TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-04-20, n. 201505740
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05740/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02562/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F M, F M, S S, A G, G C, M M, M P, rappresentati e difesi dagli Avv. P A, E S, con domicilio eletto presso P A in Roma, corso D'Italia, 97;
contro
Comune di Roma, ora Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'A R, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Panico Nicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Di Stefano, con domicilio eletto presso Francesco Visco in Roma, Via Panaro, 25;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del bando relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di restauratore-conservatore cat. D (posizione economica D1) - famiglia, cultura - turismo e sport, del 23.02.2010, allegato sub n. 16. prot. GB/16994/10;
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2013
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 30.5.2013, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di 3 posti nel profilo professionale di restauratore-conservatore, categoria D (posizione economica D1), famiglia, cultura, turismo e sport;
- della risposta del Presidente della Commissione esaminatrice all’istanza di revisione del punteggio relativo ai titoli alla stessa attribuiti acquisita al prot. del Dipartimento delle risorse umane nn. BB/94053 del 3.12.2012;
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;
con motivi aggiunti depositati in data 11 dicembre 2014
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 1810 del 9 ottobre 2014 del Direttore del Dipartimento Organizzazione e risorse Umane, recante "annullamento d.d. 1361 del 30.05.13 concernente l'approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il conferimento di 3 posti nel profilo professionale di restauratore conservatore - categoria D - (posizione economica D1) - famiglia - cultura - turismo e sport" e la riformulazione della graduatoria;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per ottenere
- il risarcimento dei danni subiti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma, ora Roma Capitale, e di Panico Nicola;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Dott.ssa A F, rappresentata e difesa dagli avv. A M, L M, con domicilio eletto presso Studio Legale Manzi e Associati in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2015 il Consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, le ricorrenti hanno impugnato il bando con cui è stata indetta la procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di 3 posti nel profilo professionale di restauratore-conservatore, categoria D (posizione economica D1), famiglia, cultura, turismo e sport, nella parte in cui viene richiesto, tra i requisiti di ammissione, il possesso dei seguenti titoli: “laurea di durata triennale, diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, conseguite presso università o altro istituto universitario Statale o legalmente riconosciuto, nell’ambito delle discipline di conservazione e restauro dei beni culturali”.
A sostegno dell’azione hanno dedotto i seguenti motivi di censura:
1 - Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, perché il bando non include il diploma rilasciato dall’Istituto Centrale del Restauro tra i titoli richiesti per la partecipazione al concorso.
2 - Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, perché il bando include i laureati tra i soggetti ammessi a partecipare al concorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Comunale sostenendo l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2013 la dott.ssa M P ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 30 maggio 2013, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di 3 posti nel profilo professionale di restauratore-conservatore, categoria D (posizione economica D1), famiglia, cultura, turismo e sport, nonché la risposta del Presidente della Commissione esaminatrice all’istanza di revisione del punteggio relativo ai titoli alla stessa attribuiti acquisita al prot. del Dipartimento delle risorse umane n. BB/94053 del 3 dicembre 2012.
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1 - Illegittimità in via derivata.
2 - Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, perché il bando non include il diploma rilasciato dall’Istituto Centrale del Restauro tra i titoli richiesti per la partecipazione al concorso.
Sostiene al riguardo parte ricorrente che il diploma ICR sarebbe titolo idoneo ai fini della partecipazione alla procedura di cui trattasi e, pertanto, il diploma di laurea in Lettere con indirizzo in Storia dell’arte avrebbe dovuto essere valutato come titolo ulteriore ai sensi del bando della procedura con il superiore punteggio di n. 2,00 punti.
3 - Eccesso di potere per manifesta illogicità nell’attribuzione dei titoli, per erronea valutazione dei titoli e dei fatti, per disparità di trattamento, per ingiustizia manifesta nella formazione della graduatoria e violazione degli articoli 3 e 97 della costituzione.
L’amministrazione avrebbe, altresì, omesso di valutare adeguatamente e di attribuire il maggiore punteggio di 1,50 punti relativo al titolo di diploma di idoneità alla professione di restauratore che rientrerebbe nell’ambito dei titoli di abilitazione professionale di cui all’articolo 3 del bando, per il quale sono stati attribuiti 0,30 punti.
Inoltre, vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre abilitazioni professionali correttamente valutate con il punteggio reclamato dalla ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Comunale sostenendo l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Ha proposto ricorso incidentale la Dott.ssa A F, collocatasi al terzo posto della graduatoria, in possesso del Diploma all’esercizio della professione di restauratore conseguito presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro con riferimento al quale ha ottenuto l’attribuzione di 0,30 punti, come la ricorrente.
Rappresenta come l’eventuale attribuzione di 1,50 punti a favore della ricorrente per il possesso dell’abilitazione professionale di restauratore, in accoglimento del corrispondente capo di censura, dovrebbe implicare l’attribuzione del medesimo punteggio a proprio favore, così da mantenere inalterato il distacco in graduatoria, articolando, a sostegno del ricorso incidentale, i seguenti motivi di cesura:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando. Eccesso di potere per manifesta illogicità nell’attribuzione del punteggio. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Invoca la ricorrente incidentale, ai sensi del bando di concorso, la spettanza di 1,50 punti per il possesso del Diploma all’esercizio della professione di restauratore conseguito presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro in quanto costituente abilitazione professionale attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione, nel dettaglio illustrando la disciplina di riferimento inerente tale titolo.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 dicembre 2014, la ricorrente P ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui è stata annullata la graduatoria precedentemente approvata - in cui era collocata al nono posto - in conseguenza di pronunce rese da questo Tribunale con riferimento ad altri concorsi, con le quali è stata accertata l’illegittimità della graduatoria formulata sulla base della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove scritte, invece che sulla base della media dei voti.
Anche nella graduatoria riformulata in base alla media dei voti, la ricorrente si è collocata al nono posto, e quindi in posizione non utile ai fini dell’assunzione, proponendo motivi aggiunti avverso tale determinazione affidati ai seguenti motivi di censura:
- Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento nella parte in cui non include il diploma ICR tra i requisiti di partecipazione al concorso e considera la laurea in lettere come requisito di partecipazione alla selezione.
Riprende parte ricorrente le censure già articolate con il ricorso introduttivo del giudizio per affermare come la stessa avrebbe dovuto essere ammessa alla selezione sulla base del possesso del diploma rilasciato dall’Istituto Centrale del Restauro in applicazione dell’art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai sensi del quale i diplomi rilasciati dall’Istituto Centrale del Restauro devono essere ricompresi tra i diplomi di cui al comma 1, lett. a), del predetto art. 182, con la conseguenza che il possesso della laurea vecchio ordinamento in Lettere indirizzo Storia dell’Arte avrebbe dovuto essere considerata non quale requisito di partecipazione ma come titolo ulteriore, con conseguente attribuzione di punti 2.
- Eccesso di potere per manifesta illogicità nell’attribuzione del punteggio dei titoli. Erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Ingiustizia manifesta nella formazione della graduatoria definitiva. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Si duole parte ricorrente della mancata attribuzione di 1,50 punti per il possesso del Diploma rilasciato dalla Scuola Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma in quanto costituente abilitazione professionale attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione.
L’Amministrazione Comunale ha puntualmente controdedotto ai motivi di censura proposti, chiedendone il rigetto.
Si è costituito in resistenza il controinteressato N P difendendo la legittimità dell’operato della resistente Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con sentenza della Sezione n. 9922 del 23 settembre 2014, è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso con riferimento alle ricorrenti originarie fatta eccezione per la ricorrente M P ed è stata dichiarata la legittimità dell’operato dell’Amministrazione che non ha considerato il diploma rilasciato dall’Istituto Centrale del Restauro quale requisito di partecipazione al concorso, non potendo lo stesso essere considerato equipollente ad un diploma di laurea specialistica o magistrale.
Con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2013, è stata dichiarata l’infondatezza della pretesa all’attribuzione di ulteriori 2 punti per il Diploma di laurea in Lettere indirizzo Storia dell’Arte, costituendo la stessa titolo di partecipazione al concorso – non potendo a tal fine valere il diploma di idoneità all’esercizio della professione di restauratore – e non suscettibile, quindi, di essere valutata, ai fini dell’attribuzione di punteggio, quale ulteriore laurea ai sensi del bando di concorso.
Con riferimento alla censura, sollevata con i motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2013, inerente l’asserita erroneità dell’attribuzione di 0,30 punti per il diploma di idoneità all’esercizio della professione di restauratore sull’assunto della spettanza del maggior punteggio di 1,50 punti di cui all’articolo 3 del bando, per costituire tale titolo una abilitazione professionale attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria prima della ricorrente P.
Alla Pubblica Udienza dell’1 aprile 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - In ordine alla presente controversia, come proposta con il ricorso introduttivo del giudizio ed arricchita con motivi aggiunti, è intervenuta, per come meglio illustrato in parte narrativa, la sentenza della Sezione n. 9922 del 23 settembre 2014, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso con riferimento alle ricorrenti originarie fatta eccezione per la ricorrente M P ed è stata delibata l’infondatezza delle censure proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, con affermazione della legittimità della mancata considerazione del diploma rilasciato dall’Istituto Centrale del Restauro quale requisito di partecipazione al concorso.
Con tale sentenza è stata dichiarata, altresì, l’infondatezza della censura, introdotta con i motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2013, volta a denunciare la mancata attribuzione alla ricorrente P di ulteriori 2 punti per il possesso del Diploma di laurea in Lettere indirizzo Storia dell’Arte, costituendo lo stesso titolo di partecipazione al concorso – non potendo a tal fine valere il diploma di idoneità all’esercizio della professione di restauratore – e non suscettibile, quindi, di essere valutato, ai fini dell’attribuzione di punteggio, quale ulteriore laurea ai sensi del bando di concorso.
E’ stata, inoltre, disposta, con riferimento all’ulteriore censura sollevata con i motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2013, inerente l’asserita erroneità dell’attribuzione di 0,30 punti per il diploma di idoneità all’esercizio della professione di restauratore, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria prima della ricorrente P.
Successivamente all’adozione di detta sentenza, la ricorrente P ha proposto ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 dicembre 2014, rivolto avverso la determinazione dirigenziale con cui è stata annullata la graduatoria precedentemente approvata, in cui era collocata al nono posto, in conseguenza di pronunce rese da questo Tribunale con riferimento ad altri concorsi, con le quali è stata accertata l’illegittimità della graduatoria formulata sulla base della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove scritte, invece che sulla base della media dei voti.
Essendosi la ricorrente collocata, anche nella graduatoria riformulata in base alla media dei voti, al nono posto, e quindi in posizione non utile ai fini dell’assunzione, deduce la stessa, avverso la gravata determinazione, la medesima censura articolata con il ricorso introduttivo, volta al riconoscimento del possesso della laurea vecchio ordinamento in Lettere indirizzo Storia dell’Arte come titolo ulteriore, con conseguente invocata attribuzione di punti 2, e non quale requisito di partecipazione, rivendicando altresì, l’attribuzione di 1,50 punti per il possesso del Diploma rilasciato dalla Scuola Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma in quanto costituente abilitazione professionale attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione.
2 - Così individuato l’oggetto del presente giudizio, come delimitato dall’intervenuta pronuncia su talune delle questioni sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto per motivi aggiunti, e arricchito dalla proposizione di ulteriori motivi aggiunti, va altresì precisato che con ricorso incidentale, proposto dalla Dott.ssa A F successivamente al deposito del primo atto per motivi aggiunti, la stessa, collocata al terzo posto della graduatoria successivamente annullata, rivendica, per il caso di riconosciuta fondatezza della censura della ricorrente volta all’attribuzione di 1,50 punti per il possesso dell’abilitazione professionale di restauratore, l’attribuzione del medesimo punteggio in quanto in possesso Diploma all’esercizio della professione di restauratore conseguito presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro con riferimento al quale ha ottenuto l’attribuzione di 0,30 punti, come per la ricorrente principale, così da mantenere inalterato il distacco in graduatoria rispetto alla stessa.
3 - Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover, innanzitutto, delibare l’inammissibilità della censura, proposta con i motivi aggiunti depositati in data 11 dicembre 2014, con la quale la ricorrente sostiene che il possesso della laurea vecchio ordinamento in Lettere indirizzo Storia dell’Arte avrebbe dovuto essere considerata non quale requisito di partecipazione ma come titolo ulteriore, con conseguente invocata attribuzione di punti 2.
Trattasi, difatti, della medesima censura già introdotta con i motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2013, già delibata, nel senso della sua infondatezza, con la richiamata sentenza n. 9922 del 2014, con conseguente inammissibilità della sua rinnovata proposizione, irrilevante essendo che, successivamente all’adozione di detta sentenza, sia intervenuto l’annullamento in autotutela della precedente graduatoria, gravato con gli ulteriori motivi aggiunti, venendo in rilievo un’unitaria procedura concorsuale e non avendo la graduatoria riformulata a seguito di detto annullamento modificato il precedente assetto riferito ai requisiti di ammissione della ricorrente, la quale ha potuto partecipare alla selezione – per come affermato nella citata sentenza - solo in virtù del possesso della laurea in Lettere indirizzo Storia dell’Arte, la quale non può quindi costituire titolo valutabile, non potendo il diploma di idoneità all’esercizio della professione di restauratore essere ritenuto titolo equipollente alla laurea.
4 - Avuto riguardo alla censura con cui parte ricorrente invoca la spettanza del maggior punteggio di 1,50 punti, di cui all’articolo 3 del bando, con riferimento al possesso del Diploma rilasciato dalla Scuola Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma in quanto asseritamente costituente abilitazione professionale attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione, ne ritiene il Collegio l’infondatezza.
Tale titolo è stato considerato dall’Amministrazione quale corso di aggiornamento e perfezionamento conclusosi con superamento dell’esame finale, per il quale il bando di concorso prevede l’attribuzione di 0,30 punti, e non come abilitazione professionale attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione, per la quale è prevista l’attribuzione di 1,50 punti, rivendicati dalla ricorrente e sufficienti a collocarla in posizione utile in graduatoria.
La questione, introdotta con la censura in esame, concerne la possibilità di qualificare il conseguimento del Diploma di restauratore conseguito presso l’Istituto Centrale per il Restauro quale abilitazione professionale.
Tale questione impone la previa ricostruzione del quadro normativo in materia di abilitazione all’esecuzione di interventi di conservazione del patrimonio culturale, dovendo distinguersi, al riguardo, la disciplina destinata ad operare a regime da quella transitoria.
La disciplina, a regime, dettata dal D.Lgs. n. 42 del 2004, prevede, all’art. 29, comma 6, che, “ Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia ”. La successiva disposizione del comma 9-bis (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. m), n. 3), del decreto legislativo n. 156 del 2006), dispone che “ Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni ”. In particolare il comma 7 dell’art. 29 dispone che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con apposito regolamento ministeriale, emanato con il D.M. 26 maggio 2009, n. 86. Il comma 9 dell’art. 29 dispone che: a) “ l’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato ”;b) con apposito regolamento ministeriale - emanato con il predetto D.M. 26 maggio 2009, n. 87 - “ sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione ”.
A fronte di tale disciplina - destinata ad operare “a regime” - l’art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede una disciplina transitoria in materia di acquisto della qualifica di restauratore, la quale ha subito varie modifiche per effetto di normative sopravvenute.
In particolare, i primi due commi dell’art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo n. 156 del 2006 - dispongono (nella versione anteriore alle ulteriori modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo n. 62 del 2008 e dall’art. 1, comma 1, della legge n. 7 del 2013) che: “ 1- In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004 .”
Sulla base di tali previsioni normative destinate ad operare in via transitoria, non può ritenersi che sia acquisibile, di diritto, l’abilitazione alla professione di Restauratore per il solo fatto di aver conseguito il diploma presso una delle scuole alle quali si riferisce espressamente l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1998.
A fronte della disciplina sopra illustrata, ritiene difatti il Collegio - discostandosi da quanto affermato nella sentenza della Sezione n. 686 del 2014 – laddove, attraverso un inciso, si è ritenuto che la qualifica di restauratore possa essere titolo per l’attribuzione del punteggio previsto dal bando per le abilitazioni professionali – che il Diploma posseduto dalla ricorrente di Restauratore conseguito presso l’Istituto Centrale di Restauro nel 2001 non possa essere equiparato ad una abilitazione professionale, la quale può conseguire unicamente al superamento di un apposito esame di stato che, con riferimento a tale qualifica, non è stato ancora svolto, senza che la lacuna dell’apparato statale, che non ha dato attuazione alla prevista procedura abilitante, possa consentire di riconoscere forme equipollenti di abilitazione professionale ‘di diritto’ in virtù del mero conseguimento di un diploma, altrimenti snaturandosi la natura stessa dell’abilitazione professionale.
Devono, difatti, tenersi distinti i profili inerenti la possibilità di esercitare l’attività di restauratore, la quale consegue al possesso del diploma ed è connessa alla qualifica che attraverso lo stesso si acquisisce, dalla abilitazione professionale, che richiede il superamento di apposito esame di stato abilitante ed idoneativo, assistito dalle garanzie dell’accertamento della necessaria professionalità condotto da una apposita commissione, la cui composizione garantisce la verifica dell’idoneità allo svolgimento della professione.
La distinzione, di cui alla descritta normativa, tra regime transitorio e regime definitivo non si traduce, quindi, nella previsione di due distinti canali di abilitazione, di cui l’uno di diritto per i soggetti iscritti ai corsi ad una certa data e l’altro conseguente all’esame di stato abilitativo.
La disciplina transitoria si limita infatti a prevedere, per i soggetti iscritti ai corsi ad una certa data, che gli stessi possono esercitare l’attività di restauratore, ma non determina l’equipollenza di tale qualifica con una abilitazione professionale, per la quale è comunque richiesto un esame di stato abilitante.
Unica espressa previsione in ordine alla abilitazione automatica è stabilita dal D.M.