TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-04-19, n. 202407813
Accoglimento
Sentenza
10 marzo 2025
Ordinanza collegiale
18 gennaio 2024
Sentenza
19 aprile 2024
Ordinanza cautelare
28 giugno 2024
Decreto cautelare
3 giugno 2024
Ordinanza collegiale
13 settembre 2023
Decreto cautelare
21 luglio 2023
Decreto cautelare
21 luglio 2023
Ordinanza collegiale
13 settembre 2023
Ordinanza collegiale
18 gennaio 2024
Sentenza
19 aprile 2024
Decreto cautelare
3 giugno 2024
Ordinanza cautelare
28 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza
10 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2024
N. 07813/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10353/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10353 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento (prot. -OMISSIS-, con il quale la Legione Carabinieri Lazio, reparto scorte e sicurezza di Roma, ha comunicato che “l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale ha disposto che il dispositivo di protezione, corrispondente al 4° livello, in atto a favore della S.V., venga espletato esclusivamente nell’ambito della Regione -OMISSIS-. L’atto avrà effetto dalle ore 00.00 del 20 luglio p.v.”;
- dell’ignoto provvedimento presupposto reso dall’UCIS;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 20.7.2023 e depositato in pari data, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS- con cui l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale del Ministero dell’Interno ha disposto la rimodulazione del dispositivo tutorio di 4° livello di rischio previsto dall’articolo 8 del Decreto del Ministro dell’Interno del 28 maggio 2003 (precisamente, una “ tutela su auto non protetta ”), fino a quel momento attivo su tutto il territorio nazionale, limitandolo alla sola regione -OMISSIS-.
2. Avverso il suddetto atto la ricorrente ha articolato più motivi di doglianza:
A) eccesso di potere, per illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, per deficit istruttorio, per contraddittorietà tra atti, carenza dei presupposti e difetto di motivazione;
B) violazione di legge, in particolare del DM 28.5.2003, degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, 24 e 97 della Costituzione ed altro.
In sintesi, al di là delle generiche indicazioni introduttive dei singoli motivi di gravame, la ricorrente ha lamentato il fatto che non si sarebbe tenuto conto degli episodi di intimidazione dalla stessa subiti nell’ultimo triennio presso il domicilio -OMISSIS- dove vive (ad esempio l’episodio delle -OMISSIS-, fatto denunciato ai CC di Roma Centro il -OMISSIS-) e la circostanza che è stata nominata quale presidente dell’-OMISSIS- per la lotta al fenomeno mafioso, presentata il -OMISSIS- alla Camera dei deputati. Peraltro, proprio in occasione di manifestazioni organizzate per sensibilizzare la lotta all’attività criminale, in data -OMISSIS-, nei pressi del circolo “-OMISSIS-, ha segnalato la presenza di persone sospette.
Orbene, proprio tali sopravvenienze, a detta della ricorrente, avrebbero dovuto determinare il rafforzamento, o almeno il mantenimento delle misure tutorie in atto, e non addirittura una limitazione di quelle in corso.
Di qui il difetto di ragionevolezza e di istruttoria della decisione adottata, oltre che dei principi del giusto procedimento.
3. In data -OMISSIS- il Ministero resistente depositava in modalità riservata gli atti del procedimento posti a fondamento del provvedimento impugnato.
4. All’udienza pubblica del 27.2.2024, considerate anche le memorie ultime della ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
5. Deve premettersi che la misura sub judice, applicata dal novembre del 2014