TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-06-12, n. 201801253
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2018
N. 01253/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2017, proposto da:
Ecoline S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fianchino in AT, c.so delle Province 203;
contro
Dirigente Settore VI - Ambiente, Energia, Servizi Idrici e Verde Pubblico del Comune di Ragusa, non costituito in giudizio;
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio eletto in AT, presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale AT, Via Ist. Sacro Cuore, 22;
nei confronti
Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 0106391 del 25-10-2016, ricevuta in pari data a mezzo p.e.c., a firma del Dirigente dell'ufficio Ambiente, Energia, Servizi idrici e Verde pubblico - Settore VI - del Comune di Ragusa, in riscontro e rigetto all'atto di significazione e diffida inoltrato dalla ricorrente (assunto al prot. 96656 del 29-9-2016) con cui viene inibita l'autonoma gestione dei propri eco-conferitori installati presso aree private;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto e provvedimento allo stato non conosciuto e/o non pubblicato comunque ostativo alla libera iniziativa economica di attività afferenti lo scambio di beni da poter avviare al recupero e riciclo; nonché per la disapplicazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (iuc) ove al capo IV - tassa sui rifiuti (TARI) - all'art. 38, assoggetta a privativa comunale sia i rifiuti urbani da avviare a smaltimento che i rifiuti da avviare a recupero, in violazione dell'art. 22 co.7 del D.lgs 22/1997 così come trasposto nell'art. 198 del D.lgs 152/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Ecoline s.r.l. ha esposto di essere un’impresa che opera nel mercato del recupero degli imballaggi in plastica, mediante l’installazione di macchinette eco-conferitrici presso aree commerciali private e di avere installato due eco-conferitori presso i supermercati indicati che operano la cernita degli imballaggi in plastica ricevuti dagli utenti.
Ha rappresentato di svolgere attività di cui all’art.212, co. 5, del D.Lgs. n.152/2006, giusta iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali relativamente alla sezione 4F “ Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ” e regolare segnalazione certificata di inizio attività.
Ha impugnato la nota in epigrafe con cui il Comune di Ragusa ha affermato la propria competenza, in regime di privativa, sulla gestione dei rifiuti ed ha evidenziato che l’iniziativa in questione potrebbe esporre il Comune ad un possibile contenzioso con l’attuale gestore del servizio di igiene urbana.
Avverso l’atto impugnato ha dedotto i seguenti motivi:
I) Abolizione della privativa comunale sulle attività di recupero dei rifiuti urbani. Violazione e falsa applicazione dell’art.21 co.7 del D.Lgs. 22/97 (cd. Decreto Ronchi), come confluito nell’art.198 del D.Lgs. 152/2006. Violazione del considerando n.19 della Direttiva 2008/98/cc. Violazione e falsa applicazione dell’art.106 del Trattato sull’Unione Europea (ex art.86 del Trattato della Comunità Europea). Illegittimità dell’art.38 del Regolamento comunale TARI per violazione di legge. Eccesso di potere : a) in forza della normativa invocata, per l’attività di “ recupero ” dei rifiuti esisterebbe il libero mercato; ad analogo regime sarebbero soggette le fasi prodromiche al recupero ossia la raccolta/cernita e quelle successive come la commercializzazione, il trasporto o la trasformazione; b) illegittimo, pertanto, sarebbe il regolamento del Comune di Ragusa nella misura in cui prevede la privativa comunale indistintamente tanto per i rifiuti da avviare a smaltimento che per i materiali recuperabili;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.212, co.5 e dell’art.208, co. 15 del D.Lgs. n.152/2006 : unico presupposto, necessario e sufficiente, previsto per l’entrata sul mercato per gli operatori privati che operano mediante eco-conferitori nel mercato dei beni recuperabili, sarebbe l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali, nonché il rispetto delle norme sui registri di carico e scarico; esenti dall’autorizzazione regionale sarebbero inoltre gli impianti “ minori ”;
III) Violazione e falsa applicazione degli obiettivi individuati dalla Direttiva 2008/98/ce; dall’art.205, co.1 e 219 co.1, 2, 3 del D.Lgs. n.152/2006, dalla L.R. Sicilia 9/2010, art.9 co 4. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.587 del 30/09/206. Eccesso di potere : l’iniziativa in questione contribuirebbe al raggiungimento delle soglie previste dalle leggi in materia, senza costi per il sistema pubblico;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.2 dell’O.P.C.M. 3887/2010, del Piano di gestione dei Rifiuti della Regione Sicilia, dell’art.9 co.4 della L.R. 9/2010 e dell’art.205, co.1, del D.lgs.n.152/2006 : il Piano di Gestione Rifiuti Regionale del giugno 2012 prevede, tra l’altro, l’istituzione di eco-punti, da valorizzare quali comportamenti virtuosi dell’utenza; non sussisterebbero i paventati danni per la controinteressata, in quanto, da capitolato, la stessa sarebbe beneficiaria solo dei ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati raccolti su suolo pubblico attraverso cassonetti ivi collocati dall’impresa; inoltre la mancanza del prospettato danno emergerebbe anche da una nota della stessa, in riscontro ad un richiamo della società Ecoline per un disservizio ricevuto;
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 179, 180, 181, c. 4-5 e dell’art.11 della Legge Regionale Siciliana n.9/2010. Eccesso di potere per travisamento dei fatti : priva di fondamento sarebbe l’affermazione del Comune secondo cui sottrarre flussi recuperabili dal flusso cittadino comporterebbe una diminuzione della percentuale di raccolta differenziata, determinando l’applicazione di maggiori penali al Comune; anzi sarebbe proprio il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla legge ad introdurre un’addizionale del 20% al tributo dovuto per il conferimento, con un aggravio di costi per il cittadino e per il Comune (con maggiori costi di conferimento in discarica);
VI) Violazione e falsa applicazione degli artt. 180, 181 del D.lgs. n.152/2006, dell’art.11 della L.R. n.9/2010 e dell’art.28 della Direttiva 2008/98/cc. Eccesso di potere per travisamento dei fatt i: l’iniziativa de qua non si porrebbe in contrasto né sarebbe alternativa al servizio di raccolta differenziata gestito dalla ditta aggiudicataria dell’appalto di igiene urbana, essendo semmai innovativa e integrativa; il comportamento del Comune si porrebbe in contrasto con l’art.41 della Cost.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto, previa sospensiva, l’annullamento dell’atto