TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-01-29, n. 202100169
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00169/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2015, proposto da
C.F.C. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Luca Capecchi in Firenze, via Giorgio La Pira, 17;
contro
Comune di Cortona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
della gratuità dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Cortona alla C.F.C. Costruzioni Srl per la realizzazione del Parcheggio dello Spirito Santo (Permesso di costruire n. 44 del 7 giugno 2006 e successive D.I.A. in variante), in esecuzione delle Convenzioni stipulate fra le due parti il 14 settembre 2005 e l'11 giugno 2008, ai sensi dell'art. 124 L.R. n. 1/2005, e del conseguente diritto della Società C.F.C. Costruzioni S.r.l. ad ottenere la restituzione degli oneri concessori già versati al Comune di Cortona oltre interessi legali;
e per la condanna
del Comune di Cortona al pagamento in favore della Società C.F.C. Costruzioni Srl della somma di euro 107.819,30 oltre interessi legali, quale restituzione degli oneri concessori versati per la realizzazione del Parcheggio dello Spirito Santo, nonché allo svincolo di tutte le fideiussioni presentate dalla C.F.C. Costruzioni S.r.l. a garanzia del pagamento degli oneri concessori;
- con eventuale disapplicazione e/o la declaratoria incidentale di nullità di tutte le clausole convenzionali che prevedono l'onerosità del permesso di costruire, ivi compreso l'art. 6 della Convenzione stipulata fra la Società ricorrente ed il Comune id Cortona il 14 settembre 2005, per contrasto con il disposto dell'art. 124, comma 1, lett. b) della L.R. n. 1/2005
- con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto altresì l’art. 4, comma 1 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Cortona, con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19 maggio 2004 ha approvato il “ Piano della mobilità e configurabilità di nuovi modelli di accessibilità per l’area antica di Cortona ”, con il quale è stata prevista, tra le altre cose, l’implementazione dei parcheggi privati nell’area circostante il centro storico.
Dopo l’adozione e l’approvazione del relativo Piano attuativo, il Comune ha pubblicato un bando per la costituzione del diritto di fare e mantenere un parcheggio interrato nel sottosuolo di un’area di proprietà comunale, sito in località Spirito Santo, che prevedeva un corrispettivo minimo a base di gara di euro 25.000 e il pagamento degli oneri concessori per il rilascio dei titoli abilitativi necessari (cfr. delibere n. 15 del 16 marzo 2004 e n. 24 del 5 aprile 2004, docc. 2 e 3 del Comune).
All’esito della procedura concorrenziale, la Società C.F.C. Costruzioni (di seguito anche solo C.F.C.) è risultata aggiudicataria e in data 14 settembre 2005 ha stipulato una Convenzione con il Comune, registrata e trascritta in data 26 settembre 2005, avente ad oggetto la costituzione del diritto di fare e mantenere il parcheggio, ex art. 955 c.c., dietro pagamento di un corrispettivo di euro 26.000 (cfr. doc. 6 del comune).
L’art. 6 di tale Convenzione, in particolare, prevedeva il versamento degli oneri concessori da parte della Società, tranne che per i posti auto che fossero stati venduti con vincolo di pertinenzialità rispetto ad unità immobiliari ubicate nel territorio comunale individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 27 gennaio 2005.
Con permesso di costruire n. 44 del 7 giugno 2006 il Comune ha autorizzato la realizzazione dei parcheggi interrati (cfr. doc. 8 del Comune), calcolando gli oneri concessori dovuti per l’intervento (cfr. doc. 9 del Comune).
Con nota del 26 ottobre 2016, la CFC (cfr. doc. 11 del Comune) ha presentato al Comune una ulteriore proposta progettuale per la realizzazione di un secondo livello del parcheggio interrato.
La proposta è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 159/2007 (cfr. doc. 13 del Comune).
In data 11 giugno 2008 il Comune e la CFC hanno quindi sottoscritto atto di parziale modifica ed integrazione alla Convenzione del 14 settembre 2005 (cfr. doc. 16 del Comune), con il quale, ferme restando le condizioni contrattuali di cui al precedente accordo, veniva prevista la realizzazione dei nuovi parcheggi e di alcune opere di sistemazione del parcheggio pubblico di superficie per un valore complessivo di euro 215.000.
La C.F.C. ha quindi realizzato anche il secondo piano del parcheggio interrato e le ulteriori opere previste dal nuovo accordo. I lavori sono stati collaudati dal Comune con atto unico del 29 agosto 2010.
2. Con l’odierno ricorso, la C.F.C. chiede al Giudice adito:
- di accertare la gratuità, ai sensi dell’art. 124 L.R.T. n. 1/2005, di tutti i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Cortona per la realizzazione del Parcheggio dello Spirito Santo (permesso di costruire n. 44 del 7 giugno 2006 e successive DIA in variante);
- di accertare il conseguente diritto ad ottenere la restituzione degli oneri concessori già versati, per un importo complessivo di euro 107.819,30, oltre interessi legali, e lo svincolo delle fideiussioni prestate a garanzia del pagamento degli oneri medesimi.
Secondo la ricorrente, i parcheggi e gli altri interventi realizzati costituirebbero infatti opere di interesse pubblico, come ricavabile dalla lettura degli atti di programmazione e degli strumenti urbanistici adottati dal Comune, eseguite da soggetto concessionario, tenuto al rispetto di obblighi e vincoli ben precisi in forza di apposita convenzione, come previsto dalla prima parte dell’art. 124, comma 1, lett. b) della L.R.T. n. 1/2005.
In ipotesi, i parcheggi e gli altri interventi realizzati nell’area costituirebbero comunque opere di urbanizzazione, eseguite dal privato previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione comunale, per assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, come stabilito nella seconda parte dell’art. 124, comma 1, lett. b) della L.R.T. n. 1/2005.
La ricorrente precisa, inoltre, che l’art. 6 della Convenzione del 14 settembre 2005 e le altre clausole convenzionali volte a regolare i rapporti con il Comune non osterebbero all’accoglimento delle proprie domande, atteso che tali disposizioni pattizie - da interpretarsi secundum legem , ossia nel rispetto del principio di gratuità sancito dall’art. 124 della L.R.T. n. 1/2005 - non