TAR Lecce, sez. I, sentenza 2020-10-08, n. 202001063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2020-10-08, n. 202001063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001063
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2020

N. 01063/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01087/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2017, proposto da
A A, A A, A M A, A R, A D, C F, C G, C G, C O, D A, E L, E L, E M, G A, G R, G M, M A, P D, P T, P D, P M, P N, P E, P F, P L, P A, P C, P N, P R, Q A M, Q G , R C, S C, S V M, S V, S L A, S F, T M, V D, V R, S G, R A, in qualità di erede di D Trani Maria, Laviola Pasqua, Costella Lorenzo, Costella Marino, Petrera Angelo, Castria Nicola, Valenza Angela, D’Aprile Bruno, Rizzi Domenico e Pizzulli Nunzio, rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Pancallo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Maria Antonietta Nigro in Lecce, via Nullo D'Amato, n. 2;

contro

Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Galante, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;

per l'annullamento,

nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, della deliberazione n. 26 del 21 aprile 2017, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Ginosa ha approvato le “Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Relatore nell'udienza del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa M L R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti - che espongono di essere proprietari in Marina di Ginosa di aree che lo Strumento Urbanistico Generale ha ricompreso tra le aree edificabili e che il P.A.I. (Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico”) considera ad “alto” o “medio” rischio idrogeologico - hanno impugnato, domandandone l’annullamento, nei limiti dell’interesse, la deliberazione n. 26 del 21 aprile 2017, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Ginosa:

- ha apportato le “modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, aggiungendo all’art. 10 del predetto Regolamento (già approvato con la precedente deliberazione consiliare n. 19 del 7 luglio 2014) << il seguente comma 4:

4. Per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, limitatamente ai fogli di mappa nn. 136, 137, 138, 140, 141 e 143, ricadenti nell’agro di Ginosa, ed in relazione a quanto disposto dal precedente comma 1: “Per le aree ,fabbricabili, il valore imponibile è costituito... ...avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione” ed in relazione a quanto pianificato dall’Autorità di Bacino della Puglia con la redazione ed aggiornamento del P.A.I. per il Comune di Ginosa, giusta delibera di Giunta comunale n. 25 del 14/02/2017, successivamente recepita dall’Autorità di Bacino con propria delibera n. 13 del 16/02/2017; le aree ricadenti nei fogli di mappa predetti, scontano l’abbattimento in via percentuale della base imponibile, in funzione del rischio idraulico vigente così come dichiarato dall’AdB (o altra autorità in sostituzione), secondo la graduazione che segue:

1. Rischio basso - abbattimento della base imponibile del 20%

2. Rischio medio - abbattimento della base imponibile del 30%

3. Rischio alto - abbattimento della base imponibile del 40%.

Tale determinazione della base imponibile dev’essere autorizzata dall’ufficio tributi previa presentazione di formale richiesta dalla quale si evincano i dati catastali dell'area fabbricabile ed il calcolo effettuato per determinare la base imponibile oggetto di abbattimento, tale richiesta è subordinata a verifica ed ammissione da parte dell’ufficio” >>;

- ha stabilito, altresì, “ 2. che le su indicate modifiche al regolamento decorrono dall’approvazione del presente atto ”.

A sostegno dell’impugnazione interposta hanno dedotto la seguente unica articolata censura, così rubricata:

1) Violazione di legge: articoli 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; art. 36 del Decreto Legge n. 223 del 2006, come modificato dalla Legge di conversione n. 248 del 2006 - Eccesso di potere nella forma della contraddittorietà, della manifesta illogicità, dell’ingiustizia e dell’irragionevolezza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ginosa.

Il civico Ente ha eccepito, in limine , “1. - In rito. Inammissibilità per estrema genericità ed indeterminatezza, mancata specificazione delle condizioni legittimanti e di interesse di ogni ricorrente, nonché dei fatti e mezzi di prova specifici ad ognuno; violazione dell’art. 40 c.p.a.; violazione del dovere di specificità dei motivi di ricorso e del divieto di motivi intrusi; mancanza di motivi comuni a tutti i ricorrenti; carenza di interesse”, in particolare così argomentando:

- che si tratterebbe di “ricorso collettivo nel quale le posizioni dei singoli ricorrenti sono fatte convergere solo genericamente, poiché essi si limitano all’asserzione del tutto generica per la quale sarebbero <<tutti proprietari di aree che lo strumento urbanistico generale (… da anni … adottato) ha ricompreso tra le aree edificabili ma che il P.A.I. ... considera ad “alto” o “medio” rischio idrogeologico>>: ma nulla aggiungono per permettere di apprezzare attualità e concretezza dei singoli interessi individuali azionati e di verificare l’effettiva omogeneità e non confliggenza degli interessi stessi”;

- che “i ricorrenti omettono però in ricorso qualunque indicazione delle condizioni legittimanti e

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