TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-03-24, n. 201403216
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N. 03216/2014 REG.PROV.COLL.
N. 16273/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16273 del 1995, proposto da:
C M (ora C M C, C U, C C e I M C, costituitisi in qualità di eredi), D N L, I A, L E e P D, rappresentati e difesi dagli avv.ti N C e L V M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Umberto Tupini n. 113;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
in parte qua, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.5.1995, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 211 del 9.9.1995, avente ad oggetto “Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.L.vo 29/1993, degli identici testi del “Contratto per l’ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 274 del 12 marzo 1992”, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2013 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ordinanza n. 377 del 13 gennaio 2014, il Tribunale aveva assegnato alle parti il termine di 30 (trenta) giorni per il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 73 c.pr.amm., avendo riscontrato d’ufficio una questione concernente l’inammissibilità del ricorso in ragione del carattere prodromico e, dunque, non immediatamente lesivo del provvedimento impugnato e della connessa impossibilità di riscontrare un concreto e attuale interesse dei ricorrenti all’annullamento;
- tale termine risulta scaduto e – nel contempo – non risulta agli atti che le parti abbiano proceduto al deposito di osservazioni;
Ritenuto che – ciò detto – il ricorso vada dichiarato inammissibile per i rilievi già sollevati nella su indicata ordinanza, atti a configurare carenza di interesse all’annullamento;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto della peculiarità della questione – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;