sulla parità di trattamenti tra tutti i candidati italiani, i cui compiti vengono corretti nell’intero territorio dello Stato.

Viene sollecitata la lettura integrale degli elaborati in quanto la presenza all'interno del procedimento di valutazione di un momento di c.d. "discrezionalità tecnica", non esclude l'indagine del giudice amministrativo poiché "esso ha il potere di appurare quanto meno la sussistenza dei requisiti minimi del sufficiente svolgimento della prova scritta, con una attività di accertamento del rispetto dei limiti interni della discrezionalità amministrativa in senso stretto".

Parte ricorrente lamenta altresì il mancato utilizzo della tecnica della compensazione di cui hanno beneficiato numerosi candidati ammessi a sostenere la prova orale nonostante la (forte) insufficienza in una singola prova.

5) Difetto di istruttoria. Insufficiente ponderazione del giudizio.

Parte ricorrente lamenta l’irrisorietà dei tempi di correzione (meno di 5 minuti per ciascun compito), il che paleserebbe una scarsa attenzione nei confronti di tutti i candidati.

6) Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Incostituzionalità della legge 18 luglio 2003 n. 180, di conversione del d.l. 21 maggio 2003 n. 112, per violazione dell'art. 3 della Costituzione (principio della parità di trattamento).

L’ultima censura si risolve in una generale critica alle norme che, disponendo che gli elaborati non vengano corretti dalle Commissioni costituite presso le sedi di Corte d’Appello ove viene svolta la prova, derogano al regime della territorialità. Tale deroga opera in ogni luogo tranne che per la Corte d’Appello di Bolzano (sezione staccata di Trento), in ossequio alla esigenza di garantire il bilinguismo: i candidati che affrontano le prove in quella sede, “beneficerebbero” della correzione da parte dei commissari del luogo. Parte ricorrente rileva quanto segue: posto che la deroga al regime della territorialità si fonda sulla esigenza che venga garantita la trasparenza e l’imparzialità, non si vede come, suddetta regola, possa venire derogata sol per la salvaguardia del principio del bilinguismo. La disparità di trattamento, non fondata su oggettive necessità, realizzerebbe la violazione del principio di eguaglianza.

Il ricorso è stato altresì corredato da istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, respinta all’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2010 (ord. n. 223/2010) in considerazione della sufficienza del voto numerico per l’assolvimento dell’onere motivazionale in capo alla Commissione valutatrice.

Il Ministero si è costituito con memoria di forma contestando in fatto e diritto quanto denunciato a mezzo del ricorso ed eccependone la conseguente irricevibilità, inammissibilità e infondatezza;
ed ha allegato produzione documentale da cui si evinceva l’apposizione – sui compiti – della valutazione di 30-30-30 per mero errore materiale: dalla griglia di valutazione (parte del verbale del 30.03.2010), alla busta 665 corrispondente al candidato Valeriani, senza alcun tipo di correzione, veniva infatti assegnato un punteggio di 28-28-30.

Il presente gravame è suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Tale disposizione, come è noto, prevede che “Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

Con dichiarazione resa a verbale dell’odierna pubblica udienza di trattazione della controversia, il procuratore di parte ricorrente ha enunciato la sopravvenuta carenza di interesse, in capo alla parte stessa, all’ulteriore prosecuzione del giudizio.

Di quanto sopra preso atto, rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.

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